Azione di riduzione e reintegra a mezzo di conguaglio in denaro: è debito di valore?

di Avv. Alessandra Buzzavo

Con l’ordinanza della Sezione I° della Corte di Cassazione del 9 dicembre 2025 n. 32056 viene affrontato un tema complesso, relativo alla reintegra della quota del legittimario leso a mezzo di conguaglio in denaro, fissando il principio della natura di debito di valore della reintegra in denaro.

IL CASO. Tizio ha promosso azione di riduzione per lesione di legittima nei confronti della sorella Caia, sostenendo che la madre Sempronia aveva donato in vita alla stessa un appartamento. All’apertura della successione della madre, in assenza di disposizioni testamentarie, Tizio e la sorella Caia con il nipote Tizietto, figlio del terzo figlio (premorto alla madre), in qualità di eredi legittimi, avevano proceduto a dividersi la liquidità esistente sul conto corrente di Sempronia.

Successivamente anche Tizietto promuoveva azione di riduzione contro Caia ed il Tribunale disponeva la riunione delle due cause.

Nel giudizio di primo grado, espletata la CTU, il Tribunale ha accolto le domande degli attori Tizio e Tizietto, disponendo la reintegra della legittima, da parte di Caia, mediante la corresponsione di conguaglio in denaro. Nello specifico i Giudici di primo grado hanno condannato Caia a corrispondere un determinato importo in denaro, oltre interessi dall’apertura della successione, in favore di ciascuno degli attori.

Caia ha proposto appello, che è stato rigettato, avendo la Corte ritenuto che avverso il progetto di divisione predisposto dal CTU non fossero state rivolte specifiche contestazioni, ragione per cui veniva disattesa l’istanza di rinnovazione della CTU formulata dall’appellante Caia.

Caia proponeva quindi ricorso per Cassazione e con il primo motivo di ricorso lamentava che la sentenza impugnata, nella determinazione del conguaglio in denaro, aveva preso come riferimento il valore che l’immobile donato aveva al momento dell’apertura della successione (2002) e non nel momento della proposizione della domanda giudiziale di divisione, rispettivamente proposte da Tizio nel 2008 e da Tizietto nel 2009. Secondo Caia, laddove la domanda di riduzione e di divisione sono proposte in via cumulativa, la determinazione del conguaglio deve avvenire con riferimento al valore dell’asse ereditario al momento dello scioglimento della comunione e non al momento dell’apertura della successione, come invece stabilito dalla sentenza di primo grado, confermata in grado d’appello.

LA SENTENZA. La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi, rilevando che, in caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione (Cass. Sez. 2, n. 4709/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata).

L'azione di riduzione ha efficacia costituiva e solo il suo concreto e vittorioso esperimento priva di efficacia le disposizioni lesive. Ne consegue che, poiché il riconoscimento dei diritti del legittimario leso è rimesso ad una sua specifica iniziativa, sino a quanto ciò non avvenga, l'erede, il legatario ovvero il donatario conservano i frutti in quanto pieni proprietari dei beni acquistati.

Inoltre, il legittimario può esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario anche in sede di divisione ereditaria, atteso che gli effetti della divisione - nonostante il meccanismo della collazione - non assorbono gli effetti della riduzione, che obbliga alla restituzione in natura dell'immobile donato, mentre la collazione ne consente l'imputazione di valore (Cass. n. 22097/2015).

Osserva la Corte che anche in sede di divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei condividenti, ai sensi dell'art. 720 c.c., il valore del relictum va determinato con riferimento all'epoca di apertura della successione al fine della determinazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell'entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore, da commisurare all'entità economica attuale (ossia a quella esistente al momento dell'attribuzione).

In altri termini, nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario, mediante la cosiddetta riunione fittizia, onde stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo, quindi, procedersi alla relativa rivalutazione.

Da quanto sopra deriva che la Corte d'appello ha fatto erronea applicazione dei principi di diritto esposti dalla Corte di Cassazione in quanto, una volta accolta la domanda di riduzione, ha determinato l'ammontare del conguaglio divisionale in proporzione al valore che l'immobile donato aveva all'epoca dell'apertura della successione e non nel successivo momento della proposizione della domanda di divisione giudiziale.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione per il riesame.

 

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