Criteri per l’assegnazione del bene in sede di divisione: quotista della quota maggiore o anche quotista della quota minore?

23 SETTEMBRE 2019 | Successioni e donazioni

Con l’ordinanza n. 22038/19, depositata il 3.9.2019, la Suprema Corte affronta un tema molto interessante per i giudizi di divisione, relativo al criterio che il Giudice deve adottare in sede di assegnazione di un bene immobile indivisibile.

IL CASO. La Corte d’appello di Roma, confermando la decisione di primo grado del Tribunale di Velletri, dichiarava lo scioglimento della comunione di un terreno in comproprietà tra più fratelli. Nello specifico il terreno veniva attribuito a Tizio in qualità di titolare della propria quota (pari a quella degli altri condividenti) e di promissario acquirente di due quote degli altri coeredi (a seguito di un preliminare sottoscritto in corso di causa), ponendo a suo carico i conguagli dovuti.

Sempronio proponeva ricorso per Cassazione lamentando la violazione dell’art. 720 c.c., in relazione all’art. 360, comma 3, c.p.c.. In particolare Sempronio rilevava che la Corte territoriale aveva violato il disposto dell’art. 720 c.c., attribuendo il bene al fratello Tizio che non era titolare di una quota maggiore rispetto agli altri condividenti, così confondendo lo status di titolare della quota maggioritaria con quello del promissario acquirente della quota.

LA SENTENZA. La Suprema Corte, chiarito che l’istanza ex art. 720 c.c. può essere formulata sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto non muta né la causa petendi, né l’oggetto del giudizio, attenendo solo alle modalità di scioglimento della comunione in base alla stima dei beni, rigettava il ricorso.

I Giudici di legittimità hanno affermato che il disposto dell’art. 720 c.c. non obbliga il Giudice ad attenersi necessariamente al criterio della quota maggiore nel caso in cui uno o più immobili non siano comodamente divisibili. Ciò in quanto

il legislatore riconosce al Tribunale il potere discrezionale di derogare al criterio preferenziale di assegnazione del bene indivisibile al titolare della quota maggiore, purché assolva all’obbligo di adeguata e logica motivazione della diversa assegnazione attuata.

Il tutto con un apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità.

Nella specie la Corte d’appello, pur consapevole che Tizio non era titolare di quota maggiore rispetto agli altri condividenti, aveva ritenuto che la circostanza che questi avesse sottoscritto un contratto preliminare con due dei condividenti, impegnandosi ad acquistare le loro quote, giustificasse l’attribuzione del bene in suo favore. Trattasi questa – prosegue la Suprema Corte nella motivazione dell’ordinanza – di una circostanza di fatto rispetto alla quale il ricorrente non ha contrapposto circostanze specifiche sulla base delle quali il Giudice avrebbe dovuto assegnare il bene al ricorrente medesimo e non già al fratello Tizio.

Rispetto all’ulteriore motivo di ricorso di Sempronio, relativo alla non rispondenza ai principi di buona fede e correttezza del comportamento del condividente che in corso della causa di divisione si renda acquirente – in via preliminare – delle quote di altri condividenti al fine di rendersi aggiudicatario del bene, la Corte di Cassazione ha rilevato che è facoltà dei condividenti disporre della propria quota nel corso del giudizio di scioglimento della comunione, attraverso negozi ad effetti reali od obbligatori, come nel caso il preliminare di vendita.

In conclusione, il disposto di cui all’art. 720 c.c. laddove prevede che il bene immobile indivisibile va “preferibilmente” ricompreso nella porzione del condividente avente diritto alla quota maggiore, fatti salvi i dovuti conguagli, permette al Giudice di adottare anche un criterio diverso, purché sia sorretto da motivazione congrua e logica.

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli