L’azione per l’accertamento della simulazione per interposizione fittizia di persona è diversa dalla petitio hereditatis

24 GENNAIO 2019 | Successioni e donazioni

Con ordinanza n. 123/2019, decisa in Camera di Consiglio il 13.4.2018 e depositata il 7.1.2019, la Corte di Cassazione ha chiarito la differenza tra azione di petitio hereditatis ed azione di accertamento della simulazione per interposizione fittizia di persona, altresì ribadendo i limiti della prova dell’accordo simulatorio per le parti.   

IL CASO. Tizio e Caio, in quanto eredi di una persona deceduta nel 1992, citavano in giudizio, avanti il Tribunale di Nuoro, Mevio e Sempronia, sostenendo che il de cuius aveva edificato un’abitazione su un terreno “fittiziamente intestato alla convenuta Sempronia”, la quale a sua volta aveva trasferito il bene immobile a Caio.
Il Tribunale di Nuoro rigettava la domanda.
La Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, riformava la decisione di primo grado, qualificando la domanda promossa dagli attori come petitio hereditatis. In particolare i Giudici di secondo grado hanno affermato sussistere un contratto fiduciario tra il de cuius e Sempronia, basando la decisione su presunzioni e prove testimoniali, ritenute ammissibili nell’ipotesi di prova del negozio fiduciario.
Sempronia proponeva ricorso per Cassazione, dolendosi che la Corte d’Appello avesse qualificato come petitio hereditatis, e non come azione di accertamento della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, l’azione promossa dagli attori, che avrebbe dovuto quindi essere assoggettata alle limitazioni probatorie di cui all’art. 1417 c.c..   

LA SENTENZA. La Corte di Cassazione, con l’indicata sentenza, ha precisato che,

con la petitio hereditatis, l’erede chiede l’accertamento della sua qualità per conseguire la restituzione dei beni ereditari da chi li possiede come erede o senza titolo, contestando all’erede la sua qualità.

Oggetto dell’azione di petitio hereditatis sono quindi i beni nei quali l’erede è succeduto mortis causa al defunto, ossia tutti i beni che al tempo dell’apertura della successione erano compresi nell’asse ereditario. Detta azione ha come presupposto imprescindibile che la qualità di erede, al cui riconoscimento è finalizzata, sia oggetto di contestazione da parte di chi detiene i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno.

Nel caso di specie gli attori non avevano contestato a Sempronia di essersi impossessata dei beni oggetto di causa in qualità di erede o senza alcun titolo, ma la fittizia intestazione del terreno, di proprietà del de cuius, in virtù di un atto di compravendita simulato (per interposizione fittizia di persona).

Inoltre la convenuta Sempronia non aveva mai contestato la qualità di eredi in capo agli attori, opponendo loro, invece, la preesistenza, rispetto all’apertura della successione, di un atto di vendita posto in essere dal de cuius, con il quale le era stata trasferita la proprietà del terreno in questione.
I Giudici della Suprema Corte hanno quindi concluso nel senso che l’azione promossa dagli attori andasse qualificata come azione di simulazione e non come petitio hereditatis.
Hanno inoltre precisato che il negozio fiduciario rientra nella categoria dei negozi c.d. indiretti ovvero quelli caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, bensì indiretta. Affinché ricorra l’intestazione fiduciaria di un bene occorre, infatti, che il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall’obbligo inter partes del ritrasferimento al fiduciante, o al beneficiario, da lui indicato del bene stesso.
Ciò premesso, i Giudici della Suprema Corte hanno rilevato che l’intestazione fiduciaria di un bene comporta un vero e proprio trasferimento in favore del fiduciario ove tale patto abbia ad oggetto beni immobili e pertanto deve risultare da un atto avente forma scritta ab substantiam. La Corte di Cassazione ha quindi ritenuta erronea la pronuncia di secondo grado laddove ha statuito che il negozio fiduciario, avente ad oggetto beni immobili, non debba essere provato per iscritto, ma anche attraverso presunzioni.
Conseguentemente, posto che l’azione proposta dagli attori era volta alla dichiarazione della simulazione dell’atto di vendita del de cuius in favore di Sempronia e poiché gli attori non avevano chiesto di essere reintegrati nella quota di riserva, avendo agito in qualità di eredi, era loro onere provare l’accordo simulatorio attraverso la controdichiarazione.
Trovava infatti applicazione nel caso scrutinato la regola generale secondo quale la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante controdichiarazione costituente atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione, avente carattere negoziale, non potendo avere valenza probatoria neppure la confessione stragiudiziale.
In conclusione, la Corte ha accolto il ricorso proposto da Sempronia e cassato con rinvio alla Corte territoriale la sentenza impugnata.

 

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