Ripartizione in quote della pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato: la Cassazione detta le regole

di Avv. Valentina Alberioli

IL CASO. Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 6.08.2021, provvedeva sulla domanda formulata da Tizia con ricorso ex art. 9, comma 3, L. 898/1970 per l’accertamento del diritto a percepire quota della pensione di reversibilità di Caio, con il quale la predetta aveva contratto matrimonio in data 27.04.1992 e dal quale aveva divorziato in virtù di sentenza del 13.11.2009 del Tribunale di Roma, con quantificazione del relativo ammontare: l’ex coniuge era infatti deceduto dopo aver contratto nuovo matrimonio con Sempronia in data 6.10.2016.

Il Tribunale aveva attribuito alla ricorrente la quota del 65% della pensione INPS goduta in vita dall’ex coniuge e alla resistente la quota del 35%, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 12.05.2023, a parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la quota di pensione di reversibilità spettante a Tizia nella misura del 35% e quella spettante a Sempronia nella misura del 65%, compensando le spese del grado di appello.

In particolare, la Corte d’Appello aveva rilevato che il matrimonio tra Tizia e Caio era durato dal 1992 al 2009, anno del deposito della sentenza di divorzio, ma i coniugi si erano separati dal 2001 e quindi la convivenza era durata 11 anni, mentre il matrimonio con Sempronia era durato tre anni (dal 2016 al 2019), ma i due avevano stabilmente convissuto dal 2005, anno in cui Sempronia aveva ottenuto la separazione dal primo marito.

Quindi, “comparate le situazioni reddituali e patrimoniali delle parti” (essendo, da un lato, Tizia titolare di assegno divorzile di euro 1.100,00 mensili e di reddito da lavoro, variabile negli anni, oltre che proprietaria di un appartamento in Roma e pro-quota di alcuni terreni, e, dall’altro, Sempronia proprietaria dell’immobile in cui viveva e titolare di un reddito lordo annuale di euro 30.000,00), “tenuto conto”, quanto a Sempronia, “della durata della convivenza prematrimoniale e dell’assistenza prestata all’anziano marito” nonché, quanto a Tizia, “della durata della convivenza e dell’entità dell'assegno divorzile percepito”, il Giudice di secondo grado aveva ritenuto congruo attribuire le suddette diverse quote alla coniuge superstite e alla ex coniuge divorziata, “così riducendosi il ‘consistente e non giustificabile divario tra l’importo della quota di pensione e quello dell’assegno divorzile”.

Avverso tale pronuncia Tizia aveva proposto ricorso per cassazione nei confronti di Sempronia e dell’INPS, in base a quattro motivi.

Con il primo motivo lamentava la violazione dell’art. 9, 3° co. della l.n. 898/1970 e ss.mm. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. “per aver ritenuto la durata della convivenza prevalente sulla durata legale (fino al divorzio) del matrimonio, modificando il criterio normativamente stabilito”, ed altresì perché, quanto a lei, “non si era tenuto conto del periodo di convivenza prematrimoniale (fin dal 1987)”.

Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti, circa la durata della convivenza fra Sempronia e Caio “a partire dal 2005 e non dalla successiva data del 2013, ritenuta provata nella sentenza del Tribunale”.

Con il terzo motivo, Tizia lamentava, poi, la violazione dell’art. 9, terzo comma, l.n. 898/1970 e ss.mm. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., “per avere considerato l’importo dell’assegno divorzile come ‘limite legale’ della quota di pensione di reversibilità attribuibile al coniuge divorziato, andando contro la giurisprudenza di legittimità che lo esclude (Cass. 10391/2012; Cass. 25656/2020), non essendo in nessuna disposizione prevista la necessità del mantenimento di ‘un rapporto ideale e astratto tra l’entità dell’assegno divorzile e quota di pensione di reversibilità’”.

Con il quarto motivo lamentava, infine, la violazione dell’art. 9, 3° co. l.n. 898/1970 e ss.mm. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c. e con riferimento al principio solidaristico che costituisce la ratio della norma, “in conseguenza dello squilibrio operato immotivatamente sulla simmetria delle posizioni economiche dei due coniugi”.

Con ordinanza ex art. 380 bis c.p.c. la consigliera delegata aveva proposto, su eccezione formulata dal controricorrente, la declaratoria di improcedibilità per tardivo deposito del ricorso (avvenuto il 13.09.2023 a fronte della notifica dello stesso avvenuta il 27.07.2023), in quanto “le controversie aventi ad oggetto la ripartizione in quote dell’unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e il coniuge divorziato hanno natura previdenziale, con la conseguenza che non trova applicazione, per esse, il termine di sospensione feriale; tale esclusione, dovendo intendersi riferita all'intero corso del procedimento giudiziario, riguarda anche il giudizio di cassazione” (Cass. n. 10668/2023, ribadendo un principio già affermato dalla Cass. n. 8092/2015).

