Tra legge e bisogno: il consenso per l’accesso allo psicologo scolastico divide studenti e normativa

di Avv. Massimo Osler

La normativa vigente prevede che un minore possa rivolgersi ad uno psicologo soltanto con il consenso di entrambi i genitori, trattandosi di prestazione sanitaria, che rientra negli atti di straordinaria amministrazione.

Parimenti, l’art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi stabilisce che “le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela”.

La possibilità di libero accesso è, invece, prevista: - dall’art. 120, comma 2, del DPR 309/90 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, il quale prevede che, qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere, la richiesta di intervento, anche in forma anonima, può essere fatta anche “personalmente dall'interessato” oltre che “da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela”; - dall’art. 12 della Legge n. 194/1978, secondo il quale la minore di età può richiedere l'interruzione della gravidanza, nei primi novanta giorni, senza il consenso dei genitori, “… quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi…”.

Invero, l’unica possibilità di accesso del minore ad un colloquio psicologico senza il consenso dei genitori è rappresentata dalla possibilità di un primo accesso al consultorio familiare, che può verificarsi quando il minore, in considerazione della natura delle problematiche (ad esempio, rischio di gravidanza indesiderata, malattie sessualmente trasmissibili, dubbi sull’identità di genere o sul proprio orientamento sessuale) non voglia che i genitori siano informati del ricorso al servizio.

In tal caso, tuttavia, il professionista che accoglie la richiesta del minore non potrà che limitarsi ad un unico colloquio informativo, senza esprimere alcun parere clinico, né fare una diagnosi, né somministrare test e redigere una relazione, in assenza del predetto consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Pertanto, in ambito scolastico, a differenza degli interventi in tema di formazione, informazione e orientamento, che sono attività che non necessitano di consenso informato, le prestazioni psicologiche fornite a seguito dell’istituzione di uno sportello ascolto, anche se relative alla prevenzione e promozione della salute, rientrano nei trattamenti sanitari per cui risulta necessaria l’acquisizione del consenso informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il consenso informato deve essere acquisito direttamente dallo psicologo e tale procedura non può essere delegata alle segreterie degli Istituti Scolastici, né il consenso può essere sostituito dal mero inserimento degli sportelli di ascolto nel PTOF o nei documenti di programmazione, anche se espressamente accettati dai genitori.

Dunque, nel caso in cui venga attivato lo sportello di ascolto psicologico individuale all’interno della scuola, sarà sempre necessario avere il consenso dei genitori, trattandosi di un trattamento sanitario vero e proprio.

D’altro canto, la possibilità di accesso degli studenti agli sportelli psicologici a scuola deve essere il più possibile favorita, anche in considerazione del fatto che il sostegno psicologico viene oramai riconosciuto non solo come strumento di risposta alle emergenze, ma anche come leva fondamentale per la prevenzione, il benessere relazionale e l’apprendimento, rafforzando altresì le alleanze educative tra scuola, famiglia e comunità.

Basti richiamare che, in occasione dell’ultima Giornata mondiale della salute mentale (10 ottobre 2024), l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ha pubblicato i risultati della consultazione pubblica “Salute mentale: come stanno i ragazzi”, promossa nei confronti degli adolescenti in età scolare a seguito dei numerosi segnali d’allarme, aggravati dalla crisi pandemica e dalle sue conseguenze, provenienti dalle neuropsichiatrie infantili e dai servizi territoriali.

Dai risultati è emerso che il 51,4% dei ragazzi soffre in modo ricorrente di stati di ansia o tristezza prolungati, il 49,8% lamenta un eccesso di stanchezza, il 46,5% dichiara di provare nervosismo, mentre il 29% ha frequenti mal di testa e il 25,4% dichiara di non dormire bene.

Emerge, inoltre, che “i ragazzi sono complessivamente coscienti delle problematiche insorte e probabilmente avvertono anche la necessità di doverle in qualche modo gestire, infatti il 62,7% vorrebbe usufruire dei servizi di uno psicologo”.

Di fronte a tale richiesta, soprattutto nel corso degli ultimi anni, molte scuole hanno messo a disposizione sportelli psicologici scolastici per fornire supporto e consulenza psicologica agli studenti, che tuttavia, in assenza di un inquadramento normativo nazionale, rappresentano esperienze frammentarie, spesso legate a progettualità temporanee promosse da singole istituzioni scolastiche, enti locali o Regioni, sostenute da fondi straordinari o bandi occasionali.

Tra il 2009 ed il 2020 il Ministero dell’Istruzione ha finanziato in varie fasi progetti pilota con il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) e si sono potuti attivare “sportelli d’ascolto” in numerosi istituti, ma sempre a discrezione delle scuole, integrando la figura dello psicologo scolastico tramite PTOF, PON o bandi regionali, ma mai in modo uniforme.

In data 16 ottobre 2020, il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di fornire supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19 e avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Successivamente, al fine di colmare il predetto vuoto normativo, la legge n. 70/2024 ha modificato la precedente legge n. 71/2017 in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, introducendo l’articolo 4-bis, che dispone la possibilità per le Regioni di fornire, anche attraverso convenzioni con gli Uffici Scolastici Regionali, un servizio di sostegno psicologico alle istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di “favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie”.

Inoltre, con Protocollo d'intesa del 19 marzo 2024, sottoscritto tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio Nazionale dell'ordine degli Psicologi, si è dato avvio, in via sperimentale, alla progettazione di presidi territoriali di esperti psicologi, a supporto delle scuole, volti a favorire il superamento delle fragilità evolutive nei contesti scolastici, anche con riferimento alle situazioni di svantaggio sociale e culturale che ostacolano i processi di socializzazione e partecipazione alla vita della comunità scolastica e a supportare le Istituzioni scolastiche nell’attuazione di percorsi progettuali volti a prevenire e contrastare la violenza e il bullismo.

Infine, la Legge di bilancio n. 207/2024, all’art. 1, comma 345 e ss., ha previsto per la prima volta l’istituzione di un Fondo nazionale dedicato al servizio di sostegno psicologico per gli studenti, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per il 2025, destinata a crescere fino a 18,5 milioni di euro annui a partire dal 2026, previo decreto per l’attuazione del servizio, che sarà emanato dal Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentiti il Ministro della salute e il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi.

Le modalità di erogazione del servizio saranno definite in raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, per individuare le situazioni di disagio personale, familiare o ambientale che possono compromettere il benessere dello studente.

Il decreto stabilirà, inoltre, i criteri di utilizzo del Fondo, garantendo assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling nelle scuole; supporto per il contrasto alla povertà educativa e all’abbandono scolastico; prevenzione del disagio psicologico e delle difficoltà relazionali; avvio di percorsi di educazione all’affettività e sviluppo delle competenze trasversali; riconoscimento del lavoro svolto dagli esperti psicologi.

Si assiste, quindi, ad un passaggio fondamentale per il sistema scolastico italiano, che pone le basi per una presenza stabile e strutturata della psicologia scolastica come componente essenziale del sistema educativo.

Resta fermo, tuttavia, il nodo del consenso, in quanto per l’accesso al servizio psicologico scolastico permane necessaria la preventiva acquisizione del consenso dei genitori, anche con riferimento agli studenti che, pur in piena adolescenza, sono ancora anagraficamente minorenni.

La necessità di valutare la possibilità di accesso a tale servizio, anche senza il consenso dei genitori, è un tema urgente e aperto, anche in considerazione del fatto che l’ordinamento giuridico riconosce al minore, anche prima del compimento della maggiore età, capacità di discernimento e di autodeterminazione.

Tale richiesta proviene anche dagli studenti del Consiglio Nazionale delle Ragazze e dei Ragazzi (CNRR), iniziativa dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, coordinata da Defence for Children Italia.

Il CNRR riunisce 50 adolescenti dai 13 ai 17 anni provenienti da diverse regioni ed è uno strumento attraverso il quale l’AGIA promuove un processo partecipativo ed eterogeneo sia dal punto di vista territoriale, sia in relazione ai contesti e alle situazioni particolari di provenienza dei giovani, al fine di raccogliere la loro voce attraverso Raccomandazioni.

