La facilitazione genitoriale come intervento breve di ripristino della relazione genitore–figlio

di Avv. Massimo Osler

Il sistema giuridico post Cartabia dimostra di aver acquisito una maggior consapevolezza giuridica che il processo di famiglia non è uno strumento che può incidere sulla relazione genitore–figlio.

Se vi è difficoltà o rottura della relazione, il processo di famiglia, anche quando ben condotto, non può riparare da solo la lacerazione relazionale.

La riforma Cartabia, infatti, ha ridefinito il ruolo degli strumenti alternativi al giudizio ordinario, ampliando in modo significativo lo spazio delle tecniche ADR (Alternative Dispute Resolution).

Con ADR si intende l’insieme dei metodi che consentono di gestire e comporre i conflitti, attraverso procedure che mirano alla ricerca di soluzioni non solo più rapide e più economiche rispetto al processo, ma soprattutto basate sul consenso.

Si tratta di pratiche consolidate nei sistemi di common law, in cui è culturalmente radicata l’idea che le parti possano costruire autonomamente una soluzione soddisfacente del conflitto, senza necessità di rimettere ogni aspetto alla decisione del giudice.

La recente riforma si colloca in questo alveo, valorizzando strumenti che non hanno lo scopo di sostituirsi alla giurisdizione, ma che sono vie da considerarsi elettive, piuttosto che alternative, non potendo i provvedimenti incidere efficacemente sulle relazioni, che si basano su consenso e processi trasformativi.

In questa prospettiva, si dà valore alla possibilità di impiegare interventi professionali che richiedono competenze specifiche non solo giuridiche ma anche psicologiche e relazionali: si tratta di pratiche che agiscono sulla qualità della relazione e sulla dinamica comunicativa, e non soltanto sul piano formale del diritto.

La riforma Cartabia, dunque, ha reso possibile l’inserimento di interventi ausiliari non valutativi, con funzione specifica di superamento del conflitto, ai sensi dell’art. 473-bis.26 c.p.c., ma solo su richiesta concorde delle parti. Mentre, solo con riferimento alla mediazione familiare, è esplicitamente prevista, ai sensi dell’art. 473-bis.10 c.p.c, la possibilità per il giudice di invitare le parti a rivolgersi a un mediatore.

Sotto tale profilo, merita di essere richiamata una recente decisione di merito che sembra distinguere gli strumenti di intervento, dando una lettura interpretativa restrittiva al requisito dell’invito del Giudice: “come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice non può prescrivere, o invitare a un genitore ad intraprendere un percorso di carattere terapeutico (ndr: nel caso di specie di facilitazione) per superare le criticità nei rapporti tra le parti, in quanto, anche se si tratta non di una vera prescrizione, ma di un invito del giudice, vi è pur sempre una "forma di condizionamento idonea a incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall'articolo 32 della Costituzione" (cfr. Tribunale Rovigo , 10/02/2025, n. 91).

È invece pacifico che l’art. 473-bis.26 c.p.c. non definisce le figure degli ausiliari, ma ne definisce la funzione: “intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli”.

Tali professionisti, oltre ad essere competenti a livello multidisciplinare, dovranno operare in un contesto “neutro, terzo, percepito come spazio protetto”.

Inoltre, gli strumenti di risoluzione del conflitto, anche se sembrano sovrapporsi, sono diversi, avendo scopi e protocolli di intervento specifici.

Tra i diversi interventi che agiscono direttamente sul conflitto dentro la relazione genitoriale – CTU, mediazione familiare, coordinazione genitoriale – vi è uno strumento che merita un approfondimento, soprattutto nei contesti ad alta conflittualità: la facilitazione genitoriale.

A differenza della consulenza tecnica che si pone su un piano di accertamento e valutazione, in risposta ad un quesito del Giudice e della mediazione, che mira al raggiungimento di un accordo delle parti o della coordinazione, che ha lo scopo di far funzionare gli accordi (o i provvedimenti giudiziali) nel concreto, la facilitazione ha invece lo scopo di ripristinare la relazione, soprattutto in caso di rifiuto dell’altro genitore.

Invero, nei casi in cui la mediazione non sia possibile perché la capacità di trovare un accordo è compromessa, verosimilmente non potrà funzionare neppure la coordinazione genitoriale, perché richiede un minimo di relazione già attiva per poter lavorare sulle decisioni quotidiane.

È quindi in tali situazioni che si può collocare un intervento di facilitazione, come strumento che agisce per primo, evitando l’irreparabilità del danno.

Tale “dispositivo tecnico centrato sulla relazione e non sull’accordo”, di natura ripristinativa, si distingue, quindi, in modo significativo dagli altri strumenti, in particolare dalla mediazione familiare, che ha lo scopo di guidare le parti al raggiungimento di un accordo.

È stato infatti precisato che la facilitazione genitoriale “serve per riattivare una relazione bloccata. Il suo oggetto non è la definizione di un testo d’accordo: è la riapertura del canale relazionale. Non parte dal “mettiamoci d’accordo”. Parte dal “ricostruiamo un minimo di contatto”.

