La produzione del certificato di stato da parte di un congiunto chiamato all’eredità che si proclami erede fa presumere l’accettazione tacita dell’eredità

08 FEBBRAIO 2021 | Successioni e donazioni

Con l’ordinanza 9 novembre 2020 – 11 gennaio 2021, n. 210, la Corte di cassazione ha affermato che, sebbene la produzione del certificato dello stato di famiglia sia idonea solamente a dimostrare la qualità di soggetto chiamato all’eredità, nel caso in cui tale documento sia prodotto in occasione dell’azione giudiziale proposta dal chiamato che si proclama erede, dà luogo ad una presunzione iuris tantum dell’intervenuta accettazione tacita dell’eredità.

IL CASO. Tizio, Caio e altre sei persone, nella veste di assegnatari di alloggi siti nel Comune di Potenza, realizzati con fondi della l. n. 219/1981, convenivano a giudizio, dinanzi al Tribunale di Potenza, il Comune di Potenza e l’Agenzia del Territorio di Potenza affinchè: a) venisse accertato e dichiarato il loro diritto all’assegnazione in proprietà a titolo gratuito di detti alloggi e delle parti comuni; b) venisse ordinato al Comune di astenersi da qualsiasi atto e/o procedimento lesivo di tale loro diritto; c) l’Agenzia del Territorio di Potenza provvedesse alla stipula in loro favore degli atti di cessione in proprietà gratuita dei medesimi alloggi. Mentre l’Agenzia del Territorio restava contumace, si costituiva il Comune di Potenza, riconosceva che gli attori fossero assegnatari degli alloggi, ma escludeva il loro diritto di vedersene attribuita a titolo gratuito la proprietà, dovendosi ritenere che essi vantassero solo il diritto all’esercizio del riscatto.

Il Tribunale di Potenza, con la decisione n. 658/2008, rigettava la domanda attorea, perché riteneva che gli alloggi occupati non potessero essere oggetto di cessione a titolo gratuito.

Gli attori soccombenti adivano la Corte d’appello di Potenza ma la Corte territoriale rigettava l’appello, ritenendo che, pur rientrando gli alloggi tra quelli realizzati dallo Stato, essi comunque non avessero i caratteri di cui al d.l. n. 75 del 1991, art. 2, lett. b). La Corte territoriale, inoltre, riteneva passata in giudicato la decisione di prime cure nei confronti di Tizio e Caio perché non avevano proposto impugnazione.

Tizietto, erede di Tizio, Caietto, erede di Caio, e gli altri sei attori, proponevano ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

Col primo motivo, che è quello che interessa, affermavano che la Corte territoriale aveva violato e/o falsamente applicato gli artt. 110, 167, 171, 476 c.c., art. 346 c.p.c. e art. 111 Cost. Secondo i ricorrenti, infatti, la Corte d’appello aveva ritenuto passata in giudicato la decisione di prime cure nei confronti di Tizio e Caio perché non avevano proposto appello, senza considerare che: i) per parte di Tizio l’atto di appello era stato introdotto da Tizietto, in qualità di erede di Tizio, come risultante dal certificato di morte e dallo stato di famiglia; ii) la sua qualità di erede non era stata contestata; iii) l’esplicazione da parte del chiamato di un’attività incompatibile con la volontà di rinunciare e non rientrante in quella conservativa del patrimonio del de cuius integra gli estremi dell’accettazione tacita.

Gli Ermellini hanno accolto l’anzidetto motivo di ricorso ritenendolo fondato.

Secondo i giudici di legittimità, infatti,

nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l’allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all’eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall’accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato”. Tuttavia la produzione in giudizio di tale certificato, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell’intervenuta accettazione tacita dell’eredità”. Ciò in quanto “l’esercizio dell’azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all’eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede”.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli