Spese universitarie per i figli: spese ordinarie o straordinarie?

A cura di Redazione Separazione e Divorzio

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34100 del 12 novembre 2021, è tornata a pronunciarsi in materia di spese straordinarie per i figli e, in particolare, sulla natura ordinaria o straordinaria delle spese relative alla loro istruzione universitaria.

L’occasione è data da un ricorso presentato, unitamente ad altri motivi, avverso una sentenza della Corte d’Appello di Cagliari che, contrariamente al giudice di prime cure, ha ritenuto le tasse universitarie spese straordinarie in quanto spese imprevedibili e imponderabili.

Sostiene, infatti, il ricorrente che queste spese “…per uno studente universitario corrispondono a bisogni ordinari ed attuali che non hanno carattere di eccezionalità o imprevedibilità, essendo anche nel caso di specie, quantificabili in anticipo”.

La Suprema Corte ritiene il motivo fondato e in particolare, con il provvedimento in esame ribadisce il principio per cui “…devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo””...,

e che “…in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quella della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio” .

Per la Cassazione ne deriva che “è palese perciò l’errore di sussunzione in cui è incorso il decidente del merito nell’escludere puramente e semplicemente le spese per l’istruzione universitaria del figlio dalle spese ordinarie senza che ne siano evidenziati i caratteri di imprevedibilità ed imponderabilità che contribuiscono ad includerle nelle spese straordinarie”.

Le spese per la formazione universitaria dei figli avrebbero, pertanto, un carattere solo tendenzialmente “ordinario”, non potendosi escludere che, al contrario, possano essere considerate spese straordinarie qualora vengano evidenziati e provati, da chi ne chiede il rimborso, i caratteri di imprevedibilità e imponderabilità legati al caso concreto.

La Suprema Corte rimarca, pertanto, le caratteristiche di imprevedibilità e imponderabilità necessarie per qualificare una spesa come straordinaria, ove per imprevedibilità deve intendersi l’impossibilità per i genitori di prevederne la necessità, in quanto non rientranti nell’ordinario menage familiare, a volte anche perché spese davvero troppo lontane nel tempo (si pensi al caso dell’assegno di mantenimento di un bimbo che frequenta la scuola materna che non può certamente includere la spesa universitaria); per imponderabilità, invece, deve intendersi l’impossibilità di definire la spesa nel suo ammontare.

Nel caso in esame sembrerebbe trattarsi dell’assegno di mantenimento di un ragazzo già in età universitaria o, addirittura, già studente universitario, per cui secondo la Suprema Corte il richiedente il rimborso avrebbe dovuto provare i caratteri di imprevedibilità e imponderabilità, e a tale prova avrebbe dovuto ancorare la propria decisione il giudice di secondo grado.

Peraltro la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non ha mai seguito un orientamento univoco circa le spese universitarie per i figli, come accaduto per altri istituti in materia di famiglia, lasciando così spalancata la porta al contenzioso tra genitori.

Così ad esempio la Corte di Cassazione, in alcune pronunce, si è espressa per la straordinarietà delle spese universitarie dei figli a causa della loro rilevante entità entità e variabilità (cfr. Cass. Sentenza n. 20408/2011 e Cass. Ordinanza n. 12013/2016). In altre occasioni, al contrario, ha affermato che le spese per l’istruzione universitaria dei figli non hanno carattere straordinario, ma sono da considerarsi “sopravvenuti giustificati motivi” che legittimano un aumento dell’assegno di mantenimento (cfr. Cass. Sentenza n. 8153/2006).

Anche la giurisprudenza di merito, come detto, non è univoca sul punto. Per esempio, il Tribunale di Monza ritiene che debbano intendersi come straordinarie le spese relative alle tasse scolastiche e universitarie (Tribunale di Monza, sentenza del 13 gennaio 2003 e del 25 gennaio 2010) mentre per il Tribunale di Roma si tratta di spese ordinarie (Tribunale di Roma sentenza n. 11837 del 07 giugno 2012).

In particolare il Tribunale della capitale si richiama a quella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sent. n. 11316/2011) secondo la quale la contribuzione alle spese mediche e scolastiche non si riferisce a fatti meramente eventuali, né a fatti od eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili ed ipotetici, “poiché invero ai genitori incombe, quale dovere generalissimo, quello di mantenere, istruire ed educare la prole, ai sensi dell’art. 148 cod. civ., può al contrario qualificarsi normale, secondo nozioni di comune esperienza, la necessità di esborsi costanti per l’istruzione, atteso che anche quella pubblica li richiede in misura sempre più notevole in rapporto al grado della scuola od istruzione superiore od universitaria frequentata [….] La contribuzione del genitore è quindi riferita, per le spese mediche e scolastiche (e non anche per quelle genericamente indicate come straordinarie e comunque diverse ed ulteriori), ad eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi e ad esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum”, arriva ad affermare che “conseguentemente per “spese straordinarie” devono intendersi sia quelle spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali o comunque episodici nella vita della prole ( a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive agonistiche, viaggi di studio), sia quelle concernenti eventi, che seppure prevedibili, non possono considerarsi inclusi nella normale contribuzione al mantenimento in quanto di ammontare tale da comportare una significativa alterazione della regolamentazione definita mediante la previsione dell’assegno di mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo e materiale scolastico di inizio anno, ecc.), ove la straordinarietà della spesa deriva dalla sua incidenza nella complessiva economia del nucleo familiare (secondo concetti peraltro usuali nelle famiglie non separate)”.

In definitiva, potremmo dire che, con la decisione in esame, gli orientamenti in materia di spese universitarie oggi sono diventati tre: spese straordinarie, spese ordinarie che al più giustificano una modifica del mantenimento ordinario in essere, verifica del caso concreto e onere della prova in capo a che ne chiede il rimborso.

E’ palese, quindi, che i diversi orientamenti rendono difficile un giudizio prognostico sull’esito di una causa relativa alle spese straordinarie, in particolare relativa alle spese universitarie, e paradossalmente, moltiplicano il contenzioso.

Per tale motivo è di fondamentale importanza che i sempre più diffusi Protocolli per le spese straordinarie condivisi dagli Ordini degli Avvocati e dai Magistrati presso i vari Tribunali siano il più possibile dettagliati e prendano posizione soprattutto per le voci di spesa sulle quali ancora vi è contrasto di modo che la quantificazione del contributo al mantenimento ordinario del figlio tenga realmente conto delle sue necessità senza rischio di disattenderle o, comunque, pregiudicarle.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli