Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?
La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
Tra legge e bisogno: il consenso per l’accesso allo psicologo scolastico divide studenti e normativa30 LUGLIO 2025 | Salute | Diritto alla salute e consenso informatodi Avv. Massimo Osler La normativa vigente prevede che un minore possa rivolgersi ad uno psicologo soltanto con il consenso di entrambi i genitori, trattandosi di prestazione sanitaria, che rientra negli atti di straordinaria amministrazione. Parimenti, l’art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi stabilisce che “le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela”. La possibilità di libero accesso è, invece, prevista: - dall’art. 120, comma 2, del DPR 309/90 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, il quale prevede che, qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere, la richiesta di intervento, anche in forma anonima, può essere fatta anche “personalmente dall'interessato” oltre che “da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela”; - dall’art. 12 della Legge n. 194/1978, secondo il quale la minore di età può richiedere l'interruzione della gravidanza, nei primi novanta giorni, senza il consenso dei genitori, “… quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi…”. Invero, l’unica possibilità di accesso del minore ad un colloquio psicologico senza il consenso dei genitori è rappresentata dalla possibilità di un primo accesso al consultorio familiare, che può verificarsi quando il minore, in considerazione della natura delle problematiche (ad esempio, rischio di gravidanza indesiderata, malattie sessualmente trasmissibili, dubbi sull’identità di genere o sul proprio orientamento sessuale) non voglia che i genitori siano informati del ricorso al servizio. In tal caso, tuttavia, il professionista che accoglie la richiesta del minore non potrà che limitarsi ad un unico colloquio informativo, senza esprimere alcun parere clinico, né fare una diagnosi, né somministrare test e redigere una relazione, in assenza del predetto consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale. Pertanto, in ambito scolastico, a differenza degli interventi in tema di formazione, informazione e orientamento, che sono attività che non necessitano di consenso informato, le prestazioni psicologiche fornite a seguito dell’istituzione di uno sportello ascolto, anche se relative alla prevenzione e promozione della salute, rientrano nei trattamenti sanitari per cui risulta necessaria l’acquisizione del consenso informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il consenso informato deve essere acquisito direttamente dallo psicologo e tale procedura non può essere delegata alle segreterie degli Istituti Scolastici, né il consenso può essere sostituito dal mero inserimento degli sportelli di ascolto nel PTOF o nei documenti di programmazione, anche se espressamente accettati dai genitori. Dunque, nel caso in cui venga attivato lo sportello di ascolto psicologico individuale all’interno della scuola, sarà sempre necessario avere il consenso dei genitori, trattandosi di un trattamento sanitario vero e proprio. D’altro canto, la possibilità di accesso degli studenti agli sportelli psicologici a scuola deve essere il più possibile favorita, anche in considerazione del fatto che il sostegno psicologico viene oramai riconosciuto non solo come strumento di risposta alle emergenze, ma anche come leva fondamentale per la prevenzione, il benessere relazionale e l’apprendimento, rafforzando altresì le alleanze educative tra scuola, famiglia e comunità. Basti richiamare che, in occasione dell’ultima Giornata mondiale della salute mentale (10 ottobre 2024), l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ha pubblicato i risultati della consultazione pubblica “Salute mentale: come stanno i ragazzi”, promossa nei confronti degli adolescenti in età scolare a seguito dei numerosi segnali d’allarme, aggravati dalla crisi pandemica e dalle sue conseguenze, provenienti dalle neuropsichiatrie infantili e dai servizi territoriali. Dai risultati è emerso che il 51,4% dei ragazzi soffre in modo ricorrente di stati di ansia o tristezza prolungati, il 49,8% lamenta un eccesso di stanchezza, il 46,5% dichiara di provare nervosismo, mentre il 29% ha frequenti mal di testa e il 25,4% dichiara di non dormire bene. Emerge, inoltre, che “i ragazzi sono complessivamente coscienti delle problematiche insorte e probabilmente avvertono anche la necessità di doverle in qualche modo gestire, infatti il 62,7% vorrebbe usufruire dei servizi di uno psicologo”. Di fronte a tale richiesta, soprattutto nel corso degli ultimi anni, molte scuole hanno messo a disposizione sportelli psicologici scolastici per fornire supporto e consulenza psicologica agli studenti, che tuttavia, in assenza di un inquadramento normativo nazionale, rappresentano esperienze frammentarie, spesso legate a progettualità temporanee promosse da singole istituzioni scolastiche, enti locali o Regioni, sostenute da fondi straordinari o bandi occasionali. Tra il 2009 ed il 2020 il Ministero dell’Istruzione ha finanziato in varie fasi progetti pilota con il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) e si sono potuti attivare “sportelli d’ascolto” in numerosi istituti, ma sempre a discrezione delle scuole, integrando la figura dello psicologo scolastico tramite PTOF, PON o bandi regionali, ma mai in modo uniforme. In data 16 ottobre 2020, il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di fornire supporto psicologico al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19 e avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Successivamente, al fine di colmare il predetto vuoto normativo, la legge n. 70/2024 ha modificato la precedente legge n. 71/2017 in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, introducendo l’articolo 4-bis, che dispone la possibilità per le Regioni di fornire, anche attraverso convenzioni con gli Uffici Scolastici Regionali, un servizio di sostegno psicologico alle istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di “favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie”. Inoltre, con Protocollo d'intesa del 19 marzo 2024, sottoscritto tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio Nazionale dell'ordine degli Psicologi, si è dato avvio, in via sperimentale, alla progettazione di presidi territoriali di esperti psicologi, a supporto delle scuole, volti a favorire il superamento delle fragilità evolutive nei contesti scolastici, anche con riferimento alle situazioni di svantaggio sociale e culturale che ostacolano i processi di socializzazione e partecipazione alla vita della comunità scolastica e a supportare le Istituzioni scolastiche nell’attuazione di percorsi progettuali volti a prevenire e contrastare la violenza e il bullismo. Infine, la Legge di bilancio n. 207/2024, all’art. 1, comma 345 e ss., ha previsto per la prima volta l’istituzione di un Fondo nazionale dedicato al servizio di sostegno psicologico per gli studenti, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per il 2025, destinata a crescere fino a 18,5 milioni di euro annui a partire dal 2026, previo decreto per l’attuazione del servizio, che sarà emanato dal Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentiti il Ministro della salute e il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi. Le modalità di erogazione del servizio saranno definite in raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, per individuare le situazioni di disagio personale, familiare o ambientale che possono compromettere il benessere dello studente. Il decreto stabilirà, inoltre, i criteri di utilizzo del Fondo, garantendo assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling nelle scuole; supporto per il contrasto alla povertà educativa e all’abbandono scolastico; prevenzione del disagio psicologico e delle difficoltà relazionali; avvio di percorsi di educazione all’affettività e sviluppo delle competenze trasversali; riconoscimento del lavoro svolto dagli esperti psicologi. Si assiste, quindi, ad un passaggio fondamentale per il sistema scolastico italiano, che pone le basi per una presenza stabile e strutturata della psicologia scolastica come componente essenziale del sistema educativo. Resta fermo, tuttavia, il nodo del consenso, in quanto per l’accesso al servizio psicologico scolastico permane necessaria la preventiva acquisizione del consenso dei genitori, anche con riferimento agli studenti che, pur in piena adolescenza, sono ancora anagraficamente minorenni. La necessità di valutare la possibilità di accesso a tale servizio, anche senza il consenso dei genitori, è un tema urgente e aperto, anche in considerazione del fatto che l’ordinamento giuridico riconosce al minore, anche prima del compimento della maggiore età, capacità di discernimento e di autodeterminazione. Tale richiesta proviene anche dagli studenti del Consiglio Nazionale delle Ragazze e dei Ragazzi (CNRR), iniziativa dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, coordinata da Defence for Children Italia. Il CNRR riunisce 50 adolescenti dai 13 ai 17 anni provenienti da diverse regioni ed è uno strumento attraverso il quale l’AGIA promuove un processo partecipativo ed eterogeneo sia dal punto di vista territoriale, sia in relazione ai contesti e alle situazioni particolari di provenienza dei giovani, al fine di raccogliere la loro voce attraverso Raccomandazioni. Le Raccomandazioni del CNRR, che sono adottate in seduta plenaria, rappresentano l’atto di sintesi delle consultazioni dei ragazzi e sono dirette all’AGlA, oltre che a tutte le Autorità pubbliche, i Ministeri competenti, gli Enti e le Associazioni che lavorano con e per l’Infanzia e l’Adolescenza in Italia “al fine di adottare le misure necessarie ed allineare le proprie determinazioni e prassi al dato normativo e agli standard internazionali”. In particolare, tra le