La Cassazione conferma la competenza del TO, in tema di provvedimenti de potestate, se la separazione è stata radicata prima del ricorso promosso dalla Procura al TM

IL CASO. Il Tribunale di Catania ha proposto d’ufficio regolamento di competenza in relazione ad una serie di provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni di Catania, dichiaratosi competente in ordine a procedimenti aventi ad oggetto la limitazione della responsabilità genitoriale, anche se, al momento della proposizione da parte della Procura della Repubblica presso il TM di Catania ex art. 333 c.c, pendeva già il ricorso per separazione giudiziale dei coniugi.
 
LA DECISIONE. La Corte di Cassazione con sentenza del 30.01.2020 n. 2073, ha ritenuto l’ammissibilità del regolamento e la fondatezza del ricorso. Essendo la proposizione del giudizio di separazione anteriore a quella del ricorso della Procura presso il TM,
ai sensi dell’art. 38 disp.att vigente ratione temporis, competente all’emanazione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 c.c e ss limitativi della responsabilità genitoriale, è il TO presso il quale è pendente il giudizio di separazione.
 
La Corte, nel richiamare i propri precedenti in materia, ha anche ribadito che nell’interpretazione della novella dell’art. 38 disp. att. c.c. è “irrilevante la diversità delle parti tra le quali vertono i due procedimenti, avuto riguardo alla necessaria partecipazione del pubblico ministero al giudizio di separazione, sia pure con poteri di impulso più limitati di quelli accordatigli dalla legge nel procedimento minorile nonché all’inevitabile incidenza delle misure richieste dagli artt. 330 e 33 c.c. sul regime dell’affidamento della prole anche esso oggetto di discussione tra i coniugi.
 
Secondo la Corte, inoltre, la concentrazione delle tutele, oltre “a consentire una miglior trattazione dei procedimenti riguardanti minori realizzando così il principio di derivazione sovranazionale ed Eurounitaria della tutela, in tutti i procedimenti che lo riguardano, del miglior interesse del minore”, risponde altresì “all’esigenza di impedire che la duplicità dei procedimenti agevoli la proposizione di azioni di disturbo volte a paralizzare l’efficacia di statuizioni non gradite utilizzando strumentalmente l’allegazione nelle due sedi giudiziarie di fatti e di prospettazioni diverse rispetto al conflitto genitoriale e alla situazione del minore.
 
Quanto al Pubblico Ministero Minorile, la Corte osserva che  si può trovare  un sistema di raccordo con l’omologo ufficio presso il Tribunale ordinario per “garantire il pieno esercizio del potere di impulso affidato al pubblico ministero nelle questioni riguardanti i minori” .
 
La Corte ha pertanto dichiarato la competenza del TO di Catania ad emettere i provvedimenti de potestate in pendenza del giudizio di separazione tra i coniugi.
 

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