Divisione di più masse ereditarie aventi ad oggetto più beni: composizione delle singole quote ed omogeneità qualitativa delle stesse

12 DICEMBRE 2024 | Successioni e donazioni

di Avv. Alessandra Buzzavo

Con la sentenza n. 27602 del 24.10.2024 la Corte di Cassazione affronta la tematica della composizione delle quote spettanti ai condividenti in sede di divisione di più masse ereditarie.

IL CASO. Caio, Caia e Sempronio convenivano in giudizio Tizia, vedova di Tizio, assumendo che, in qualità di fratelli del de cuius, avevano diritto a concorrere alla divisione dei beni relitti appartenenti al defunto Tizio rispetto ai quali Tizia non era stata istituita unica erede.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva, rigettava la richiesta di annullamento del testamento per incapacità del testatore e dichiarava Tizia erede di Tizio per i beni oggetto del testamento e, nel contempo, aperta la successione ab intestato per gli altri beni relitti. Con sentenza definitiva veniva quindi stabilita la divisione per quote.

Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello gli eredi legittimi di Tizio (ulteriori rispetto agli attori in primo grado, in ragione della intervenuta integrazione del contraddittorio), ma la Corte lo rigettava, confermando la divisione disposta dai Giudici di prima istanza per entrambe le masse sulle quali insisteva la comunione ereditaria.

Avverso la sentenza di secondo grado veniva promosso ricorso per Cassazione.

CORTE DI CASSAZIONE. Per quanto qui rileva, i ricorrenti censuravano la divisione stabilita nei pregressi gradi di giudizio per essere stati i beni assegnati secondo quote e/o frazionamenti non condivisi dagli altri condividenti, i quali avevano proposto – in sede di CTU – assegnazioni diverse.

Gli Ermellini anzitutto premettevano che si era in presenza di due sub masse ereditarie: da una parte i beni assegnati dal testatore individualmente alla moglie e dei quali Tizia era a sua volta comproprietaria con il marito, dall’altra parte i beni oggetto della successione ab intestato, alla quale partecipavano anche i fratelli di Tizio.

In secondo luogo evidenziavano che sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano condiviso i progetti di divisione elaborati dai CTU, che non prevedevano la divisione di ognuno dei beni immobili caduti in successione tra i due gruppi di condividenti, ma la formazione di quote in natura formate in parte con i beni interamente inclusi nelle stesse ed in parte a mezzo di attribuzioni immobiliari non corrispondenti alla quota ideale del singolo condividente, con compensazione della differenza con l’assegnazione a favore dello stesso condividente (che aveva ricevuto una quota materiale inferiore a quella ideale) di altri beni a compensazione di tale differenza.

Il tutto alla luce della giurisprudenza della medesima Corte, secondo cui il principio stabilito dall’art. 7272 c.c., in virtù del quale, nello scioglimento della comunione, il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima;

ne consegue che resta in facoltà del giudice della divisione predisporre i lotti anche in maniera diversa, ove ritenga che l'interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l'attribuzione di un intero immobile, piuttosto che con il suo frazionamento, e che il relativo giudizio è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato (Cass. 12.12.2017 n. 29733).

Inoltre nella divisione non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli,

giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti.

E ciò al fine di evitare un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio (cfr. ex multis Cass. n. 17862 del 27/08/2020).

Secondo la Corte di legittimità le sentenze impugnate si erano attenute a tali principi, in quanto erano state messe a confronto le soluzioni suggerite nella prima e nella seconda consulenza d'ufficio, individuando le ragioni per le quali tecnicamente ed economicamente si lasciava preferire il progetto redatto dal primo perito. La sentenza impugnata ha, quindi, reputato (in conformità della regola sopra esposta che consente la divisione anche mediante assegnazioni di immobili per intero in ogni quota) che il progetto divisionale accolto assicurasse al meglio il rispetto dei criteri in materia di formazione delle quote, senza andare a discapito del principio della omogeneità qualitativa delle stesse. Inoltre molte censure mosse dai ricorrenti nei confronti delle decisioni impugnate integravano apprezzamenti di fatto, svolti dal giudice del merito, ed insindacabili in sede di legittimità.

Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.

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