Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
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In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
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Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?
La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
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La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
Ripartizione in quote della pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato: la Cassazione detta le regole16 GIUGNO 2025 | Pensione di reversibilità | Persone e processodi Avv. Valentina Alberioli IL CASO. Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 6.08.2021, provvedeva sulla domanda formulata da Tizia con ricorso ex art. 9, comma 3, L. 898/1970 per l’accertamento del diritto a percepire quota della pensione di reversibilità di Caio, con il quale la predetta aveva contratto matrimonio in data 27.04.1992 e dal quale aveva divorziato in virtù di sentenza del 13.11.2009 del Tribunale di Roma, con quantificazione del relativo ammontare: l’ex coniuge era infatti deceduto dopo aver contratto nuovo matrimonio con Sempronia in data 6.10.2016. Il Tribunale aveva attribuito alla ricorrente la quota del 65% della pensione INPS goduta in vita dall’ex coniuge e alla resistente la quota del 35%, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 12.05.2023, a parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la quota di pensione di reversibilità spettante a Tizia nella misura del 35% e quella spettante a Sempronia nella misura del 65%, compensando le spese del grado di appello. In particolare, la Corte d’Appello aveva rilevato che il matrimonio tra Tizia e Caio era durato dal 1992 al 2009, anno del deposito della sentenza di divorzio, ma i coniugi si erano separati dal 2001 e quindi la convivenza era durata 11 anni, mentre il matrimonio con Sempronia era durato tre anni (dal 2016 al 2019), ma i due avevano stabilmente convissuto dal 2005, anno in cui Sempronia aveva ottenuto la separazione dal primo marito. Quindi, “comparate le situazioni reddituali e patrimoniali delle parti” (essendo, da un lato, Tizia titolare di assegno divorzile di euro 1.100,00 mensili e di reddito da lavoro, variabile negli anni, oltre che proprietaria di un appartamento in Roma e pro-quota di alcuni terreni, e, dall’altro, Sempronia proprietaria dell’immobile in cui viveva e titolare di un reddito lordo annuale di euro 30.000,00), “tenuto conto”, quanto a Sempronia, “della durata della convivenza prematrimoniale e dell’assistenza prestata all’anziano marito” nonché, quanto a Tizia, “della durata della convivenza e dell’entità dell'assegno divorzile percepito”, il Giudice di secondo grado aveva ritenuto congruo attribuire le suddette diverse quote alla coniuge superstite e alla ex coniuge divorziata, “così riducendosi il ‘consistente e non giustificabile divario tra l’importo della quota di pensione e quello dell’assegno divorzile”. Avverso tale pronuncia Tizia aveva proposto ricorso per cassazione nei confronti di Sempronia e dell’INPS, in base a quattro motivi. Con il primo motivo lamentava la violazione dell’art. 9, 3° co. della l.n. 898/1970 e ss.mm. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. “per aver ritenuto la durata della convivenza prevalente sulla durata legale (fino al divorzio) del matrimonio, modificando il criterio normativamente stabilito”, ed altresì perché, quanto a lei, “non si era tenuto conto del periodo di convivenza prematrimoniale (fin dal 1987)”. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti, circa la durata della convivenza fra Sempronia e Caio “a partire dal 2005 e non dalla successiva data del 2013, ritenuta provata nella sentenza del Tribunale”. Con il terzo motivo, Tizia lamentava, poi, la violazione dell’art. 9, terzo comma, l.n. 898/1970 e ss.mm. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., “per avere considerato l’importo dell’assegno divorzile come ‘limite legale’ della quota di pensione di reversibilità attribuibile al coniuge divorziato, andando contro la giurisprudenza di legittimità che lo esclude (Cass. 10391/2012; Cass. 25656/2020), non essendo in nessuna disposizione prevista la necessità del mantenimento di ‘un rapporto ideale e astratto tra l’entità dell’assegno divorzile e quota di pensione di reversibilità’”. Con il quarto motivo lamentava, infine, la violazione dell’art. 9, 3° co. l.n. 898/1970 e ss.mm. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c. e con riferimento al principio solidaristico che costituisce la ratio della norma, “in conseguenza dello squilibrio operato immotivatamente sulla simmetria delle posizioni economiche dei due coniugi”. Con ordinanza ex art. 380 bis c.p.c. la consigliera delegata aveva proposto, su eccezione formulata dal controricorrente, la declaratoria di improcedibilità per tardivo deposito del ricorso (avvenuto il 13.09.2023 a fronte della notifica dello stesso avvenuta il 27.07.2023), in quanto “le controversie aventi ad oggetto la ripartizione in quote dell’unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e il coniuge divorziato hanno natura previdenziale, con la conseguenza che non trova applicazione, per esse, il termine di sospensione feriale; tale esclusione, dovendo intendersi riferita all'intero corso del procedimento giudiziario, riguarda anche il giudizio di cassazione” (Cass. n. 10668/2023, ribadendo un principio già affermato dalla Cass. n. 8092/2015). La causa, chiamata all’adunanza camerale del 3.07.2024, con ordinanza interlocutoria n. 24808/2024, era, quindi, stata rimessa alla pubblica udienza del 20.03.2025 per la trattazione della questione “se la causa relativa alla ripartizione delle quote di pensione di reversibilità - rispettivamente spettanti ai coniugi del titolare defunto - possieda o meno natura previdenziale e, di conseguenza, se possa essere applicato a questa controversia il regime speciale e derogatorio previsto dall’art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, richiamato dall’art. 4 legge 7 ottobre 1969, n. 742 (inapplicabilità della sospensione nel periodo feriale) oppure se la controversia segua il regime ordinario con la sospensione feriale dei termini per