Dalla recente letteratura italiana, sotto il profilo metodologico, si ricava che “la Facilitazione è un intervento sul fare. Non è teoria. Non è riflessione. È attivazione comportamentale immediata. Qui si coglie la differenza rispetto alla psicoterapia: la psicoterapia può essere anche utile, ma è “lenta”. La Facilitazione è “rapida”. La Facilitazione definisce azioni: “chi fa cosa da domani alle 16:00?”. Questa è la specificità: non si lavora sulle convinzioni, si lavora sulle interazioni. Perché la relazione si ripara primariamente con atti concreti, non con dichiarazioni di principi. È micro-meccanica relazionale”. A ciò aggiunge, sul piano operativo, che non essendo una valutazione psicodiagnostica (come la CTU) né un accompagnamento decisionale continuativo (come la coordinazione genitoriale), la facilitazione si colloca in un momento preciso: è un intervento ponte (breve e ad alta intensità) che interviene prima che il contenzioso si cronicizzi e prima che si debba attivare un dispositivo più invasivo e strutturato.

In tale prospettiva sistemica, viene sottolineato che non tutti i casi di rifiuto genitoriale hanno bisogno di valutazione: molti casi hanno bisogno semplicemente di “riparazione”. Ed è proprio in questa zona grigia – non patologica, ma disfunzionale – che la facilitazione genitoriale intende dispiegare il proprio intervento, definito proporzionato: “non si attiva subito una CTU “quando” si può ripristinare la relazione con un intervento meno invasivo. La proporzionalità non è solo un principio della giustizia minorile: è il principio di responsabilità del professionista”.

Tale cornice viene confermata anche dal documento dell’Ordine degli Psicologi del Veneto, “Un ponte tra psicologia e diritto”, che inserisce la facilitazione, a pieno titolo, tra gli strumenti di intervento integrato in ambito familiare ad alto conflitto, come intervento professionale specializzato, fondato su competenze psicologiche, relazionali e giuridiche, che, essendo child-centered, risponde alla domanda “come ripartiamo dal bambino?”.

Nel citato documento OPV, vengono descritti i tipi di intervento che coinvolgono la funzione del professionista: - aiutare/sostenere il passaggio (non solo fisico ma relazionale) del minore da un genitore all’altro; - monitorare, almeno inizialmente, i tempi di competenza del genitore non collocatario, quindi la situazione con maggiore criticità rispetto al legame con il minore; - facilitare la comunicazione e l’interazione relazionale fra i genitori dal punto di vista psico-educativo; - agevolare la modalità del genitore a relazionarsi con il figlio, anche dal punto di vista pratico/concreto; - essere di stimolo alla funzione riflessiva su sé stessi rispetto al ruolo e funzione genitoriale che andrebbe sostenuta.

Chi si occupa di facilitazione genitoriale afferma che l’esperienza professionale e le prassi già osservabili nei Tribunali italiani mostrano che il lavoro sulla facilitazione può essere attivato con tre modalità distinte: dall’accesso volontario, anche su suggerimento di un professionista (mediatore familiare, CTU, servizi sociali), che è la modalità d’elezione dell’ADR, all’accesso post-CTU o a seguito dei provvedimenti giudiziali, che è il livello più frequente o, infine, quello eccezionale dei contesti altamente critici, internamenti temporanei, collocamenti presso terzi o comunità.

In tutti e tre i livelli, “il facilitatore mantiene la stessa logica: non valuta, non decide, non giudica. Facilita. Questa purezza epistemica è indispensabile”.

Nella prassi applicativa, infine, la facilitazione genitoriale non è rimasta identica al modello originario. Il primo impianto operativo era centrato in modo pressoché esclusivo sul rapporto genitore–figlio nei casi di separazione ad altissima conflittualità. L’esperienza concreta, però, ha mostrato che questa impostazione non sempre è sufficiente e che occorre intervenire in modo più “estensivo” sulle componenti del sistema familiare.

Si sta quindi affermando una seconda generazione di protocolli: modelli che consentono non solo di intervenire sulla diade genitore–figlio, ma anche – quando necessario – sulla relazione tra i due genitori, e, in certe situazioni, su ulteriori figure significative della rete familiare (nonni, partner conviventi, nuovi nuclei).

In questa nuova configurazione, la facilitazione si attiva anche in assenza di ordine giudiziario, su iniziativa dei genitori stessi, che formulano una richiesta d’aiuto per difficoltà relazionali con il figlio. In questo quadro evolutivo, l’intervento assume una coloritura più clinica (pur rimanendo un intervento di facilitazione, non terapeutico) e prevede una fase preliminare di assessment: definizione degli obiettivi realistici e valutazione della probabilità di successo dell’intervento, così da non avviare percorsi non appropriati o inefficaci.

In conclusione, la facilitazione genitoriale, letta dentro il nuovo impianto della riforma Cartabia, non è un “accessorio debole”, ma un tassello strategico di un sistema che comprende la natura relazionale del danno in ambito familiare: quando la lacerazione è relazionale, la risposta non può essere solo processuale.

Bibliografia

  • Franco, V. et al. (2023). Il caleidoscopio dei legami di appartenenza.
  • Magro, T., Filippi, & Benatti. (2023). Famiglie interrotte. FrancoAngeli.
  • Ordine degli Psicologi del Veneto (2025). Un ponte tra psicologia e diritto. PDF istituzionale.
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