La voltura catastale costituisce accettazione tacita dell’eredità

12 SETTEMBRE 2022 | Successioni e donazioni

di avv. Fulvia Catarinussi

In tema di accettazione tacita dell’eredità, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12259 del 14.4.2022, ha ribadito il principio secondo cui il comportamento del chiamato all’eredità che, dopo aver presentato denuncia di successione e pagato la relativa imposta, abbia proceduto anche a volturare a suo nome l’immobile, costituisce uno di quegli atti previsti all’art. 476 c.c. che comportano accettazione tacita dell’eredità.

IL CASO. Tizio era creditore di Caio per un importo di vecchie Lire 74.314.112. Caio, peraltro, aveva sottoscritto una dichiarazione con cui si riconosceva debitore di tale importo.

Deceduto Caio, Tizio otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi legittimi, i quali, con atti distinti, proponevano opposizione, dando luogo a procedimenti separati, poi riuniti.

Il Tribunale di Padova aveva disposto una consulenza calligrafica e, a seguito dell’istruzione della causa, aveva ritenuto che la dichiarazione di debito fosse autentica. Pertanto, dal momento che, secondo i giudici di primo grado, gli opponenti non avevano contestato tempestivamente e specificamente la loro qualità di eredi, la loro opposizione risultava infondata.

Avverso la decisione del Tribunale, i soccombenti proponevano appello, contestando sia la loro qualità di eredi, essendo essi semplicemente chiamati all’eredità, sia la validità e l’efficacia della scrittura privata posta a base dell’ingiunzione.

Il giudice d’appello, ritenuto che: i) la regola sulla mancata contestazione, art. 115 c.p.c., non si poteva applicare ratione temporis ii) in ogni caso spettava all’attore provare la qualità di eredi dei soggetti convenuti e che iii) trattandosi di un’eccezione in senso latu, il giudice avrebbe potuto sempre prenderla in considerazione a prescindere dalla sua tardività, accoglieva il ricorso.

 

L’ORDINANZA.

Tizio proponeva ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.

Con il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello aveva errato nel ritenere che il Tribunale avesse posto a base della sua decisione il principio di non contestazione, dovendosi l’articolo in questione applicare solamente ai giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009.

Invece, a dire del ricorrente, il Tribunale aveva affermato che la qualità di erede non era stata né tempestivamente né specificamente contestata e, oltre a ciò, vi era il comportamento processuale dei convenuti che faceva intendere come essi fossero eredi ed agissero in tale veste.

La Corte di cassazione ritiene il motivo fondato: la Corte d’appello aveva errato nell’interpretare la semplice costituzione dei resistenti, poiché convenuti nell’asserita qualità di eredi, quale efficace attività di contestazione. Invero, secondo gli ermellini, “il prendere atto di essere stati convenuti nella qualità senza espressamente contestarla, non equivale a contestazione”. Da ciò ne consegue il fatto che la qualità di eredi, non essendo stata contestata, non doveva nemmeno essere provata.

Peraltro, ribadiscono gli ermellini, “la contestazione poteva svolgersi fino al momento della preclusione delle allegazioni con le memorie di cui all’art. 183”, applicabile ratione temporis.

Con il secondo motivo, Tizio denunciava l’omesso esame di un fatto controverso e rilevante, ossia della denuncia di successione con la relativa voltura catastale, da lui invocata a dimostrazione dell’accettazione implicita o tacita dell’eredità. Il predetto atto era stato depositato solo in occasione del procedimento di appello (e non prima per fatto imputabile ai convenuti) e quindi comunque si sarebbe trattato di una prova ammissibile.

Inoltre, risultava che il punto relativo alla voltura catastale fatta dai convenuti era stato oggetto di discussione tra le parti in quanto, nella comparsa di costituzione in appello, la voltura catastale era stata invocata a dimostrazione dell’accettazione implicita o tacita di eredità, e viceversa, nella comparsa conclusionale, gli appellanti avevano obiettato che quell’atto non era idoneo a dimostrare l’avvenuta accettazione dell’eredità.

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo.

Secondo gli Ermellini, risultava, infatti, che la rilevanza del documento - ai fini della decisione circa la qualità di eredi - era stata oggetto di discussione tra le parti, e risultava pure che i giudici d’appello, nell’escludere l’anzidetta qualità di eredi, non avevano preso in alcuna considerazione tale documento

La Corte di cassazione ha più volte ribadito il principio secondo cui la voltura catastale eseguita dal chiamato a seguito della denuncia di successione, trattandosi di uno di quegli atti rientranti nell’art. 476 c.c., in quanto segnale inequivocabile di volontà di accettare, incide al punto che il soggetto da semplice chiamato all’eredità diviene erede (Cass. 107096/2019; Cass. 22317/2014; Cass. 11478/2021).

Quindi, a differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha, invece, rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, e costituisce atto idoneo ad integrare un’accettazione tacita dell’eredità.

In conclusione, la Corte di cassazione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, risultando omesso l’esame di un fatto controverso e rilevante, ossia se vi fosse stata accettazione tacita dell’eredità attraverso la voltura catastale di beni del de cuius a proprio favore, fatto che deve essere esaminato nella sua fondatezza, accoglieva il ricorso, cassava la decisione impugnata e rinviava alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

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