questioni relative alla necessità di una riforma della scuola italiana, la Raccomandazione del Consiglio Nazionale Delle Ragazze e dei Ragazzi del 03 luglio 2024, ha sottolineato la necessità “di istituire e promuovere sportelli psicologici all’interno di tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado, garantendone l’accesso gratuito a tutti gli studenti e le studentesse per tutto il percorso terapeutico delineato e stabilito dallo psicologo, senza il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci”. Tale questione riguarda gli spazi di autonomia che si possono ritenere riconosciuti al minore a livello giuridico e normativo sia interno che internazionale, per definire lo spazio di libertà soprattutto degli adolescenti, bilanciando le esigenze di autonomia e quelle di protezione degli stessi. Nel nostro ordinamento è già stata introdotta una presunzione di capacità di discernimento del minore che abbia compiuto 12 anni (che, invece, va valutata caso per caso per il minore infradodicenne) che, pur essendo prevista come condizione per essere ascoltato e non per esprimere un consenso, rafforza il dibattito in ordine al riconoscimento di ulteriori spazi di autonomia decisionale in capo al minore per le questioni che lo riguardano direttamente, soprattutto con riferimento a quelle che gli possono determinare situazioni di vantaggio. Tale soluzione presuppone di colmare il vuoto legislativo relativo alle facoltà derivanti dal possesso della capacità di discernimento e il suo rapporto con la capacità giuridica e di agire, rispettivamente disciplinate dagli art. 1 e 2 cc. Sul punto, è stato osservato che dalla lettura ed interpretazione del predetto quadro normativo si può ritenere già tracciato un “progressivo ampliamento dell’area di autonomia garantita al minorenne”, quanto meno nell’espressione di “autodeterminazione in senso debole”, facendola coincidere con l’attribuzione di rilievo potenzialmente decisivo alla volontà, adesiva o dissenziente, del paziente minorenne nel processo decisionale relativo a trattamenti sanitari. Secondo tale interpretazione, si riconoscerebbe “anche al minorenne, purché capace di discernimento, un vero e proprio potere di veto, ovvero diritto di non subire alcuna forma di esecuzione coattiva sul proprio corpo”, ma non un’autodeterminazione in senso forte e formale (consenso informato). Sotto tale profilo, quindi, è aperta la riflessione se oltre al potere di veto, si debba riconoscere un consenso del minore anche in positivo, scegliendo fra le diverse alternative terapeutiche, distinguendo, ad esempio, le ipotesi di trattamenti diagnostici da quelli di tipo terapeutico: “in caso di trattamenti di tipo diagnostico (come, per esempio, un prelievo di sangue), infatti, il minore capace di discernimento potrebbe esercitare la propria autonomia decisionale in senso pieno, mentre nei casi di trattamenti terapeutici la questione appare più difficile da dirimere: si potrebbe sostenere che ogni trattamento sanitario che sia di sicuro beneficio per la salute del minore, possa essere da lui richiesto direttamente, senza la necessità di un intervento del genitore. Diversamente, il consenso dovrà essere formalmente espresso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o da altro rappresentante legale del minore. In tal senso, quindi, si potrebbe parlare di una sorta di «autodeterminazione limitata» riconosciuta in capo al minore capace di discernimento” (cfr. C. Crocetta, L'autonomia decisionale del minore di fronte al trattamento medico: un confronto fra i sistemi giuridici italiano e svizzero). Allegato 1: Salute mentale: come stanno i ragazzi. Indagine 2024 AGIA Allegato 2: Protocollo d'intesa 19 marzo 2024, MIUR e CNOP Allegato 3: Raccomandazione CNRR 03 luglio 2024 Allegati Protocollo di intesa 19 marzo 2024, MIUR e CNOP Protocollo di intesa 19 marzo 2024, MIUR e CNOP Salute mentale come stanno i ragazzi. Indagine 2024 AGIA
15 OTT 2025 Convegni APF Avvocato allo specchio: sfide e prospettive a confronto - Treviso, 24.10.2025
01 APR 2025 Assegnazione della casa familiare Provvedimento di assegnazione della casa familiare già di proprietà dell’assegnatario: può essere trascritto “a favore” dei figli minori
01 APR 2025 Diritti e doveri del figlio L’ascolto del minore non può essere l’elemento esclusivo in base al quale valutare il suo superiore interesse
01 APR 2025 Mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni Il genitore può scegliere di ospitare il figlio, invece di versargli il mantenimento? La Cassazione dice no
01 APR 2025 Persone e processo Il curatore speciale del minore con poteri sostanziali all’esame della Cassazione
01 APR 2025 Diritto della famiglia transnazionale Non si può riconoscere e annotare nei pubblici registri una sentenza di divorzio-ripudio dello Stato del Bangladesh in quanto contraria all’ordine pubblico
07 FEB 2025 Persone e processo Anche sulla decisione in ordine alla scelta della scuola l’ascolto del minore può essere determinante