Niente assegnazione della casa familiare se il figlio fragile è ospite in struttura

di Avv. Barbara Carnio

La Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha riformato la sentenza della Corte di Appello di Ancona confermativa della decisione di primo grado che, all’esito di un procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva tra l’altro assegnato la casa familiare alla moglie nell’interesse della figlia maggiorenne con handicap grave.

E ciò nonostante la ragazza, tanto al momento della sentenza di primo grado, quanto al momento della decisione di secondo grado, vivesse in una struttura (a seguito di un ricovero ospedaliero nel reparto di psichiatria).

La Corte territoriale ha rigettato l’appello proposto dal padre della ragazza ritenendo importante garantire alla figlia “la continuità nell’ambiente domestico in cui è cresciuta – inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini di vita – ove aveva continuato a vivere, dopo la crisi coniugale, in modo stabile, insieme alla madre”.

Per il giudice di secondo grado, infatti, la struttura ove la ragazza era ricoverata “non poteva essere considerata come un nuovo habitat, idoneo a sostituire quello familiare”. Nessuno degli specialisti coinvolti (in sede di CTU o di DSM o di UMEA) aveva, infatti, mai previsto un ricovero a vita della ragazza ed anzi era stata valorizzata la progettualità del suo riavvicinamento alla città natale ed ai familiari.

Per la Corte d’appello questo richiedeva di conservare l’ambiente domestico in cui era cresciuta e dove vi aveva vissuto ininterrottamente per anni assieme alla madre, anche in seguito all’allontanamento del padre che, peraltro, solo nel corso del giudizio di appello aveva manifestato la disponibilità ad accogliere la figlia “e non poteva, quindi, rappresentare quel punto di riferimento stabile che la madre ha rappresentato”.

La Suprema Corte non ha condiviso la posizione della Corte d’Appello.

Anzitutto ha rammentato che per l’art. 337 septies c.c. ad un figlio in condizione di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori, sia con riferimento al mantenimento, sia con riferimento alla disciplina in materia di assegnazione della casa familiare.

Pacifico per la Cassazione che la casa familiare va, quindi, assegnata al genitore convivente con il figlio maggiorenne portatore di handicap grave poiché, anche in tali casi, l’assegnazione è volta a garantire al figlio “la continuità di vita nel suo ambiente familiare, in un domicilio oramai nel tempo adeguato alle sue specifiche esigenze relativa alla sua disabilità tale da garantirgli una soddisfacente vita di relazione”.

Più in generale la decisione sull’assegnazione della casa familiare va fatta “tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a restare nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti durante la vita matrimoniale, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali, che in tale ambiente sono radicate”.

Di conseguenza “la revoca dell’assegnazione richiede come esclusivo presupposto l’accertamento del venir meno dell’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico” e ciò per la Suprema Corte avviene “col raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell’autosufficienza economica o con la cessazione del rapporto di convivenza con il genitore collocatario” (in senso conforme anche Cass., Ordinanza n. 16134/2019).

Per la pronuncia in esame “tale principio vale anche nel caso in cui un figlio sia portatore di grave disabilità.”.

Anche in tal caso, quindi, il giudice è “tenuto a verificare, con un accertamento da compiersi in concreto e nell’attualità, che la casa familiare rappresenti per il figlio gravemente disabile, l’habitat domestico, ove il genitore che con lui vive provvede all’accudimento e alla cura”.

Il collegamento tra il figlio, la casa familiare e il genitore convivente idoneo a giustificare a quest’ultimo l’assegnazione della casa familiare deve sussistere “al momento della decisione”.

Tale presupposto non sussiste nel caso portato all’attenzione della Cassazione poiché, come detto, la ragazza è stata ricoverata in struttura già nel corso del giudizio di primo grado. E al momento della decisione della Corte D’Appello non vi aveva ancora fatto rientro. E per i giudici di legittimità è irrilevante l’eventuale possibile rientro della figlia nella casa familiare “in un futuro non meglio determinato”.

La Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona che, in diversa composizione, dovrà riesaminare i fatti di causa facendo applicazione del seguente principio di diritto:

in tema di statuizioni riguardanti i figli maggiorenni portatori di handicap grave, l’assegnazione della casa familiare ad un dei due genitori richiede la verifica del legame tra il figlio, la casa familiare e il genitore che vive in essa insieme al figlio, provvedendo alla sua assistenza, in base ad un accertamento che deve essere effettuato in concreto e nell’attualità, senza che abbiano rilievo possibile future sistemazioni”.

Questa decisione permette alcune brevi osservazioni.

Anzitutto sul piano terminologico: la motivazione della Suprema Corte continua ad utilizzare i termini handicap grave e persona handicappata.

Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs n. 62/2024 rubricato “Terminologia in materia di disabilità”:

- la parola “handicap, ovunque ricorre è sostituita da “condizione di disabilità”;

- le parole “persona handicappata” “portatore di handicap” “persona affetta da disabilità” “disabile” “diversamente abile” ovunque ricorrono sono sostituite da “persona con disabilità”;

- le parole “con connotazione di gravità” e “in situazione di gravità” se riferite alle persone con disabilità sono sostituite da “con necessità di sostegno elevato o molto elevato”;

- le parole “disabile grave” sono sostituite da “persona con necessità di sostegno intensivo”.

È quindi essenziale che tutti gli operatori di diritto si adeguino quanto prima alla nuova terminologia che consegue all’innovativo approccio alla disabilità contenuto nella Convenzione ONU del 2006 e oggi entrato a regime nell’ordinamento interno con la l.n. 227/21 e con il d.lgs n. 62/2024 che ne da applicazione.

Quindi, nel caso deciso dalla Corte, la figlia è una persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo.

Nel merito nell’interpretazione della norma codicistica la Corte dovrà misurarsi con gli artt. 18 e ss del Decreto n. 62/2024 che disciplinano lo strumento giuridico del “Progetto di Vita” e che entreranno in vigore il primo gennaio 2027.

La finalità dello strumento è garantire alla persona con disabilità il pieno esercizio dei propri diritti. Il suo contenuto (cfr. art 26 Decreto n. 62/2024) affronta espressamente l’indagine del rapporto della persona fragile con i vari contesti di vita.

Il documento che definisce il relativo procedimento amministrativo sarà giuridicamente vincolante per tutti i sottoscrittori che fanno parte della rete formale o informale – anche familiare – di supporto.

 

 

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