Il testatore può decidere che non si applichi l’istituto della rappresentazione?

30 LUGLIO 2022 | Successioni e donazioni

di avv. Fulvia Catarinussi

In tema di volontà testamentaria, il Tribunale di Verona, con ordinanza del 26.1.2022, ha ritenuto valida la clausola di non applicabilità dell’istituto della rappresentazione nel caso in cui l’esclusione sia rivolta ad una categoria specifica di successibili, sempre che gli esclusi non siano eredi legittimari.

IL CASO. Tizio aveva predisposto un testamento con cui istituiva eredi universali i propri figli nonché legataria della somma di Euro 200.000,00 la sorella Caia. Con riferimento all’anzidetto legato, Tizio aveva predisposto, tuttavia, una particolare clausola con la quale aveva manifestato la propria volontà di escludere l’applicabilità dell’istituto della rappresentazione.

Dopo Tizio, moriva anche Caia.

A seguito dell’apertura del testamento di Tizio, Sempronio e Mevia, figli di Caia, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona i figli di Tizio al fine di far dichiarare inefficace la clausola testamentaria relativa all’esclusione dell’applicabilità dell’istituto di rappresentazione al legato istituito dal de cuius.

 

L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI VERONA. Il Tribunale di Verona, ritenendo infondata la domanda, la rigettava con la seguente motivazione: “nessuna norma di legge prevede il divieto di una clausola testamentaria del predetto tenore o ne prevede la nullità o inefficacia”.

Né gli eredi di Caia avevano individuato il fondamento normativo della pretesa azionata in giudizio, essendosi limitati a richiamare il disposto dell’art. 467, comma 2, c.c., che, tuttavia - secondo i giudici di primo grado - “non prevede un siffatto divieto giacché si limita a stabilire in quali ipotesi si può avere rappresentazione nella successione senza indicare le conseguenze della violazione di quanto in essa disposto”.

Inoltre, Sempronio e Mevia avevano richiamato la posizione di una parte di dottrina secondo la quale il testatore non potrebbe escludere tout court l’istituto della rappresentazione nei casi in cui l’erede o il legatario non può o non vuole accettare.

Tuttavia, detta tesi, secondo il Tribunale veronese, doveva ritenersi non condivisibile e non prevalente sul principio fondamentale del nostro ordinamento che attribuisce preminenza alla volontà del testatore, e ciò anche per l’ipotesi in cui il testatore voglia escludere il diritto di rappresentazione, sempre che l’esclusione non interferisca negativamente con i diritti dei legittimari.

Il Tribunale, quindi, individuando, nella clausola oggetto della controversia, un caso di implicita diseredazione di chi avrebbe potuto giovarsi della rappresentazione, richiamato l’insegnamento della sentenza n. 8352 del 25.5.2012 della Suprema Corte,

concludeva nel senso della validità ed efficacia della clausola poiché era evidente che il testatore si era limitato a manifestare la volontà destituiva solamente ed esclusivamente di alcuni dei successibili ex lege, nello specifico gli eredi della sorella istituita legataria.

Per il Tribunale di Verona,

dal momento che il testatore aveva esplicitamente inteso disapplicare la rappresentazione solo con riguardo al legato in favore della sorella, era da escludersi che, con la clausola in esame, il testatore avesse espresso una generale volontà negativa di applicazione della rappresentazione, senza riferirsi ad una specifica disposizione o categoria di successibili, circostanza che, secondo parte della dottrina avrebbe, invece, fatto concludere per l’invalidità.

In conclusione, il Tribunale di Verona rigettava la domanda degli attori ma, data l’assoluta novità della questione giuridica emersa, compensava le spese di lite.

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