E’ sufficiente una transazione del coerede per decadere dal beneficio di inventario?

05 MAGGIO 2022 | Successioni e donazioni

di avv. Alessandra Buzzavo

Con l’ordinanza n. 6146/22 la Sezione Seconda della Corte di Cassazione affronta un tema rilevante quale è quello della decadenza dal beneficio di inventario da parte del coerede che concluda una transazione relativa a posizioni del de cuius.

IL CASO. Tizia conveniva avanti al Tribunale Caio, Caia e Sempronia (rispettivamente figli e coniuge del defunto Tizio), nonché la società Alfa s.r.l., nella qualità di trustee, affinché - previo accertamento della intervenuta decadenza dei figli del de cuius Caio e Caia dall’accettazione con beneficio di inventario - fosse accertato il credito di Tizia nei confronti di Tizio, derivante dall’estinzione di un mutuo cointestato tra l’attrice e Tizio, con conseguente declaratoria di invalidità del trust.

Tizia nello specifico deduceva che nel gennaio 2010 era deceduto, senza lasciare testamento, Tizio, il quale, dal matrimonio con Sempronia, aveva generato i figli Caio e Caia e dalla relazione con l’attrice un’altra figlia.

Una volta accettata l’eredità con beneficio di inventario, Caio e Caia avevano istituito due trust, nominando quale trustee la società convenuta Alfa s.r.l., e conferito in detti trust i beni immobili.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda dell’attrice, dichiarando i convenuti decaduti dall’accettazione con beneficio di inventario e condannandoli al pagamento della somma di circa Euro 50.000 in favore dell’attrice, con declaratoria altresì della nullità dei due trust, nonché degli atti di trasferimento in favore degli stessi.

La Corte d’appello rigettava l’appello dei convenuti. In particolare, i giudici di secondo grado confermavano la sentenza di primo grado laddove aveva ricondotto la decadenza di Caio e Caia dal beneficio alla rinuncia alla rifusione delle spese legali per il caso di soccombenza del legale di Tizio, Avv. Beta. Tale professionista aveva intrapreso, ancora in vita il de cuius, un giudizio per il riconoscimento delle proprie competenze professionali, poi riassunto nei confronti degli eredi a seguito del decesso del convenuto.

Caio e Caia avevano transatto la controversia versando, con denaro proprio, un importo in favore dell’Avv. Beta, inferiore rispetto a quanto dallo stesso richiesto, ma con la rinuncia altresì alle spese legali che sarebbero state attribuite al de cuius per l’ipotesi di rigetto della domanda del legale Avv. Beta.

La Corte d’appello riteneva quindi che i coeredi Caio e Caia avevano posto in essere una transazione non autorizzata su bene ereditario, con le conseguenze di cui all’art. 493 c.c.. In particolare, il credito al rimborso delle spese legali costituiva un vero e proprio credito del de cuius e la rinuncia a tale posta creditoria implicava, per l’assenza di preventiva autorizzazione, la decadenza dei convenuti dal beneficio.

 

L’ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE. Contro la sentenza di secondo grado proponevano ricorso Caio, Caia e Alfa s.r.l..

Per quanto qui interessa, con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 493 c.c. per il capo di sentenza relativo alla declaratoria di decadenza di Caio e Caia dall’accettazione beneficiata dell’eredità paterna.

Secondo i ricorrenti l’obbligo di pagamento delle somme riconosciute all’Avv. Beta è avvenuto a titolo transattivo da parte di Caio e Caia, liberando la massa ereditaria da una potenziale passività di importo ben maggiore rispetto a quanto attribuito in via transattiva all’Avv. Beta. In particolare deducevano i ricorrenti che la pattuizione in merito alle spese legali risultava intrinsecamente correlata all’accordo transattivo ed era stata inserita nell’accordo al solo fine di impedire l’operatività della solidarietà prevista dalla legge professionale. Si trattava comunque di una previsione di carattere accessorio, per la quale veniva evidenziato il carattere di ordinaria amministrazione.

Gli Ermellini hanno ritenuto il motivo fondato.

La Corte ha ripercorso il disposto di cui all’art. 493 c.c., ricordando che, in caso di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, questa norma non consente all’erede beneficiato di disporre liberamente dei beni dell’asse, ma rimette al Giudice la valutazione della convenienza di qualsiasi atto contemplato dalla norma a tutela degli interessi dei creditori.

Secondo la Corte di legittimità va inoltre ricavato il principio secondo cui

anche atti dismissivi del patrimonio relitto vanno apprezzati in relazione all’effettiva rilevanza del bene dismesso ed all’idoneità dell’atto a pregiudicare le ragioni creditorie.

Non basta la sola denominazione formale dell’atto posto in essere dall’erede per sottoporlo a necessaria autorizzazione, ma è necessario indagare se lo stesso si ponga comunque come un atto di straordinaria amministrazione.

Alla luce di tali considerazioni appare evidente per la Corte di Cassazione come l’accordo intervenuto tra Caio e Caia, da una parte, e l’Avv. Beta, dall’altra, si palesi non idoneo a pregiudicare gli interessi dell’eredità: gli eredi hanno raggiunto un accordo volto ad ottenere una congrua riduzione delle pretese creditorie dell’Avv. Beta, offrendosi altresì di far fronte al minor credito con denaro proprio. Caio e Caia hanno così impedito un pregiudizio al patrimonio ereditario.

Una volta quindi accertata, per il suo contenuto oggettivo, la non idoneità della transazione a pregiudicare le ragioni dell’eredità, non avendo con la stessa gli eredi disposto di un bene ereditario, e l’intimo legale che sussisteva tra l’accordo relativo alla riduzione del debito ereditario e la sorte delle spese di lite del giudizio già pendente, la Corte di legittimità ha concluso nel senso che l’accordo raggiunto sulle stesse spese non potesse determinare la decadenza dei ricorrenti dal beneficio di inventario.

Questo il principio di diritto enunciato:

“in caso di transazione intervenuta tra un creditore dell’eredità e gli eredi che abbiano accettato con beneficio di inventario, ove la transazione abbia previsto il riconoscimento del debito ereditario, in misura inferiore a quella richiesta in via giudiziale, con l’impegno assunto dagli eredi di far fronte all’obbligazione con denaro proprio, deve escludersi che la transazione debba essere previamente autorizzata dal giudice ex art. 493 c.c., senza che rilevi in senso contrario, ed in presenza di accordo tra le parti circa la compensazione delle spese del giudizio transatto, l’ipotetica rinuncia al credito per le spese di lite che sarebbero spettate al de cuius nel giudizio oggetto di transazione, trattandosi di ragione creditoria del tutto ipotetica (essendo correlata alla valutazione di fondatezza della difesa del de cuius) e venuta meno proprio in ragione della transazione, il cui assetto regolamentare è destinato a sostituirsi a quello dedotto nella causa transatta”.   

 

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