Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico

La nota Riforma del dicembre 2015 voluta da Papa Francesco ha modificato il Libro VII del Codice di Diritto Canonico, Parte III, Titolo I, Capitolo I (canoni dal 1671 al 1691), relativamente alle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio, introducendo un “processo più breve”, in aggiunta a quello “tradizionale” documentale, quando la domanda di nullità è sostenuta da argomenti molto evidenti (ad esempio: convivenza coniugale “lampo” o documentazione medica inconfutabile).
Scopo della Riforma è favorire la celerità dei processi oltre che, usando le parole del Pontefice, “una giusta semplicità”.
Paradossalmente, da quando la Riforma è entrata in vigore, si sono registrate delle lentezze nei processi di nullità matrimoniale dovute, in principalità, alla scarsità di avvocati che si occupano della materia.
Per venire incontro alle nuove esigenze manifestate dalla Riforma, quindi, il 29 aprile scorso la Congregazione per l’Educazione Cattolica ha emanato un’Istruzione (il cui testo completo è reperibile nel sito della Santa Sede), con lo scopo di “incoraggiare e di fornire orientamenti per gli studi di Diritto Canonico”.
L’Istruzione, fra l’altro, prevede che

i processi di nullità matrimoniale possano essere affidati non solo agli avvocati in possesso di un grado accademico in Diritto Canonico, ma anche ad altre figure legali o studiosi, dotati di diploma equivalente.

Quanto alla formazione degli avvocati (consulenti di terzo livello nell’ambito del processo), l’art. 28 dell’Istruzione prevede che, se non dotati di un grado accademico di Diritto Canonico (Licenza o Dottorato), possano conseguire un Diploma di Diritto Matrimoniale e Processuale, seguendo un corso dedicato della durata di un anno, sia on line che frontale, organizzato da Facoltà, Istituti ed Università Cattoliche riconosciute dalla Santa Sede.  
E’ importante sottolineare che detto Diploma non costituirà un titolo automaticamente abilitante all’iscrizione all’albo degli avvocati, che la normativa canonica riserva a coloro che abbiano conseguito il Dottorato in diritto canonico, ma costituirà titolo perché il Vescovo, che è Giudice unico di questo nuovo processo breve, possa valutare adeguatamente se il candidato è vere peritus, ossia davvero esperto, e se quindi possa essere abilitato al patrocinio nel processo canonico.  

 

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