Le Raccomandazioni del CNRR, che sono adottate in seduta plenaria, rappresentano l’atto di sintesi delle consultazioni dei ragazzi e sono dirette all’AGlA, oltre che a tutte le Autorità pubbliche, i Ministeri competenti, gli Enti e le Associazioni che lavorano con e per l’Infanzia e l’Adolescenza in Italia “al fine di adottare le misure necessarie ed allineare le proprie determinazioni e prassi al dato normativo e agli standard internazionali”.

In particolare, tra le questioni relative alla necessità di una riforma della scuola italiana, la Raccomandazione del Consiglio Nazionale Delle Ragazze e dei Ragazzi del 03 luglio 2024, ha sottolineato la necessità “di istituire e promuovere sportelli psicologici all’interno di tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado, garantendone l’accesso gratuito a tutti gli studenti e le studentesse per tutto il percorso terapeutico delineato e stabilito dallo psicologo, senza il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci”.

Tale questione riguarda gli spazi di autonomia che si possono ritenere riconosciuti al minore a livello giuridico e normativo sia interno che internazionale, per definire lo spazio di libertà soprattutto degli adolescenti, bilanciando le esigenze di autonomia e quelle di protezione degli stessi.

Nel nostro ordinamento è già stata introdotta una presunzione di capacità di discernimento del minore che abbia compiuto 12 anni (che, invece, va valutata caso per caso per il minore infradodicenne) che, pur essendo prevista come condizione per essere ascoltato e non per esprimere un consenso, rafforza il dibattito in ordine al riconoscimento di ulteriori spazi di autonomia decisionale in capo al minore per le questioni che lo riguardano direttamente, soprattutto con riferimento a quelle che gli possono determinare situazioni di vantaggio.

Tale soluzione presuppone di colmare il vuoto legislativo relativo alle facoltà derivanti dal possesso della capacità di discernimento e il suo rapporto con la capacità giuridica e di agire, rispettivamente disciplinate dagli art. 1 e 2 cc.

Sul punto, è stato osservato che dalla lettura ed interpretazione del predetto quadro normativo si può ritenere già tracciato un “progressivo ampliamento dell’area di autonomia garantita al minorenne”, quanto meno nell’espressione di “autodeterminazione in senso debole”, facendola coincidere con l’attribuzione di rilievo potenzialmente decisivo alla volontà, adesiva o dissenziente, del paziente minorenne nel processo decisionale relativo a trattamenti sanitari.

Secondo tale interpretazione, si riconoscerebbe “anche al minorenne, purché capace di discernimento, un vero e proprio potere di veto, ovvero diritto di non subire alcuna forma di esecuzione coattiva sul proprio corpo”, ma non un’autodeterminazione in senso forte e formale (consenso informato).

Sotto tale profilo, quindi, è aperta la riflessione se oltre al potere di veto, si debba riconoscere un consenso del minore anche in positivo, scegliendo fra le diverse alternative terapeutiche, distinguendo, ad esempio, le ipotesi di trattamenti diagnostici da quelli di tipo terapeutico: “in caso di trattamenti di tipo diagnostico (come, per esempio, un prelievo di sangue), infatti, il minore capace di discernimento potrebbe esercitare la propria autonomia decisionale in senso pieno, mentre nei casi di trattamenti terapeutici la questione appare più difficile da dirimere: si potrebbe sostenere che ogni trattamento sanitario che sia di sicuro beneficio per la salute del minore, possa essere da lui richiesto direttamente, senza la necessità di un intervento del genitore. Diversamente, il consenso dovrà essere formalmente espresso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o da altro rappresentante legale del minore. In tal senso, quindi, si potrebbe parlare di una sorta di «autodeterminazione limitata» riconosciuta in capo al minore capace di discernimento” (cfr. C. Crocetta, L'autonomia decisionale del minore di fronte al trattamento medico: un confronto fra i sistemi giuridici italiano e svizzero).

 

 

Allegato 1: Salute mentale: come stanno i ragazzi. Indagine 2024 AGIA

Allegato 2: Protocollo d'intesa 19 marzo 2024, MIUR e CNOP

Allegato 3: Raccomandazione CNRR 03 luglio 2024

 

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