Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio

La recente ordinanza n. 7966/2019 della Cassazione ha affrontato, ancora una volta, lo spinoso problema delle sorti delle agevolazioni fiscali applicate all’atto di acquisto della prima casa, quando l’immobile viene trasferito, nel quinquennio dall’acquisto, nell’ambito di una procedura di separazione o divorzio. La pronuncia, in contrasto col consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. nn. 6522/19, 860/14, 7493/02), ha escluso la revoca dei benefici fiscali anche in ipotesi di cessione del bene in favore di un terzo estraneo al nucleo familiare.

La CTR dell’Umbria con sentenza n. 276/03/15, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Perugia n. 251/12/13, aveva revocato le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, evidenziando che “…la revoca del beneficio fiscale non contrasta l’intassabilità delle disposizioni cui i coniugi pervengono in occasione della separazione, sia perché la cessione dell’immobile non avviene attraverso l’omologazione della separazione, sia perché non vi è tassazione in atto occasionata dalla crisi coniugale, bensì la revoca di un precedente beneficio fiscale…”.
Avverso tale provvedimento la contribuente aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 19 della legge n. 74/87 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “…evidenziando che il regime di esenzione … è esteso … anche al trasferimento di immobili in comunione nei confronti dei terzi…”.

La Cassazione, Sez. V Tributaria, con l’ordinanza n. 7966/19, ha accolto il ricorso, osservando che “…l’agevolazione di cui alla L. 74 del 1987, art. 19 … spetta per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di negoziazione globale attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali … rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi (cosi Cass. n. 2111 del 03/02/2016)…”.
Inoltre, con specifico riferimento alle agevolazioni “prima casa”, il trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, se effettuato nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio in favore di uno dei coniugi o dei figli, “…non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la ratio … di favorire la complessiva sistemazione  dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede…”.
Ma la Cassazione, con la decisione che qui si annota, è andata oltre, ritenendo che

“…il principio espresso da Cass. n. 2111 del 2016 con riferimento ad un trasferimento immobiliare avvenuto all’interno del nucleo familiare è di portata assolutamente generale e, dunque, non può non estendersi anche all’ipotesi per cui è causa, nella quale i coniugi si sono determinati …a trasferire l’immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa ad un terzo...”.

L’ordinanza si pone in contrasto con la recente ordinanza della Cassazione, Prima Sezione Civile, n. 6522/19, secondo la quale, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale consolidato, l’agevolazione fiscale di cui all’art. 19 della legge 74/87, in relazione agli “atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale (compresi quelli aventi ad oggetto il riconoscimento o il trasferimento della proprietà mobiliare o immobiliare, all’uno o all’altro di essi, o in favore dei figli)

spetta solo se i soggetti che li pongono in essere siano gli stessi coniugi che hanno concluso i suddetti accordi, e non anche terzi…”.

 

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