Ripetizione delle spese straordinarie anticipate per i figli: è necessario procurarsi un autonomo titolo esecutivo?

IL CASO. Adito da un padre che si opponeva al precetto intimatogli dalla ex compagna per il recupero di spese straordinarie sostenute per la figlia dei due, il Giudice di Pace di Bassano accoglieva l’opposizione dell’uomo, annullando, per l’effetto, il precetto intimatogli. 
La decisione si fondava sul presupposto per cui, per poter agire esecutivamente per il recupero del 50 % delle spese straordinarie che il Tribunale aveva posto a carico del padre, la madre avrebbe dovuto munirsi di un autonomo titolo esecutivo, non potendosi considerare tale la mera pronuncia con la quale il Tribunale, oltre a gravare il padre dell’obbligo di corrispondere un assegno forfettizzato per il mantenimento della figlia, gli imponeva altresì di contribuire in misura percentuale alle spese straordinarie.
La pronunzia veniva parzialmente riformata dal Tribunale di Vicenza che, non aderendo alla tesi del giudice di prime cure, confermava il precetto opposto, modificando solo in minima parte l’ammontare intimato.
Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione il padre, formulando sei distinti motivi di ricorso.
Cinque di questi venivano, preliminarmente, dichiarati inammissibili dalla Suprema Corte per violazione dell’obbligo di chiarezza sancito dall’art. 366, comma I, n. 4 c.p.c..
Meritevole di disamina veniva, invece, ritenuto il primo motivo di ricorso, il cui vaglio consentiva agli ermellini di pronunciarsi sul delicato e dibattuto tema del recupero forzoso delle spese straordinarie sostenute per i figli. 
LA DECISIONE. Con ordinanza n. 379/2021, la Corte di Cassazione rigettava anche il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamentava il difetto di un valido titolo esecutivo idoneo a giustificare la restituzione coattiva alla ex compagna delle spese straordinarie anticipate per la figlia.

Nell’esaminare la questione, la Corte prendeva le mosse da una preliminare distinzione tra due diverse tipologie di spese straordinarie: l’una – identificabile con le spese mediche e scolastiche - caratterizzata da una certa prevedibilità e dal carattere routinario e, di fatto, “ordinario” dei relativi esborsi; l’altra, al contrario, caratterizzata dalla totale imprevedibilità, imponderabilità ed eccezionalità degli esborsi, anche sotto il profilo quantitativo. 

Quanto alle prime, risolvendosi in una sorta di “integrazione” del contributo al mantenimento ordinario forfettariamente quantificato dal Tribunale, la Corte ne riteneva possibile la restituzione sulla base del solo titolo esecutivo che disponeva la partecipazione pro quota dei genitori al pagamento delle spese straordinarie, accompagnato dalla loro specifica elencazione ed allegazione nell’atto di precetto. 
La ripetizione delle seconde presupponeva, invece, ad opinione del Supremo Consesso, un autonomo accertamento in sede giudiziale, con la formazione di uno specifico e distinto titolo esecutivo. 
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte concludeva per la correttezza della decisione adottata sul punto dal giudice d’appello, respingendo il ricorso proposto dal padre e formulando il seguente principio di diritto: 

“In materia di rimborso delle spese cdd. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice - o, anche, consensualmente determinato dai genitori - e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio".

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