impugnare”. LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9879/2025, preliminarmente, ha respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso, affermando il seguente principio di diritto, difforme rispetto al precedente arresto di legittimità (cfr. Cass. n. 10668/2023 e Cass. n. 8092/2015): “Le controversie, ai sensi dell’art. 9, comma 3, l.n. 898/1970, aventi ad oggetto la ripartizione in quote dell’unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e il coniuge divorziato non hanno ‘natura previdenziale’, in ragione dell’oggetto e della causa petendi, nonché della complessa qualificazione giuridica dei diritti in contesa, tutti scaturenti dalla solidarietà post coniugale da un lato (coniuge divorziato) e dalla posizione di parentela giuridicamente qualificata (coniuge superstite). Seppure l’assegno di reversibilità, in sé, ha natura previdenziale e il diritto autonomo attribuito dall’ordinamento al coniuge superstite è ‘d’indole previdenziale’, ma limitato quantitativamente dall’omologo diritto spettante al coniuge superstite, la controversia che ne deriva concerne la quantificazione di siffatte quote in applicazione dei criteri stabiliti dalla l.n. 898 del 1970 e non involge profili strettamente concernenti il rapporto assicurativo e previdenziale con l’ente previdenziale. Di conseguenza trova applicazione, per esse, il termine di sospensione feriale, secondo la regola generale, dettata dalla L. n. 742 del 1969 in relazione all’art. 92 ord. giud., ciò anche in ragione del principio per cui l’istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale costituisce un presidio della tutela giurisdizionale dei diritti e del principio dell’ultrattività del rito”. Sempre sul piano processuale, la Cassazione ha altresì affermato che: la decisione relativa alla ripartizione del trattamento di reversibilità fra coniuge divorziato e coniuge superstite è rimessa al Tribunale ordinario ex art.9, comma 3 l.n. 898/1970, che ha competenza anche nel caso di pensioni a carico dello Stato (cfr. Cass. SS.UU. n. 5429/1993, Cass. SS.UU. n. 25456/2013, che distingue, ai fini della giurisdizione, la controversia afferente all’erogazione della prestazione stessa, allorché il relativo trattamento sia a carico dello Stato, devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, dall’ipotesi del concorso tra più coniugi succedutesi nel tempo, la cui giurisdizione è espressamente attribuita al giudice ordinario) e che decide con rito camerale; nel procedimento “l’INPS è litisconsorte necessario ed indefettibile … sin dall’inizio e per tutto l’iter giudiziale fino alla definitiva attribuzione delle quote per l’intervenuto accertamento della sussistenza dei presupposti in capo alla ex coniuge” (sulla partecipazione necessaria dell’Inps cfr. Cass. n. 15111/2005; Cass. n. 9493/2020). La Cassazione ha, altresì, indicato i criteri per la ripartizione della pensione di reversibilità fra coniuge divorziato e coniuge superstite, che va effettuata, “oltre che sulla base del criterio” (“necessario e preponderante”) “della ‘durata’ dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto” (si tratta di “correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità”), tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza ‘more uxorio’ non una semplice valenza ‘correttiva’ dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale” (cfr. anche Cass. n. 5268/2020, che si rifà, peraltro, alla Cass. n. 26358/2011). Non va, però, confusa “la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale” (cfr. Cass. n. 282/2001; Cass. n. 4867/2006; Cass. n. 10391/2012; Cass. n. 11520/2020). Altri criteri sono “le condizioni economiche dei due aventi diritto” e “l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge”, senza però che possa essere individuato “nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso” (cfr. Cass. n. 16093/2012). Con specifico riferimento a quest’ultimo criterio, si precisa che “la quota spettante al coniuge divorziato non deve necessariamente corrispondere all’importo dell’assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all’interpretazione costituzionalmente orientata dell’istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l’entità dell’assegno divorzile, in modo tale che l’attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell’istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto” (cfr. Cass. n. 58391/2025). Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello di Roma non avesse pienamente rispettato i suddetti principi di diritto laddove “da un lato, ha comparato il solo periodo di durata della convivenza matrimoniale, rispetto all’ex coniuge [Tizia] (escludendo dal computo il periodo successivo alla separazione personale dei coniugi, dal 2001 al 2009), con il periodo di durata della convivenza prematrimoniale (stimato dal 2005) e del matrimonio (tre anni, dal 2016 al 2019), rispetto al coniuge superstite [Sempronia] e, dall’altro lato, ha ritenuto, nella sostanza, che l’importo dell'assegno divorzile percepito da [Tizia] (Euro 1.100,00 mensili) costituisse un limite insuperabile nell’attribuzione della quota della pensione di reversibilità, riformando la decisione di primo grado, con la quale si era attribuita all’ex coniuge quota pari al 65 per cento della pensione di reversibilità, con determinazione di ‘un consistente e non giustificabile divario tra l'importo della quota di pensione e quello dell’assegno divorzile’”. Al riguardo, la Cassazione ha, infatti, rilevato che il riferimento all’assegno di divorzio non può costituire un criterio generale e astratto idoneo a sostituire quello della durata del matrimonio, ovvero può essere considerato un antecedente vincolante nella determinazione della quota della pensione di reversibilità, perché “non può essere consentito al giudice di individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso e considerato che il giudice non può creare in via d’interpretazione quell’astratto automatismo che, come precisato dalla Corte costituzionale, non è nella ratio dell'istituto (Cass. 10391/2012; Cass. 5268/2020; Cass. 5831/2025)”. Per tali ragioni, il Giudice di legittimità, in accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per una nuova valutazione del caso. Allegati Cassazione 9879 del 2025
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