L’impatto del mutamento giurisprudenziale di SS.UU. n. 18287/18 delle Sezioni Unite sui procedimenti di divorzio non ancora definiti (e sui giudizi di revisione di quelli già definiti)

Le Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza 18287 dell’11 luglio 2018, hanno indicato le “nuove coordinate giuridiche” per l’attribuzione dell’assegno divorzile, operando una profonda rilettura dell’ art. 5, comma 6, legge n. 898/1970.

La prima Sezione della Cassazione, con la sentenza n. 11178/19 ha considerato l’impatto processuale che tale intervento nomofilattico ha avuto sui “…processi iniziati sotto il vigore delle vecchie regole, ma che, se ci si vuole attenere al dictum delle Sezioni Unite, devono oggi essere definiti sulla scorta della regola da queste affermata…”, atteso che, “…il giudizio di cassazione ha ad oggetto non l’operato del giudice di merito, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico…”.

Nel caso di specie è stata considerata la “…sopravvenienza della pronuncia delle Sezioni Unite allorquando la statuizione della corte d’appello sull’assegno di divorzio … sia già stata oggetto di impugnazione in Cassazione benchè ancora non definita da quest’ultima…”.

La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 2089/2016, aveva confermato una sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Roma, ritenendo sussistente l’inadeguatezza dei redditi della richiedente a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, aveva attribuito alla ex moglie un assegno divorzile di € 400,00 mensili.

La pronuncia veniva impugnata dall’obbligato avanti la Suprema Corte di Cassazione; nel procedimento si costituiva l’ex moglie che, a sua volta, proponeva controricorso con il quale eccepiva l’inammissibilità del gravame.

La Sezione VI, cui era stata originariamente assegnata la causa, con ordinanza 18.06.18, ha rinviato la decisione del ricorso in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, e successivamente al suo deposito è stata “…disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza presso la Prima Sezione…”.

La Prima Sezione, fatti propri i principi espressi dalle Sezioni Unite ha messo in luce “…il complesso problema riguardante le conseguenze di un siffatto intervento sui processi in corso,

dal momento che il nuovo indirizzo interpretativo non comporta soltanto una diversa valutazione giuridica di un quadro fattuale inalterato, essendo facilmente intuibile che l’applicazione di una regola giuridica funge anche da griglia di selezione delle allegazioni dei fatti rilevanti (e, conseguentemente delle prove) … in altri termini l’affermazione di una nuova regola giuridica … comporta la valorizzazione di aspetti fattuali non considerati dalla vecchia regola sostituita perché irrilevanti…”.

Pertanto, nei giudizi di divorzio pendenti al momento della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite,

“…la Cassazione può – eventualmente previa attivazione del meccanismo di cui all’art. 384, comma 3, cod. proc. civ. – decidere nel merito della causa se, per l’applicazione della nuova regola affermata dalle Sezioni Unite, non sia necessario l’accertamento di nuovi fatti: altrimenti, dovrà cassare con rinvio la sentenza impugnata, con conseguente vincolo per il giudice ad quem di attenersi alla nuova regola e fermo restando che anche nel giudizio di rinvio le parti potranno essere rimesse nei poteri di allegazione e prove conseguenti al dictum delle Sezioni Unite…”.

Gli Ermellini non hanno chiarito se l’interpretazione dell’art. 5 da parte delle Sezioni Unite “…possa o meno trovare applicazione anche nei giudizi di revisione proposti ex art. 9 della medesima legge … vertendosi, nella specie, in una controversia affatto diversa…”, lasciando aperta la questione.

Va evidenziato che, ad oggi, la giurisprudenza di merito e di legittimità (Cas. Civ. n. 2043/18), con orientamento conforme, ha negato che il mutamento di indirizzo giurisprudenziale possa essere considerato giustificato motivo di revisione dell’assegno divorzile, ritenendo “…necessario il sopraggiungere di un … fatto nuovo sopravvenuto modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti relativi al mantenimento del coniuge…” (Trib. Torino ord. 25.05.18).

Se così non fosse, “…si verrebbe ad estendere a rapporti esauriti e coperti dal giudicato, una diversa interpretazione della regola giuridica a suo tempo applicata: un'efficacia retroattiva di regola non consentita nemmeno alla legge, né può essere utilmente invocato il principio del c.d. "prospective overruling" atteso che il mutamento di giurisprudenza ha riguardato una norma di carattere sostanziale e non processuale…” (Tribunale di Mantova, Sez. I, decreto 24 aprile 2018).

Tuttavia, secondo autorevole Dottrina “…l’esigenza di attuare … il principio di eguaglianza, indubbiamente vulnerato dalle diverse interpretazioni date alle norme sull’assegno divorzile che hanno determinato anche significative diseguaglianze  nel trattamento di situazioni sostanzialmente identiche…” possono indurre a considerare fatti nuovi “…anche quelli soltanto processualmente nuovi la cui rilevanza e pertanto l’interesse ad allegarli è dovuto al nuovo indirizzo della giurisprudenza di legittimità…” (Ferruccio Tommaseo in Famiglia e Diritto, Ipsoa, 1/2019 pagg.56 ess.).

 

 

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