Mancata convocazione degli eredi legittimi presunti da parte del Notaio in sede di inventario: quali conseguenze?

26 LUGLIO 2024 | Successioni e donazioni

di Avv. Alessandra Buzzavo

La Corte d’appello di Bologna con sentenza n. 1177/2024 ha affrontato un tema interessante relativo alle conseguenze di eventuali irregolarità nel compimento dell’inventario di eredità da parte del Notaio (nel caso la mancata convocazione degli eredi legittimi presunti ex artt. 771, I° co., n. 2, e 772 c.p.c.).

IL CASO. Tizio, con testamento olografo, aveva nominato erede universale Caia, la quale, interdetta, aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario. Il Notaio incaricato della redazione dell’inventario aveva omesso l’avviso delle operazioni di inventario a Sempronio e Sempronia, eredi legittimi presunti di Tizio. Questi ultimi convenivano in giudizio Caia, in persona della tutrice Tizia, chiedendo la condanna della stessa alla restituzione dei beni ereditari acquistati per effetto dell’accettazione beneficiata. Gli  attori in particolare ritenevano che l’inventario fosse nullo, annullabile o invalido, per effetto della violazione degli artt. 771 e 772 c.p.c., con conseguente apertura della successione ab intestato, ed altresì chiedevano la condanna del Notaio per responsabilità professionale.

Il Tribunale di Bologna rigettava le domande tutte degli attori, ritenendo che il mancato avviso agli eredi legittimi presunti non aveva alcuna conseguenza in merito alla validità dell’inventario, che si trattava di una mera irregolarità e che non vi era prova dell’asserito danno derivato a Sempronio e Sempronia.

Questi ultimi proponevano appello, lamentando la violazione degli artt. 771 e 772 c.p.c., affermando che <la violazione di una norma di legge non può essere tamquam non esset: diversamente opinando si avallerebbe l’assurda possibilità che nel codice coesistano norme “inutili”>. Lamentavano inoltre la responsabilità del Notaio per violazione delle regole di correttezza e buona fede.

LA SENTENZA

La Corte d’appello ha ritenuto l’appello infondato. Secondo la prospettazione degli appellanti, la mancata comunicazione delle operazioni d’inventario agli eredi legittimi presunti, ex art. 771, comma 1, n. 2 e 772 c.p.c., avrebbe determinato la decadenza del soggetto incapace dal beneficio di inventario e la contestuale decadenza dalla possibilità di accettare l’eredità di Tizio. Secondo la tesi di Sempronio e Sempronia si configurava non solo la decadenza dell’erede universale Caia dal beneficio con conseguente accettazione pura e semplice (ciò che per l’incapace non può essere), ma financo la decadenza dalla possibilità di accettare, come chiusura logica del vuoto interpretativo che si verrebbe a creare ove si volesse applicare la categoria della decadenza dal beneficio all’incapace che, come tale, dal beneficio non potrebbe mai decadere al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 489 c.c..

Secondo la Corte tale affermazione è insostenibile, perché – in assenza di una specifica previsione di legge (tanto più in materia di nullità) - porterebbe a due conseguenze a loro volta inammissibili: la nullità/invalidità dell’inventario da un lato e la sanzione della decadenza della possibilità di accettare dall’altro.

Il tutto in assenza di un saldo appoggio normativo ed in presenza del disposto di cui all’art. 489 c.c. che prevede la decadenza dal beneficio di inventario per gli incapaci solo se trascorso un anno dalla cessazione dello stato di interdizione o inabilitazione. Secondo i Giudici di secondo grado è alquanto difficile immaginare le decadenze ipotizzate dagli appellanti in capo all’incapace Caia come conseguenza di una violazione, quale quella nel caso occorsa del tutto marginale. Tanto più considerato che gli eredi legittimi presunti hanno tutela normativa del mancato avviso posto che l’inventario non è agli stessi opponibile. L’art. 772 c.p.c. ha infatti natura ‘pubblicitaria’ e mira a rendere noto a chi potrebbe averne interesse la consistenza dell’asse ereditario e porlo così in grado di valutare se accettare o meno l’eredità ove il primo chiamato rinunzi.

Parimenti infondata è stata ritenuta la domanda relativa alla responsabilità del Notaio. La Corte ha osservato che la denunciata violazione, seppure potrebbe avere rilevanza disciplinare in altre sedi, non ha alcuna valenza potenziale di danno posto che gli eredi legittimi presunti non hanno contestato le poste di inventario, né tantomeno il danno che sarebbe loro derivato per essere rimasti estranei all’inventario.

La Corte d’appello ha quindi confermato la sentenza di primo grado, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli