Trasferimento del minore in corso di causa: la Cassazione individua il Giudice competente

di Avv. Valentina Alberioli

IL CASO. Tizia promuoveva innanzi al Tribunale di Massa Carrara un procedimento per la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore Sempronia, nata dalla relazione con Caio.

Il G.I. assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti del caso e, successivamente, Tizia formulava istanza in via d’urgenza per la modifica degli stessi, dando atto dell’avvenuto trasferimento della residenza propria e della figlia.

Il Tribunale di Massa Carrara dichiarava la propria sopravvenuta carenza di competenza a decidere la controversia in favore del Tribunale della Spezia, così motivando: “il trasferimento della residenza della ricorrente e della figlia minore Sempronia in pendenza di giudizio … comporta, ex art. 473-bis 11 c.p.c., la sopravvenuta carenza di competenza territoriale del Tribunale adito”.

Tizia depositava, quindi, ricorso in riassunzione davanti al Tribunale di La Spezia, il quale sollevava conflitto di competenza ex art. 47 c.p.c., chiedendo alla Corte di Cassazione di indicare il giudice competente in relazione al procedimento di modifica de quo.

Il Tribunale rilevava, in particolare, come, in base agli artt. 473-bis.47 e 473-bis.11 c.p.c., con il D.Lgs. 149/2022 il criterio di competenza per territorio prevalente da utilizzare nella materia fosse quello della residenza abituale del minore, corrispondente al “luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento”, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria competente andava individuata nel Tribunale di Massa Carrara, luogo dove risiedeva la piccola Sempronia al momento del deposito del ricorso introduttivo da parte della di lei madre, essendo di contro irrilevante il successivo trasferimento della stessa in corso di causa.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27930/2025, ha premesso come, al fine di dirimere la questione relativa alla competenza, la norma di riferimento applicabile al caso di specie fosse l’art. 473-bis.47 c.p.c., laddove individua il tribunale competente, ai sensi dell’articolo 473-bis.11 c.p.c., in quello “del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il Tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento”.

È stato quindi precisato che la nozione di “residenza abituale” implica una “valutazione di fatto, in relazione alla quale è possibile rinvenire una pluralità di indicatori da valutarsi, anche in chiave prognostica, nella finalità di individuare il luogo che costituisce uno stabile centro di vita ed interessi del minore e, con esso, il giudice più vicino a tale luogo, in modo tale da semplificare l’accesso alla giustizia e favorire una tutela effettiva ed efficace a salvaguardia del primario interesse del bambino”.

Nel caso in cui vi sia stato un recente trasferimento del minore prima della proposizione della domanda, ai fini della individuazione del luogo di “residenza del minore”, “non assumono in sé rilievo la residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, atteso che nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l’effettivo e stabile centro d’interessi del minore, ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell’altro genitore o alla disciplina della competenza territoriale” (cfr. Cass. n. 15835/2021; Cass. n. 27358/2017; Cass. n. 18270/2016).

Nei procedimenti de responsabilitate la Corte di Cassazione ha, pertanto, affermato che il principio della perpetuatio competentiae (in forza del quale la competenza territoriale del giudice adito rimane ferma, nonostante lo spostamento in corso di causa della residenza anagrafica o del domicilio del minore a seguito del trasferimento del genitore con cui egli convive) “prevale, per esigenze di certezza e di garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, su quello di ‘prossimità’, ove il provvedimento in relazione al quale deve individuarsi il giudice competente sia quello stesso richiesto con l’istanza introduttiva o con altra che si inserisca incidentalmente nella medesima procedura, senza che rilevi una successiva variazione” (cfr., ex multis, Cass. n. 32678/2023).

La Cassazione ha, quindi, ritenuto che, alla luce di tali principi, il Tribunale competente a decidere in merito al procedimento promosso da Tizia fosse quello di Massa Carrara, dovendosi fare riferimento alla residenza della minore al momento del deposito del ricorso di modifica, e non già invece al luogo in cui la stessa si era successivamente trasferita a vivere per volontà della di lei madre.

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