Le nuove linee guida del Tribunale di Milano sulle spese straordinarie per figli minori, non autosufficienti o con disabilità

di Avv. Rebecca Gelli

Nel giugno 2025, la Corte d’Appello e il Tribunale di Milano, d’intesa con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e l’Osservatorio sulla Giustizia Civile locali, hanno approvato una convenzione che, andando a sostituire il vecchio protocollo del novembre 2017, definisce nuove linee guida per l’allocazione delle spese per i figli, in caso di separazione personale tra i coniugi o altra causa di crisi familiare.

Nel documento, si ribadisce che l’assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del figlio, in relazione ai bisogni cd. “primari” (vitto, alloggio, abbigliamento), ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: canoni di locazione, utenze, spese condominiali, tariffe rifiuti, oneri di gestione e pulizia dell’immobile in cui risiede insieme a uno dei genitori.

Le altre spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, ad eccezione di quelle relative alla cancelleria scolastica e ai medicinali da banco, sono, invece, generalmente considerate straordinarie.

A tal fine, per ciascuna categoria, si distingue tra le uscite che, sul presupposto dell’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, richiedono il preventivo assenso tra genitori e quelle che, anche in caso di coaffido, possono essere decise da ciascuno unilateralmente, salvo poi essere suddivise.

Per l’effetto, tra le spese mediche che non richiedono previo accordo, si annoverano, ad esempio, le visite specialistiche prescritte dal medico di base, nonché i trattamenti sanitari prescritti dal curante o dallo specialista ed erogati presso strutture pubbliche o, in caso di urgenza, anche privatamente. Devono, invece, essere appositamente concordate le spese dentistiche, ortodontiche e oculistiche e gli altri trattamenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, per prestazioni non indifferibili, compreso il supporto psicologico.

Allo stesso modo, tra le spese scolastiche che non richiedono previo accordo, vi sono le tasse scolastiche e universitarie e post laurea, presso istituti pubblici, quelle per i libri scolastici e il materiale di corredo richiesto a inizio anno, la mensa e il trasporto scolastico in bus e/o in treno. Vanno, invece, concertate iscrizioni a scuole private, lezioni di recupero e soluzioni di alloggio fuori sede.

Infine, riguardo alle spese extrascolastiche, non richiedono previo accordo le scelte di tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola, centri estivi e servizi di baby sitting: questi ultimi purché siano funzionali alla copertura dell’orario di lavoro dei genitori e solo fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado. Dev’essere, invece, concordata la frequenza a corsi di lingua o di musica ovvero ad attività sportive, ludiche o ricreative; stesso discorso vale per l’acquisto e la manutenzione di mezzi di trasporto, cellulare e dispositivi elettronici (salvo non rientrino nella dotazione informatica necessaria, in relazione a un programma di studio individualizzato o ad eventuali bisogni educativi speciali).

Tutte le spese straordinarie devono ovviamente essere comprovate dal genitore anticipatario, attraverso l’invio di idonea documentazione che dimostri l’effettivo esborso. A tutela della celerità delle determinazioni, sono mantenuti i meccanismi di silenzio-assenso, già previsti dalle pregresse linee guida.

In sintesi, da un confronto tra le due stesure del protocollo, emerge che il nuovo documento ha una puntuazione più dettagliata e manifesta un approccio più sensibile alle esigenze di flessibilità del menage familiare: appaiono nuove voci di spesa, sottoposte al previo assenso di entrambi i genitori (ad esempio, psicologo, tablet e cellulari); alcuni costi che prima erano considerati ordinari (ad esempio, la mensa scolastica) diventano straordinari; altri impegni (come, quelli per il servizio di baby sitter), oggi, a determinate condizioni, possono essere assunti anche unilateralmente e poi suddivisi.

Sparisce, inoltre, la norma di carattere generale che definiva le spese straordinarie in funzione della presenza di uno dei seguenti requisiti alternativi: i) l’occasionalità o sporadicità, a livello temporale; ii) la gravosità, sotto il profilo quantitativo; iii) la voluttuarietà, dal punto di vista funzionale.

Compare, invece, una sezione appositamente dedicata alla regolamentazione degli oneri relativi ai figli, minori o maggiorenni, portatori di disabilità. Sotto questo profilo, si apportano importanti semplificazioni volte a favorire la presa in carico e la continuità terapeutica, disinnescando l’effetto di un eventuale contegno ostruzionistico o latitante di un partner ed evitando così un pericoloso “stallo” dei processi decisionali, in danno alla prole.

In particolare, al fine di assicurare il rimborso dei costi funzionali a salvaguardare le prioritarie esigenze di salute e benessere della persona in situazione di fragilità, si amplia il novero delle spese mediche straordinarie che devono essere sostenute congiuntamente, ma possono essere decise anche singolarmente.

Tra esse, rientrano espressamente quelle per: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, cura o riabilitazione, anche in regime privato, qualora siano oggetto di prescrizione medica o urgenti; b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche; c) abbigliamento e calzature su misura, ove necessario; d) presidi per la deambulazione o la fruizione di spazi anche domestici; e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione; f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo; g) frequenza a centri diurni; h) veicoli, anche modificati, di costante utilizzo; i) patente, bollo e assicurazioni obbligatori per tali mezzi; l) cani-guida.

Tali ultime disposizioni si applicano anche nel caso in cui la disabilità non sia “grave” e connotata da necessità di elevato sostegno. Sono fatte salve eventuali statuizioni più favorevoli.

In conclusione, le nuove linee guida del Tribunale di Milano sono apprezzabili, sotto un duplice profilo.

Da una parte, si adeguano alla realtà della società italiana che cambia e restituisce l’immagine di una famiglia più “dinamica”, con madre e padre che lavorano entrambi a tempo pieno e bambini e ragazzi assorbiti dai ritmi della routine quotidiana: sicché, in mancanza dei nonni e/o di una rete di supporti informali, i genitori, specie se separati, hanno sempre più bisogno di introdurre appoggi esterni, sia dal punto di vista logistico, sia per il sostegno psicologico dei minori.

Dall’altra, risolvono alcune criticità, con particolare riguardo ai figli disabili, per i quali, data per presupposta una problematica concernente la salute, si superano i rigidi meccanismi previsti da altri protocolli, compresi quelli di Venezia e Treviso, per la deliberazione e il rimborso delle spese mediche: costi che afferiscono a cicli di terapie che non possono subire battute di arresto e che spesso non sono coperti né dai servizi sociali, né dal sistema sanitario nazionale e, dunque, incidono, in maniera rilevante, sull’economia delle famiglie.

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli