L’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di alienazione genitoriale: da sindrome a colpa d’autore

19 LUGLIO 2021 | Numero speciale PAS

Massimo Osler, Avvocato del Foro di Padova

Quando la coppia genitoriale si separa e quindi i figli non vivono più (o non hanno mai vissuto) con entrambi i genitori, la bigenitorialità deve garantire innanzitutto il riconoscimento di adeguati tempi di permanenza della prole con entrambi i genitori.

Tale affermazione, che non è discussa in linea di principio, appare di difficile attuazione nei fatti e genera contenziosi che sono sempre più spesso sottoposti al vaglio di legittimità.

Nella prassi si evidenzia che una delle cause principali del contenzioso concerne la diversa interpretazione da dare al rifiuto del minore di frequentare l’altro genitore e, conseguentemente, ai rimedi da adottare per favorire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

Orbene, tale rifiuto è autentica espressione di una libera scelta del minore dotato di capacità di discernimento o è piuttosto la conseguenza delle condotte manipolatorie del genitore convivente? Si discute, in questi casi, anche sulla stessa denominazione del fenomeno: per alcuni, esso va inquadrato in una “sindrome” da alienazione parentale (cd. PAS), mentre, secondo altri, si può parlare di “alienazione parentale” solo in senso descrittivo.

In ogni caso, ci si riferisce ad una situazione complessa, definita originariamente come una dinamica psicologica disfunzionale, attivata da un genitore sul figlio in contesti conflittuali di crisi della coppia genitoriale in conseguenza della quale il minore sarebbe indotto a stringere un “rapporto di fedeltà” con il genitore alienante, che si estrinseca sostanzialmente in un rifiuto del genitore “alienato”. Secondo una qualificazione più prossima, il comportamento di rifiuto del figlio verso uno dei genitori rappresenterebbe invece un sintomo/risposta da interpretare secondo un modello multi-fattoriale che riguarda diversi aspetti, tra cui le caratteristiche psicologiche del minore stesso e la complessità delle interazioni all’interno del suo contesto di vita.

In questo panorama, i provvedimenti resi dalla Corte di Cassazione in tema di alienazione parentale offrono una prospettiva interpretativa che tiene sempre conto dei principi di derivazione internazionale, oramai entrati a pieno titolo nel nostro ordinamento, quali il principio di bigenitorialità, il best interest of the child e la partecipazione attiva del minore nei procedimenti che lo riguardano.

Nelle decisioni della Corte di legittimità, si rinviene un solo precedente in cui viene utilizzato espressamente il termine “sindrome da alienazione parentale (PAS)” (Cass. n. 5847/2013), intendendo con ciò riferirsi all’esistenza di una vera e propria patologia, che può essere diagnosticata e che, come tale, può legittimare un provvedimento di affidamento esclusivo.

Successivamente, tale impostazione non è stata seguita dalla Corte, la quale ha recepito le critiche mosse dalla comunità scientifica in ordine alla validità della cd. sindrome da alienazione parentale.

La Corte di Cassazione, infatti, non ha esitato a cassare con rinvio i provvedimenti di merito che avevano motivato la decisione di allontanare il figlio dal cd. genitore alienante unicamente sulla base della diagnosi di alienazione parentale sollevata dal CTU e/o dai servizi sociali.

Sul punto, si evidenzia in particolare la sentenza n. 7041/2013 della Corte di Cassazione, che risulta fondamentale per comprendere i principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità, confermati anche di recente (cfr. infra: Cass. civ. n. 13217/2021).

Invero, il provvedimento de quo cassava con rinvio il decreto reso dalla Corte d’appello di Venezia proprio perché la decisione di merito di allontanare il minore dalla madre, affidarlo al padre e collocarlo almeno per un anno in una struttura educativa, era stata assunta unicamente sulla base della diagnosi di alienazione genitoriale formulata dal CTU.

Nel caso di specie la Corte, effettuata una puntuale disamina volta a dimostrare come il percorso motivazionale del provvedimento impugnato dipendeva esclusivamente dalla diagnosi di alienazione genitoriale formulata dal consulente tecnico d'ufficio, ne contestava l’attendibilità scientifica, richiamando in toto “…le critiche mosse [dalla madre ricorrente] alla relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio, alla diagnosi dallo stesso formulata e, soprattutto, alla validità, sul piano scientifico, della PAS”.

A giudizio della Cassazione, infatti, l’errore della Corte di merito era stato proprio quello di omettere ogni verifica in ordine al fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presentava devianze dalla scienza medica ufficiale, in una situazione in cui il rapporto tra madre e figlio - indipendentemente dalla ritenuta condotta "alienante" - non conteneva altre controindicazioni.

Dunque, il provvedimento della Corte d’appello di Venezia veniva cassato per la violazione di due principi.

Innanzitutto, la Corte di merito non aveva esaminato le specifiche critiche dedotte dalla madre alla cd. sindrome da alienazione parentale rilevata dal CTU, così “…violandosi il principio secondo cui il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione”.

Inoltre, la Corte d’appello aveva disatteso il principio in forza del quale il Giudice, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti, doveva verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presentava devianze dalla scienza medica ufficiale.

Sul punto, infine, la Cassazione giungeva finanche ad affermare che “il rilevo secondo cui in materia psicologica, anche a causa della variabilità dei casi e della natura induttiva delle ipotesi diagnostiche, il processo di validazione delle teorie, in senso popperiano, può non risultare agevole, non deve indurre a una rassegnata rinuncia, potendosi ben ricorrere alla comparazione statistica dei casi clinici”.

I principi contenuti nel predetto provvedimento, seppure confermati in più occasioni, sono stati oggetto di critica da parte della dottrina e della giurisprudenza di merito.

Da una parte, infatti, la Corte sembra affidare al Giudice una valutazione che non gli compete, rappresentata dalla necessità di verificare in giudizio l’attendibilità scientifica di una teoria psichiatrica, tanto che alcuni autori sono giunti a definire il presente orientamento di legittimità con il termine “utopistico” (cfr. Gianfranco Dosi, Alienazione Parentale, 19.6.2019).

Dall’altra, è stato evidenziato che la condotta del genitore convivente volta a ingenerare nel figlio il rifiuto di mantenere una relazione con l’altro genitore non può essere avallata dal giudicante, nel preminente interesse del minore, il quale, anche in caso di crisi familiare, mantiene il diritto di avere “…un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” (cfr. art. 337 ter c.c. e, nello stesso senso, legge n. 54/2006; art. 8, comma 1, e art. 9, comma 3 Convenzione di New York del 20.11.1989; art. 8 C.E.D.U.).

Di conseguenza, la Corte di Cassazione, in una successiva pronuncia, ha ritenuto di dover precisare il proprio orientamento, specificando un ulteriore fondamentale principio di diritto:

In tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sè, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (Cass. civ. n. 6919/2016).

Il caso prendeva avvio da un provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Milano che, a fronte del rifiuto manifestato dalla figlia in sede di CTU, vietava al padre di frequentarla, prescrivendo alla minore un percorso psicoterapeutico volto al riavvicinamento col genitore. Il predetto decreto era stato confermato, a distanza di tre anni, dallo stesso Tribunale e successivamente, in data 17.12.2013, dalla Corte d’appello di Milano, Sez. Minorenni, a cui il padre si era rivolto, sostenendo che il rifiuto della figlia di incontrarlo fosse l’esito di una campagna di denigrazione posta in essere dalla madre nei suoi confronti, che aveva determinato alla minore una sindrome da alienazione genitoriale.

Il padre aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, accolto dalla Corte di legittimità con la sopra citata sentenza n. 6919/2016.

In questo caso, la motivazione espressa dalla Cassazione si concentrava sul fatto che la decisione di merito di interrompere la frequentazione del padre con la figlia era stata assunta senza procedere ad un’indagine sulle reali cause dell’atteggiamento ostativo della minore, che non erano state sufficientemente approfondite neppure in sede di CTU. La Corte affermava, infatti, che i giudici di merito non avevano motivato sulle ragioni del rifiuto del padre da parte della figlia ed erano venuti meno all'obbligo di verificare, in concreto, l'esistenza dei denunciati comportamenti, volti all'allontanamento fisico e morale della minore dall'altro genitore.

Tale condotta, secondo gli Ermellini, costituiva una violazione dell’art. 8 C.E.D.U., così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui le autorità giudiziarie, a fronte degli ostacoli opposti dalla madre o dalla figlia stessa all’effettivo esercizio del diritto di visita del padre, sono tenute a mettere in atto tutte le misure necessarie volte al ripristino della collaborazione tra i genitori e dei rapporti padre-figlia, anche avvalendosi della mediazione dei servizi sociali, al fine di evitare il consolidamento della situazione pregiudizievole (cfr. sentenza C.E.D.U. del 29.1.2013, Lombardo c. Italia, richiamata nel provvedimento e, altresì, da ultimo la recentissima sentenza C.E.D.U. del 22.4.2021, R.B. e M. c. Rep. Italiana).

Dunque, è sempre necessaria una ponderata indagine sulle ragioni del rifiuto del figlio di mantenere un legame con il genitore non convivente e tale accertamento diviene l’elemento centrale del procedimento e deve essere perseguito con tutti i mezzi messi a disposizione dall’ordinamento, tra i quali, in primo luogo, l’ascolto del minore capace di discernimento.

Solo all’esito di siffatta indagine, ove risulti che l’allontanamento del figlio è conseguenza dell’incapacità del genitore convivente di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, il Giudice è tenuto ad attivarsi tempestivamente, statuendo specifiche misure volte alla ripresa del rapporto genitore-figlio e, altresì, al superamento del conflitto degli adulti.

Come anzidetto, tali principi rappresentano il recepimento dei criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. sentenza C.E.D.U del 30.6.2005 Bove c. Italia; sentenza C.E.D.U del 2.11.2010 Piazzi c. Italia; sentenza C.E.D.U del 17.11.2015 Bondavalli c. Italia; sentenza C.E.D.U del 23.6.2016 Strumia c. Italia; sentenza C.E.D.U del 5.12.2019 Luzi c. Italia) e ribaditi nell’ultima recentissima sentenza, depositata il 22.4.2021, che ha condannato nuovamente l’Italia per violazione dell’art. 8 C.E.D.U., in quanto, nel caso de quo, l’Autorità giudicante non aveva adottato tempestivamente tutte misure concrete e utili volte all'instaurazione di effettivi contatti tra padre e figlio, tollerando per circa sette anni che la madre, con il suo comportamento, impedisse l'instaurazione di un vero rapporto genitoriale e affidandosi a misure automatiche e stereotipate (es: richiedere informazioni sull’andamento della situazione ai servizi sociali e delegare questi ultimi alla vigilanza della famiglia).

Inoltre, la Corte di Strasburgo ha evidenziato la necessità, in ipotesi di evidente conflitto tra il minore e i suoi genitori ovvero ove questi ultimi siano privati della responsabilità genitoriale, che il figlio sia rappresentato da un curatore speciale o da un tutore e, se richiesto, da un avvocato.

Anche le più recenti pronunce della Corte di Cassazione in tema di alienazione parentale, rese rispettivamente con sentenza n. 13274/2019 e, da ultimo, con sentenza n. 13217/2021, hanno confermato i principi enunciati nelle pronunce sovra richiamate (Cass. civ. n. 7041/2013 e Cass. civ. n. 6919/2016.

Nel primo caso, il Tribunale di Treviso, con sentenza di separazione giudiziale dei coniugi depositata il 3.02.2017, confermata integralmente dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 1140/2017, aveva disposto l'affidamento del minore in via esclusiva al padre, con collocazione dello stesso, per un semestre, presso una comunità dedicata alla cura ed al sostegno dei minori, basandosi sulle risultanze della (seconda) CTU svolta nel giudizio di primo grado, nella quale si attribuiva alla madre la responsabilità di aver attuato "un progetto di esclusione del genitore alienato, mediante la sostituzione del padre biologico con il nonno materno".

La Cassazione, come anzidetto, ha censurato la decisione della Corte territoriale, che aveva aderito in modo acritico alla diagnosi di alienazione parentale del CTU, violando in tal modo il principio, già riportato da Cass. civ. n. 7041/2013, secondo cui, nel caso di diagnosi della sindrome di alienazione parentale, se dalle consulenze tecniche emergono risultanze discordanti o non coincidenti con la letteratura scientifica sul tema, il Giudice deve valutare in concreto le risultanze mediche anche sulla base delle proprie competenze, traendo spunto anche dall'adempimento necessario dell'audizione del minore.

Inoltre, la Cassazione ha rilevato che la decisione di affidare il figlio in via esclusiva al padre e, in particolar modo, di allontanarlo dalla madre non era stata sufficientemente motivata, in quanto “…non spiega la ragione per cui [tali misure] costituirebbe[ro] l'unico strumento utile ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed ad assicurare al medesimo assistenza e stabilità affettiva, sempre nell'ottica di assicurare l'esercizio del diritto del minore ad una effettiva bigenitorialità”.

La Corte di merito, infatti, non avrebbe considerato il profondo legame della madre nei confronti del figlio, né la circostanza che i consulenti tecnici nominati in primo grado non le avevano offerto il necessario sostegno, che avrebbe dovuto essere calibrato sulla sua situazione psicologica.

Infine, veniva censurata la decisione della Corte di non procedere ad un secondo ascolto del minore, in quanto, nel caso di specie, né il breve tempo trascorso dalla prima audizione intervenuta in primo grado (tre mesi), né la violazione del principio di bigenitorialità, possono “comportare la soppressione ad ogni costo della volontà del minore ultradodicenne”.

Con la seconda pronuncia sopra richiamata (Cass. civ. ordinanza n. 13217/2021), sulla scorta dei medesimi principi (Cass. civ. n. 7041/2013; Cass. civ. n. 6919/2016 e, da ultimo, Cass. civ. n. 13274/2019), la Corte di legittimità accoglieva il ricorso proposto avverso un altro provvedimento della Corte d’appello di Venezia, che aveva statuito, a parziale riforma del Tribunale di primo grado, l’affidamento super esclusivo della figlia al padre.

La Corte territoriale aveva motivato la propria decisione aderendo alle conclusioni della CTU, la quale aveva ritenuto la madre affetta dalla cd. “sindrome della madre malevola", omettendo di effettuare una valutazione più ampia ed equilibrata “di valenza olistica, volta a considerare cioè ogni possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali della madre, nell'ambito di un equilibrato rapporto con il padre, e che soprattutto valorizzasse il positivo legame di accudimento intrattenuto con la figlia”.

La Cassazione, dunque, si doleva del fatto che: “la pronuncia impugnata appare … essere espressione di una inammissibile valutazione di tatertyp … configurando, a carico della ricorrente, nei rapporti con la figlia minore, una sorta di "colpa d'autore" connessa alla postulata sindrome”.

Infine, nella medesima pronuncia, la Corte di legittimità precisava che occorre valutare anche l’eventuale lesione dell'interesse del minore: l’affido super esclusivo ad un genitore può comportare sul figlio gravi conseguenze, rischiando in tal modo di provocare danni ancor più gravi di quelli che si intendono scongiurare.

A seguito della pubblicazione dell’ordinanza della Cassazione sovra indicata, che per l’ennesima volta ha evidenziato il “controverso fondamento scientifico della sindrome PAS cui le CTU hanno fatto riferimento senza alcuna riflessione sulle critiche emerse nella comunità scientifica circa l’effettiva sussumibilità della predetta sindrome nell’ambito delle patologie cliniche” è intervenuto l’Ordine degli Psicologi della Lombardia che, al fine di contribuire in un’ottica costruttiva al dibattito pubblico in corso sul tema della cd. PAS, ha ritenuto utile sottolineare che - indipendentemente dallo statuto scientifico di tale sindrome - i tentativi di strumentalizzazione della relazione col figlio da parte di un genitore a danno dell’altro rappresentano purtroppo un’esperienza professionale riscontrata dagli psicologi forensi, specialmente nei procedimenti di affido caratterizzati da alta conflittualità.

Pertanto, ha continuato l’OPL, “nelle separazioni altamente conflittuali è imprescindibile una valutazione attenta e imparziale degli equilibri relazionali tra i membri della famiglia - in primis per accertare l'assenza di qualunque forma di violenza, maltrattamento o abuso intrafamiliare - e conseguentemente per fornire al giudice un quadro utile all'assunzione di provvedimenti promossi da una buona comprensione del funzionamento di quel sistema familiare specifico. Polarizzare il dibattito pubblico attorno alla "PAS" rischia di mettere in secondo piano la questione più importante: la resistenza o il rifiuto di un minore a incontrare uno dei genitori è un grave indizio di disagio relazionale e un fattore di rischio evolutivo la cui comprensione deve essere al centro di ogni intervento clinico, sociale e giuridico”.

In un recente parere del 16.2.2021, anche la Procura Generale della Corte di Cassazione, parimenti richiamati i principi espressi dalle sentenze n. 7041/2013 e n. 6919/2016, ha chiesto l’accoglimento del ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 507/2019, evidenziando ancora una volta l’illegittimità del provvedimento di merito, che si era limitato a motivare la propria decisione sulla base di un generico riferimento all’alienazione parentale della madre, evocando unicamente concetti evanescenti, come “l’eccessivo invischiamento, il rapporto fusionale, rispetto ai quali è impossibile difendersi non avendo essi base oggettiva o scientifica, essendo il risultato di una valutazione meramente soggettiva” e che il principio di bigenitorialità “…che non ha dignità costituzionale, essendo al centro dell’art. 30 Cost. (unitamente agli artt.2,3 e 29 Cost.) il minore ed il suo best interestdeve sempre cedere “a fronte del diritto fondamentale del bambino alla integrità fisica e alla sicurezza”.

Da ultimo, si richiama anche l’intervento del Ministro della Salute, Roberto Speranza, pubblicato il 5.5.2020 a seguito di interrogazione parlamentare per impedire l’utilizzo della sindrome di alienazione parentale nei Tribunali, il quale ha confermato la necessità di evitare l’utilizzo di “costrutti ascientifici” volti unicamente a separare il genitore dal minore.

In definitiva, secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, l’incarico affidato al Giudice è quello di individuare - mediante un’approfondita indagine che, ove possibile, contempli l’ascolto del minore - le ragioni poste a fondamento del rifiuto di quest’ultimo di incontrare il genitore.

Nel caso in cui sia possibile provare che il suddetto rifiuto è conseguenza del comportamento ostacolante dell’altro genitore, il Tribunale deve attivarsi affinché il figlio sia messo nelle condizioni di recuperare la relazione parentale compromessa.

Sarà quindi necessario che il predetto intervento sia disposto anche nei confronti del genitore ostacolante, ove il medesimo sia risultato comunque idoneo all’accudimento del figlio, in un’ottica di ricomposizione del conflitto genitoriale nell’interesse del minore, tenendo conto del principio sovranazionale, espresso a più riprese dalla C.E.D.U., secondo cui la posta in gioco richiede un trattamento urgente, atteso che il passare del tempo può avere conseguenze irreparabili sul rapporto tra il figlio e il genitore che non vive con lui.

In questo contesto, resta aperta la questione relativa alla possibilità di ricorrere all’utilizzo di soluzioni ulteriori, quali l’affidamento super esclusivo e, soprattutto, il collocamento del minore in comunità, al fine di tentare il recupero della relazione genitoriale in presenza di condotte gravemente ostacolanti l’esercizio della bigenitorialità.

La giurisprudenza di legittimità, come sopra evidenziato, si è dimostrata spesso contraria a tali forme di intervento, soprattutto in presenza di una netta opposizione da parte del figlio minore capace di discernimento e, in ogni caso, in assenza di ulteriori elementi atti a dar prova dell’inidoneità del cd. genitore alienante.

Tuttavia, non sono mancate pronunce di segno contrario, che hanno confermato la legittimità del provvedimento che ha disposto il collocamento del minore in comunità, sul presupposto che i precedenti tentativi di mediazione tra i genitori e, altresì, di sostegno al minore e alla genitorialità erano falliti (Cfr. Cass. civ. n. 9143/2020).

Inoltre, la Corte di Strasburgo ha ripetutamente affermato la necessità per i giudici italiani di fare tutto il possibile per consentire la realizzazione del diritto di visita del genitore non convivente con il figlio, evitando soluzioni standard (quale, ad esempio, la mera vigilanza assegnata ai servizi sociali), al fine di non incorrere nella violazione delle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e, in particolare, dell’art. 8 C.E.D.U.

In conclusione, qualora il figlio minore, mediante lo strumento dell’ascolto diretto e/o indiretto, manifesti la propria volontà di interrompere qualsivoglia rapporto con il genitore non convivente (e, spesso, con l’intero ramo parentale dello stesso), nonostante l’accertata idoneità genitoriale di quest’ultimo, fino a dove può spingersi il provvedimento del Tribunale?

Quale incidenza ha sulla valutazione dell’ascolto del minore la circostanza, accertata giudizialmente, che il genitore convivente continui ad attuare ripetuti comportamenti ostacolanti lesivi del corretto esercizio della bigenitorialità?

In siffatte ipotesi, una volta falliti i tentativi di mediazione e coordinazione genitoriale predisposti dal Tribunale, anche a mezzo di CTU e servizi sociali, può il Tribunale spingersi a collocare il figlio presso una comunità terapeutica o, in alternativa, optare per un cambio di collocamento prevalente?

E ancora, qual è il bilanciamento tra il diritto del figlio minore all’autodeterminazione nei rapporti familiari e il diritto dello stesso a mantenere rapporti equilibrati e continuativo con entrambi i genitori e con i rispettivi rami parentali in un’ottica di corretta applicazione del criterio ordinatore del preminente interesse del minore?

La risposta a tali questioni rappresenta la tutela in concreto del best interest del minore, astrattamente considerato nei principi enucleati dalla Corte di Cassazione e della giurisprudenza della C.E.D.U., volta a tutelare l’effettivo esercizio della bigenitorialità.

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