Diritto di abitazione del coniuge superstite e qualità di erede

Con sentenza n. 2315/2020, depositata il 20.7.2020, il Tribunale di Palermo affronta una questione rilevante in materia di diritto di abitazione del coniuge superstite e qualità di erede.
IL CASO. Le attrici chiedevano al Tribunale che accertasse l’insussistenza in capo al convenuto Tizio, vedovo di Tizia, del diritto di abitazione sull’immobile, già casa coniugale, e sul box auto di pertinenza, caduti nella successione di Tizia. Quest’ultima aveva disposto per testamento in favore delle sorelle, le quali avevano ereditato anche la piena proprietà dell’immobile costituente la casa coniugale e del box auto, prevedendo in favore del marito il lascito di un terreno.
Il convenuto chiedeva il rigetto delle pretese attoree, affermando di essere titolare del diritto di abitazione ex art. 540 c.c..
Il Tribunale, dopo aver ritenuto che il coniuge superstite aveva rivestito la qualità di erede nella successione del coniuge, riconoscendolo destinatario di una attribuzione patrimoniale (il lascito di un terreno) costituente una institutio ex re certa, statuiva che a Tizio spettava il diritto di abitazione sulla casa coniugale in Palermo e sul box auto in quanto pertinenza dell’immobile.
LA SENTENZA. In particolare, dalla motivazione della decisione, si evince che le attrici sostenevano che il coniuge superstite fosse beneficiario di un legato in sostituzione di legittima, avente ad oggetto il terreno, e pertanto, essendo escludo dal noveri degli eredi, che non gli spettasse il diritto di abitazione previsto dall’art. 540 c.c..
I Giudici hanno, invece, qualificato il lascito quale institutio ex re certa, ritenendo che la de cuius avesse considerato e quantificato il terreno assegnato al marito quale quota del proprio patrimonio, idonea a soddisfare i suoi diritti di legittimario, e che pertanto questi fosse erede a pieno titolo della moglie. Inoltre, vi erano plurime risultanze nel senso che l’immobile de quo costituisse la casa coniugale dei due coniugi.
A prescindere dalla qualificazione del lascito in favore di Tizio,

il Tribunale ha precisato che il diritto di abitazione si acquisisce automaticamente all’apertura della successione e, pertanto, tale diritto non è subordinato alla qualità di erede, che si acquisisce solo dopo aver accettato l’eredità.

Le Sezioni Unite, con sentenza 27.2.13, n. 4847, hanno riconosciuto che "i diritti di abitazione sull’appartamento e di uso sui mobili che lo corredano, espressamente previsti dall’art. 540, II co., c.c., spettano al coniuge superstite non solo nei casi di successione necessaria, ma anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli articoli 581 e 582 c.c.". Quindi, secondo i Giudici palermitani, anche laddove fosse stato configurabile un legato in sostituzione di legittima, comunque sarebbe spettato al legatario, in qualità di coniuge superstite, il diritto di abitazione.

La sentenza ha inoltre precisato che il diritto di abitazione, oltre a non aver alcun fine di tutela della legittima, mira a realizzare, anche nella materia successoria, una concezione della famiglia basata sua una completa parificazione dei coniugi, non solo sul piano patrimoniale, ma anche etico e sentimentale, sul presupposto che la ricerca di un nuovo alloggio per il coniuge superstite potrebbe essere fonte di un grave danno psicologico e morale per la stabilità delle abitudini di vita della persona (Sezioni Unite 27.2.2013, n. 4847).

Pertanto, il valore di tali diritti dev’essere detratto dalla massa ereditaria, che deve dividersi tra i coeredi solo per il residuo. Nel caso in cui il coniuge sia chiamato all’eredità, il valore dei diritti ex art. 540 c.c. si cumulerà a quello della quota che gli spetta.
Ulteriori precisazioni ricavabili dalla pronunzia in esame sono: il fatto che il diritto di abitazione non è soggetto a trascrizione e pertanto non può porsi un conflitto, da risolvere sulla base delle regole in materia di trascrizione, tra il coniuge superstite e gli aventi causa dall’erede; nel caso in cui l’immobile sia parte di un condominio, il titolare del diritto di abitazione è tenuto al pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria,  per la durata della vita o fino a che continui a vivere nell’immobile.

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