Clausola testamentaria di vincolo temporaneo di non alienare, né dividere un bene ereditario: la divisione, anche stragiudiziale, ne comporta la violazione?

29 LUGLIO 2021 | Successioni e donazioni

In caso di istituzione testamentaria di erede con clausola di vincolo temporale a non alienare i beni ereditari, deve comunque escludersi che l’erede possa procedere all’atto di divisione stragiudiziale in favore di un erede legittimario pretermesso, senza incorrere nella violazione della clausola stessa.  

IL CASO.

I minorenni Tizietto e Caietta venivano nominati dal nonno paterno eredi universali di tutto il suo patrimonio mobiliare e immobiliare. Il nonno paterno, deceduto il 4.1.2019, sempre con testamento olografo, aveva altresì disposto che “tutti i mobili e immobili dovranno essere mantenuti e non alienati o divisi prima che sia trascorso un anno dal raggiungimento della loro maggiore età, nel caso in cui alla mia morte sia già trascorso un anno dal raggiungimento della loro maggiore età, dispongo in ogni caso che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un quinquennio dalla mia morte. (…) Dispongo che nel caso in cui i miei nipoti non rispettino tali mie ultime volontà nomino erede universale in loro sostituzione l’Istituto Oncologico di Aviano”. 

Tizietto e Caietta accettavano l’eredità con beneficio d’inventario il 22.11.2019.

In seguito alla richiesta di Tizio e Mevia, rispettivamente padre e zia di Tizietto e Caietta, di essere reintegrati nella loro quota di legittima, in qualità di figli del testatore, il giudice tutelare di Udine nominava un curatore speciale ai minori. Quest’ultimo aderiva alla richiesta di reintegra e, previa autorizzazione, stipulava con i legittimari atto di integrazione di legittima in data 7.8.2020. Ne conseguiva che il compendio ereditario risultava spettante per un sesto ciascuno a Tizietto e Caietta e per due sesti ciascuno a Tizio e Mevia.

Pertanto, Mevia adiva, ex art. 747 c.p.c., il Tribunale di Udine chiedendo lo scioglimento della comunione. I giudici, tuttavia, rigettavano l’istanza di autorizzazione alla divisione stragiudiziale a stralcio della quota di Mevia, poiché il testamento conteneva una clausola di sospensione della divisione disciplinata dall’art. 713 c.c., (i) “valevole anche nei confronti dei legittimari” e (ii) “costituente deroga al divieto di pesi sulla quota di riserva posta dall’art. 549 c.c.” e non erano decorsi i termini previsti dal testamento, né era stata adita l’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 713, ult. co., c.c..

Tizio e Caia (genitori Tizietto e Caietta) proponevano reclamo avverso il decreto del Tribunale di Udine che aveva rigettato la loro richiesta, formulata in qualità di legali rappresentanti dei figli minori, di stipulare l’atto di stralcio divisionale e di liquidazione della quota di 2/6 dell’eredità del nonno paterno in favore della zia Mevia, per il valore di Euro 242.761,00.

Essi sostenevano anzitutto che i richiami agli artt. 549 e 713 c.c. non fossero pertinenti nel caso di specie in quanto “i legittimari pretermessi non sono eredi istituiti” e, in ogni caso, “tra i minori eredi testamentari e i legittimari pretermessi reintegrati con accordo stragiudiziale nella quota di riserva non sussiste comunione ereditaria”. Inoltre sostenevano che, poiché il “testamento aveva posto il divieto di divisione e vendita esclusivamente a carico dei due nipoti, unici eredi istituiti e, siccome l’accordo stragiudiziale di reintegrazione di legittima non attribuisce la qualità di erede al legittimario pretermesso”, Mevia aveva il diritto di chiedere lo stralcio divisionale della comunione ordinaria venutasi a creare con gli eredi, senza che ciò comportasse violazione della volontà testamentaria.

 

LA DECISIONE. La Corte d’appello di Trieste, con decreto n. 281 del 25.6.2021, ha rigettato il reclamo proposto da Tizio e Caia. Secondo i giudici di secondo grado, infatti, partendo dal presupposto che la clausola testamentaria era del tutto chiara nel manifestare la volontà del testatore di attribuire tutto il suo patrimonio ai due nipoti con il vincolo temporaneo di non alienarlo o dividerlo, non rilevava il fatto che Mevia fosse obbligata al rispetto della clausola testamentaria o no, ma piuttosto “il fatto che la clausola vincoli gli eredi istituiti Tizietto e Caietta, prevedendo una condizione risolutiva dell’istituzione”. Ed infatti il testatore aveva disposto che, nel caso in cui i nipoti non avessero rispettato la sua volontà, l’eredità venisse devoluta all’Istituto Oncologico di Aviano.

Pertanto, sebbene tale clausola non potesse giustificare il rifiuto degli eredi istituiti di stipulare l’accordo di reintegrazione di legittima (i legittimari pretermessi comunque avevano il diritto di chiedere la reintegra della loro quota di riserva), “deve comunque escludersi che gli eredi possano procedere anche all’atto di divisione stragiudiziale con Mevia senza incorrere nella violazione della clausola”.

Infatti, “tale atto di divisione a stralcio comporterebbe l’assegnazione a Mevia di una serie di beni che il nonno paterno aveva voluto attribuire ai nipoti con il vincolo di non alienarli o dividerli prima che fosse trascorso un anno dal raggiungimento della loro maggiore età”.

La stipulazione di un tale atto di stralcio divisionale e di liquidazione della quota di 2/6 dell’eredità del nonno paterno, in favore della zia Mevia, comporterebbe (a prescindere dalla qualificazione della comunione venutasi a creare con Mevia come comunione ordinaria o ereditaria) una violazione da parte degli eredi istituiti della clausola di mantenere, non alienare e non dividere i beni. E tale inosservanza comporterebbe, a sua volta, la devoluzione dell’eredità all’Istituto Oncologico di Aviano.

Pertanto, la Corte d’appello di Trieste ha rigettato il reclamo, motivando che “l’autorizzazione richiesta non può essere emessa, a tutela degli eredi testamentari minori di età”.

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