Trust e azione revocatoria: quale atto deve essere dichiarato inefficace?

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13883, depositata il 6 luglio 2020, ha confermato il seguente principio di diritto: 
"nel caso in cui all'istituzione del trust abbia fatto poi seguito l'effettiva intestazione del bene conferito al trustee … la domanda di revocatoria, che assume ad oggetto l'atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre l'esito di inefficacia (dell'atto dispositivo) a cui propriamente tende la predetta azione”.

IL CASO – Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato avanti al Tribunale di Cremona, una società agiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2901 e ss. c.c., nei confronti di due coniugi, chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: revocare e dichiarare privi di effetto, inefficaci e/o comunque inopponibili nei confronti della società attrice: (1) sia l’atto pubblico con cui i coniugi costituivano un fondo patrimoniale avente ad oggetto determinati beni immobili; (2) sia l’atto autenticato con cui i coniugi istituivano un trust, nominando se stessi e i figli quali beneficiari e dotandolo di determinati beni immobili che trasferivano al trustee.
Il Tribunale di Cremona, con ordinanza ex art. 281 sexies c.p.c., ritenendo sussistenti per tabulas i presupposti dell’eventus damni e della scientia fraudis, dichiarava inefficace nei confronti della società creditrice l’atto di costituzione del fondo patrimoniale e, quanto al trust, ne dichiarava l’inefficacia con riferimento all’atto istitutivo, ma non si pronunciava con riferimento all’atto dispositivo, ovvero all'atto con cui i beni erano stati trasferiti al trustee.
Avverso questa ordinanza, i coniugi proponevano gravame avanti alla Corte d’appello di Brescia, chiedendone la riforma sulla base di due motivi di doglianza.
Con il primo motivo, gli appellanti sostenevano la mancanza dei presupposti (oggettivo e soggettivo) per l’accoglimento dell’azione revocatoria. 
Con il secondo motivo, i medesimi censuravano per carenza e/o illogicità e/o contraddittorietà della motivazione l'ordinanza impugnata, in quanto il Tribunale di Cremona avrebbe "errato nell'individuare l'atto capace di recare pregiudizio per le ragioni creditorie e, conseguentemente, suscettibile di essere oggetto di azione revocatoria”. 
Per gli appellanti, infatti, oggetto dell'azione revocatoria non poteva essere l'atto istitutivo del trust, che di per sé stesso non ha effetti dispositivi, ma solo il conseguente e distinto atto di disposizione con cui i beni sono trasferiti al fiduciario (trustee) o posti sotto il controllo dello stesso, oppure segregati nel patrimonio del disponente, nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico. 
La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 311, depositata in data 28 febbraio 2017, rigettava entrambi i motivi di gravame e osservava che, nel caso di specie, l'atto oggetto di revocatoria era in realtà unico, in quanto comprendeva in sé sia l'istituzione del trust, sia la dotazione allo stesso dei beni, sia, infine, il trasferimento al trustee dei beni suddetti. 
Avverso tale decisione, i coniugi proponevano ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., "in relazione all’assoggettabilità a revocatoria dell’atto istitutivo di trust". 

LA DECISIONE - La Suprema Corte, con la sentenza in commento, richiamandosi ai propri precedenti conformi (cfr. Cass. civ. n. 25926/2019, Cass. civ. n. 24212/2019, Cass. civ. n. 10498/2019), ribadiva il principio secondo cui

la domanda revocatoria, che assume ad oggetto solo l'atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre l'esito di inefficacia anche dell'atto dispositivo a cui propriamente tende la predetta azione.

Per tale motivo, quindi, rigettava il ricorso.
Il trust si caratterizza come un istituto complesso che prevede la presenza di un soggetto disponente (settlor) che trasferisce dei beni ad una persona di fiducia (trustee), con la conseguenza che i beni conferiti nel fondo acquistano la qualità di beni vincolati all’attuazione di un determinato compito a cui il trustee si deve attenere. Ed è proprio per tale effetto segregativo del trust che è stata ritenuta ammissibile, a tutela delle ragioni creditorie, l’azione revocatoria con riferimento ai beni conferiti.
Poiché esso prevede due fasi - quella istitutiva da parte del settlor (negozio istitutivo) e quella in cui il medesimo settlor cede uno o più beni al trustee, (negozio dispositivo) – è sorta la questione se la pronuncia di inefficacia del solo atto istitutivo del trust, conseguente all’accoglimento dell’azione revocatoria, esplichi effetti anche con riferimento all’atto dispositivo, con la conseguente inefficacia del relativo effetto segregativo.
A ben vedere, infatti, è solo con riferimento all’atto dispositivo che si può determinare una situazione di pregiudizio alle ragioni dei creditori, in quanto solo con tale atto i beni sono trasferiti al fiduciario (trustee) o posti sotto il suo controllo, oppure segregati nel patrimonio del disponente, nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. 
Ne consegue che il predetto atto può certamente essere oggetto di azione revocatoria; mentre, non potrebbe esserlo il solo atto istitutivo del trust, che, di per sé stesso, non ha effetti dispositivi e costituirebbe, quindi, un atto “neutro” inidoneo ad incidere sulla garanzia dei creditori.  
La Suprema Corte riconosce tale conclusione solo con riferimento ad una specifica ipotesi, ovvero quando all’atto istitutivo non sia ancora seguito l’atto dispositivo: “in assenza dell'effettiva esistenza di un atto dispositivo …  si fuoriuscirebbe senz'altro dalla funzione di conservazione patrimoniale che risulta specificamente connotare … lo strumento dell'azione revocatoria (Cass. civ. n. 25926/2019)”.
Al contrario, qualora all’atto istitutivo sia effettivamente conseguito – contestualmente o in un momento successivo – l’atto dispositivo, la domanda revocatoria ben può avere ad oggetto anche solo il primo, in quanto appare comunque idonea a produrre l’esito di inefficacia dell'atto dispositivo a cui propriamente tende la predetta azione.
E ciò, secondo la sentenza in commento, per due ragioni.
Innanzitutto, l'atto di trasferimento del bene conferito al trustee si pone non solo come atto conseguente, ma prima ancora come atto dipendente del negozio istitutivo. Quindi, anche la dichiarazione di inefficacia del solo atto istitutivo reca con sé pure l'inefficacia dell'atto dispositivo, “in quanto la domanda di revoca dell'atto istitutivo viene a colpire il fenomeno del trust sin dalla sua radice”.
Infine, essendo certo che il trustee risulta solo titolare di una funzione, non essendo proprietario dei beni nell’interesse proprio, ma nell’interesse altrui, l’atto dispositivo non potrebbe sopravvivere all'inesistenza, o al caducarsi, dell'atto che viene nel concreto a conformare tale (peculiare) titolarità di diritti in ordine ai beni conferiti. 

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