La donazione con dispensa dalla collazione va computata ai fini della riunione fittizia ex art. 556 c.c. per il calcolo della quota disponibile

28 LUGLIO 2022 | Successioni e donazioni

di avv. Alessandra Buzzavo

Con l’ordinanza n. 14193/22 la Sezione Seconda della Corte di Cassazione affronta il tema della dispensa dalla collazione di una donazione e del necessario computo della medesima donazione ai fini della riunione fittizia ex art. 556 c.c..

IL CASO. Tizio, deceduto, ha lasciato tre figli, disponendo in vita dei propri beni con testamento. Nello stesso il de cuius ha dato atto di una donazione in favore della figlia e ha disposto del suo patrimonio in favore dei tre figli, in parti uguali ed indivise. Oltre alla donazione menzionata nel testamento, Tizio aveva fatto altre donazioni in vita, di cui una anche in favore di una nipote.

Il Tribunale in primo grado ha annullato – per incapacità naturale del de cuius - sia il testamento che le donazioni fatte in vita da Tizio, dividendo quindi tutti i beni relitti in tre quote uguali, da sorteggiare.

In seguito all’appello della sentenza di primo grado, la Corte di Palermo, con una prima sentenza non definitiva, confermata in Cassazione, ha dichiarato la validità del testamento e delle donazioni fatti in vita da Tizio. Con ulteriore sentenza non definitiva ha ricostruito l’asse ereditario, accertando che le donazioni effettuate in vita da Tizio eccedevano la porzione disponibile, ed inoltre che quelle in favore dei figli erano soggette all’obbligo della collazione. Ha, quindi, disposto la divisione del patrimonio ereditario.

Veniva promosso ricorso per Cassazione per violazione degli artt. 556, 537 e 737 c.c..

L’ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

Per quanto qui interessa, la Suprema Corte ha censurato la sentenza di secondo grado laddove non ha incluso nella riunione fittizia la donazione fatta da Tizio in favore della nipote, motivando che quest’ultima non era soggetta all’obbligo della collazione.

La dispensa dalla collazione concede la facoltà al donante di esonerare il donatario dal conferimento del bene donato: il tutto sino all’invalicabile limite della quota di riserva dei legittimari.

La dispensa dalla collazione non comporta però l’esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile, né tantomeno implica la non assoggettabilità della donazione all’azione di riduzione.

Pertanto, la Corte d’appello doveva procedere alla riunione fittizia di tutte le donazioni, indipendentemente dallo status del donatario (se erede o congiunto od estraneo) ed indipendentemente dalla dispensa o meno dalla collazione.

Ha, quindi, ben chiarito la Suprema Corte che la riunione fittizia è un’operazione preliminare volta a stabilire se la legittima spettante ai c.d. legittimari sia salva, o se invece si renda necessaria la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni.

Le operazioni sono quelle indicate nell’art. 556 c.c.:

  • in primo luogo si determina il valore dei beni appartenenti al defunto al momento della morte;
  • in secondo luogo, si detrare l’ammontare dei debiti ereditari;
  • al valore così ottenuto si aggiunge il valore dei beni di cui il de cuius ha disposto a titolo gratuito in vita, determinato al momento dell’apertura della successione.

Successivamente, per determinare la quota di legittima spettante a ciascun legittimario, si imputa alla sua porzione di legittima tutte le donazioni in suo favore, salvo che ne sia stato dispensato.

La Corte di Cassazione ha, quindi, accolto il motivo di ricorso, ritenendo che andavano operate ex novo sia il calcolo della quota disponibile, sia la divisione dell’asse tra gli eredi di Tizio, non avendo la Corte d’appello tenuto conto – nella riunione fittizia – della donazione effettuata da Tizio in favore della nipote.

Questi i principi di diritto enunciati: “la riunione fittizia, prevista dall’art. 556 c.c., non è necessariamente legata all’esperimento dell’azione di riduzione, ma è operazione sempre necessaria, nel concorso con eredi legittimari, ogni qualvolta sia rilevante stabilire quale sia nel caso la disponibile, come nel caso di concorso di legittimari con uno di essi, al quale il testatore abbia lasciato genericamente la disponibile”.

“Ai fini del calcolo della disponibile ex art. 556 c.c., sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, di erede o di estraneo del donatario”.

 “La dispensa dalla collazione sottrae il donatario dal conferimento ma non importa l’esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile”.

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