Distinzione tra negozio inter vivos e patto successorio ai fini della validità o meno dell’atto posto in essere dalle parti

di Avv. Alessandra Buzzavo

Con la sentenza 10.04.2025 n. 9397 la Cassazione Civile torna su una tema delicato quale quello della distinzione tra negozio inter vivos, valido, e patto successorio, nullo, svolta sulla base dell’esame della “causa” dell’assetto negoziale voluto dalle parti.

IL CASO. Il Tribunale di Cuneo aveva accolto l’opposizione, proposta da Tizia, al decreto ingiuntivo notificatole dal fratello Tizio, con il quale era stata condannata a pagare Euro 75.000 a favore dello stesso, in forza di riconoscimento di debito. Il Tribunale aveva ritenuto la nullità della scrittura del 18.8.2009 per violazione del divieto dei patti successori e l’inefficacia del riconoscimento di debito di Tizia del 23.11.2009, così revocando il decreto.

A seguito dell’appello promosso da Tizio, la Corte d’appello di Torino ha accolto l’impugnativa, rigettando l’opposizione al decreto ingiuntivo di Tizia, con condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite.

La lite originava dal fatto che in data 12.8.2009 Caia ed i figli Tizia e Tizio avevano sottoscritto una scrittura privata titolata “Scrittura privata contenente obbligazione di assistenza e mantenimento”, nella quale si leggeva: "1) la signora Caia conferma di aver autorizzato la figlia Tizia a prelevare dal conto corrente suindicato ed utilizzare la somma di Euro 150.000,00, ricavata dalla vendita dell'immobile indicato in premessa; 2) il signor Tizio prende atto di tale volontà, non contesta le somme già prelevate e non si oppone al prelevamento delle ulteriori somme purché nel limite indicato di Euro 150.000,00; 3) la signora Tizia si impegna a utilizzare le somme indicate per l'acquisto di un immobile sito in L, in via (Omissis), che sarà a lei intestato e di sua esclusiva proprietà; 4) la signora Tizia si impegna e vincola in cambio della libera e totale disponibilità della somma ricavata dalla vendita immobiliare e della temporanea rinuncia del fratello alla sua quota a: -ospitare la madre Caia presso l'abitazione di cui al punto 3) (che ivi sposterà la residenza) a far data dall'effettivo trasloco; -garantire in ogni caso alla signora Caia l'assistenza morale e materiale (qualora e nel momento in cui non sia sufficiente la somma percepita dalla madre a titolo di pensione) al fine di permetterle un regime di vita analogo a quello attualmente vissuto; -sottoscrivere in sede di stipulazione dell'atto notarile di acquisto dell'immobile in L, via (Omissis), atto di riconoscimento di debito nei confronti del sig. Tizio per Euro 75.000,00, somma da pagarsi entro e non oltre un anno dalla morte della madre Caia; 5) resta ovviamente facoltà e obbligo morale del signor Tizio far visita alla madre (previo avviso telefonico il giorno precedente) prelevandola e portandola presso la propria abitazione o in altro luogo (valutata preventivamente la disponibilità della signora Caia)”.

In data 23.11.2009 Tizia aveva sottoscritto anche il riconoscimento di debito nei confronti del fratello.

Veniva quindi a mancare la madre che con testamento del 2014 aveva istituito erede universale la figlia.

Secondo i giudici di secondo grado non vi era la nullità della scrittura privata intervenuta tra la madre ed i figli in quanto il trasferimento dell'importo di Euro 150.000,00 dal patrimonio della madre a quello della figlia era stato eseguito con lo scopo dichiarato e specifico di consentire alla figlia di disporre di tale somma per acquistare l’immobile ed aveva comportato il trasferimento immediato della proprietà di tale somma da Caia a Tizia. Inoltre, in cambio della ricezione di tale somma, Tizia si era obbligata a utilizzare l'importo per l'acquisto di immobile, ad ospitare la madre presso l'immobile così acquistato, a garantirle assistenza morale e materiale ed a versare al fratello la metà dell’importo, entro il termine di un anno dalla morte della madre. La Corte ha inoltre valorizzato il fatto che Tizio era stato parte dell'accordo, prendendo atto del versamento e prestandovi il consenso.

In ragione di tali elementi, il trasferimento della somma di Euro 150.000,00 era finalizzato a consentire la soddisfazione di interessi inter vivos, non risultando che tale somma fosse stata intesa quale entità del futuro asse ereditario di Caia, né che la disponente avesse voluto con tale atto vincolarsi a nominare eredi i figli od a privarsi del diritto di testare - cosa infatti non avvenuta, viste le successive disposizioni testamentarie di Caia - o a provvedere anticipatamente alla propria successione.

Ritenuta la validità ed esclusa la nullità dell'accordo dell'agosto 2009, la sentenza ne ha dedotto l'efficacia anche del riconoscimento di debito eseguito da Tizia in data 23.11.2009 in favore del fratello per Euro 75.000 ovvero la metà della somma come pattuito. In ragione di ciò, l’opposizione di Tizia è stata ritenuta infondata. Tizia ha quindi proposto ricorso per Cassazione.

LA SENTENZA. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado in base alle seguenti motivazioni.

Alla luce del contenuto dell'accordo 12.8.2009, secondo gli Ermellini la sentenza impugnata ha esattamente escluso l'esistenza di patti successori vietati, evidenziando come il trasferimento dell'importo di Euro 150.000,00 fosse finalizzato alla soddisfazione di interessi inter vivos, sia della figlia che ha potuto godere immediatamente della somma sia della madre che ha perso la disponibilità della somma garantendosi il diritto all'assistenza da parte della figlia.

Né si può ritenere che l'obbligo assunto dalla figlia di versare la metà della somma al fratello rispondesse alla volontà della madre di testare convenzionalmente, selezionando i beni da attribuire all'uno ed all'altro figlio, piuttosto che alla volontà della madre di effettuare un atto di disposizione in vita che non fosse discriminante per l'altro figlio.

Ed infatti, al fine della configurazione di un patto successorio vietato, è necessario accertare: 1) se il vincolo giuridico abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi a una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione e se siano, comunque, compresi nella successione; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi dello ius poenitendi; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione; 5) se il programmato trasferimento, dal promittente al promissario, avrebbe dovuto avere luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato.

Quindi, l'atto mortis causa diverso dal testamento vietato è esclusivamente quello nel quale la morte incide non sul piano effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a regolare i rapporti che scaturiscono dalla morte del soggetto, senza produrre alcun effetto, neppure prodromico o preliminare fino a che il soggetto è in vita.

L'atto mortis causa vietato investe rapporti e situazioni che si formano in via originaria con la morte del soggetto o che dall'evento morte traggono una loro autonoma qualificazione, mentre il negozio post mortem valido è destinato a regolare una situazione preesistente, in quanto l'attribuzione è attuale nella sua consistenza patrimoniale e non è limitata ai beni rimasti nel patrimonio del disponente al momento della morte.

In questo contesto, neppure l'assunzione dell'obbligazione da parte della figlia di trasferire al fratello la metà della somma ricevuta entro un anno dalla morte della madre comportava atto avente contenuto dispositivo dei diritti sulla successione futura; ciò perché non si trattava di previsione che avesse ad oggetto beni ancora compresi nel patrimonio della madre al momento della sua morte e che trovasse causa nell'evento-morte, ma si trattava di previsione relativa a beni che erano effettivamente entrati nel patrimonio della figlia e che la stessa si obbligava a trasferire, in parte, al fratello dopo che era venuta meno l'esigenza di assistenza alla madre.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell'art. 682 cod. civ., per il "mancato annullamento" del riconoscimento di debito e della scrittura privata 12.8.2009 per incompatibilità con il testamento redatto dalla madre nel 2014. La Corte di Cassazione ha ritenuto anche tale motivo di ricorso infondato in quanto l'art. 682 cod. civ. dispone che il testamento posteriore che non revoca in modo espresso i precedenti annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili. Però nella fattispecie non vi è stato “testamento posteriore”, in quanto l'unico testamento di Caia è quello da lei redatto nel 2014 e quindi non sussiste il presupposto per porsi la questione dell'incompatibilità tra disposizioni testamentarie precedenti e successive.

Gli accordi conclusi tra la madre e i figli nel 2009 hanno integrato valido negozio inter vivos, per cui non si può porre questione di compatibilità tra il contenuto di quegli accordi e del successivo testamento. Inoltre, gli accordi del 2009, se avessero costituito disposizioni mortis causa, sarebbero stati nulli per violazione del divieto posto dall'art. 458 cod. civ. e pertanto non si sarebbe comunque posta la questione dell'applicazione dell'art. 682 cod. civ.

Il ricorso è stato integralmente rigettato.

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