La causa, chiamata all’adunanza camerale del 3.07.2024, con ordinanza interlocutoria n. 24808/2024, era, quindi, stata rimessa alla pubblica udienza del 20.03.2025 per la trattazione della questione “se la causa relativa alla ripartizione delle quote di pensione di reversibilità - rispettivamente spettanti ai coniugi del titolare defunto - possieda o meno natura previdenziale e, di conseguenza, se possa essere applicato a questa controversia il regime speciale e derogatorio previsto dall’art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, richiamato dall’art. 4 legge 7 ottobre 1969, n. 742 (inapplicabilità della sospensione nel periodo feriale) oppure se la controversia segua il regime ordinario con la sospensione feriale dei termini per impugnare”.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9879/2025, preliminarmente, ha respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso, affermando il seguente principio di diritto, difforme rispetto al precedente arresto di legittimità (cfr. Cass. n. 10668/2023 e Cass. n. 8092/2015):

Le controversie, ai sensi dell’art. 9, comma 3, l.n. 898/1970, aventi ad oggetto la ripartizione in quote dell’unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e il coniuge divorziato non hanno ‘natura previdenziale’,

in ragione dell’oggetto e della causa petendi, nonché della complessa qualificazione giuridica dei diritti in contesa, tutti scaturenti dalla solidarietà post coniugale da un lato (coniuge divorziato) e dalla posizione di parentela giuridicamente qualificata (coniuge superstite). Seppure l’assegno di reversibilità, in sé, ha natura previdenziale e il diritto autonomo attribuito dall’ordinamento al coniuge superstite è ‘d’indole previdenziale’, ma limitato quantitativamente dall’omologo diritto spettante al coniuge superstite, la controversia che ne deriva concerne la quantificazione di siffatte quote in applicazione dei criteri stabiliti dalla l.n. 898 del 1970 e non involge profili strettamente concernenti il rapporto assicurativo e previdenziale con l’ente previdenziale.

Di conseguenza trova applicazione, per esse, il termine di sospensione feriale,

secondo la regola generale, dettata dalla L. n. 742 del 1969 in relazione all’art. 92 ord. giud., ciò anche in ragione del principio per cui l’istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale costituisce un presidio della tutela giurisdizionale dei diritti e del principio dell’ultrattività del rito”.

Sempre sul piano processuale, la Cassazione ha altresì affermato che:

  • la decisione relativa alla ripartizione del trattamento di reversibilità fra coniuge divorziato e coniuge superstite è rimessa al Tribunale ordinario

ex art.9, comma 3 l.n. 898/1970, che ha competenza anche nel caso di pensioni a carico dello Stato (cfr. Cass. SS.UU. n. 5429/1993, Cass. SS.UU. n. 25456/2013, che distingue, ai fini della giurisdizione, la controversia afferente all’erogazione della prestazione stessa, allorché il relativo trattamento sia a carico dello Stato, devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, dall’ipotesi del concorso tra più coniugi succedutesi nel tempo, la cui giurisdizione è espressamente attribuita al giudice ordinario) e

che decide con rito camerale;

  • nel procedimento “l’INPS è litisconsorte necessario ed indefettibilesin dall’inizio e per tutto l’iter giudiziale fino alla definitiva attribuzione delle quote per l’intervenuto accertamento della sussistenza dei presupposti in capo alla ex coniuge

(sulla partecipazione necessaria dell’Inps cfr. Cass. n. 15111/2005; Cass. n. 9493/2020).

La Cassazione ha, altresì, indicato

i criteri per la ripartizione della pensione di reversibilità fra coniuge divorziato e coniuge superstite, che va effettuata, “oltre che sulla base del criterio” (“necessario e preponderante”) “della ‘durata’ dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto” (si tratta di “correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità”), tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali,

dovendosi riconoscere alla convivenza ‘more uxorio’ non una semplice valenza ‘correttiva’ dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale” (cfr. anche Cass. n. 5268/2020, che si rifà, peraltro, alla Cass. n. 26358/2011). Non va, però, confusa “la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale” (cfr. Cass. n. 282/2001; Cass. n. 4867/2006; Cass. n. 10391/2012; Cass. n. 11520/2020).

Altri criteri sono “le condizioni economiche dei due aventi diritto” e “l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge”,

senza però che possa essere individuato “nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso” (cfr. Cass. n. 16093/2012).

Con specifico riferimento a quest’ultimo criterio, si precisa che “la quota spettante al coniuge divorziato non deve necessariamente corrispondere all’importo dell’assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all’interpretazione costituzionalmente orientata dell’istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l’entità dell’assegno divorzile, in modo tale che l’attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell’istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto” (cfr. Cass. n. 58391/2025).

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello di Roma non avesse pienamente rispettato i suddetti principi di diritto laddove “da un lato, ha comparato il solo periodo di durata della convivenza matrimoniale, rispetto all’ex coniuge [Tizia] (escludendo dal computo il periodo successivo alla separazione personale dei coniugi, dal 2001 al 2009), con il periodo di durata della convivenza prematrimoniale (stimato dal 2005) e del matrimonio (tre anni, dal 2016 al 2019), rispetto al coniuge superstite [Sempronia] e, dall’altro lato, ha ritenuto, nella sostanza, che l’importo dell'assegno divorzile percepito da [Tizia] (Euro 1.100,00 mensili) costituisse un limite insuperabile nell’attribuzione della quota della pensione di reversibilità, riformando la decisione di primo grado, con la quale si era attribuita all’ex coniuge quota pari al 65 per cento della pensione di reversibilità, con determinazione di ‘un consistente e non giustificabile divario tra l'importo della quota di pensione e quello dell’assegno divorzile’”.

Al riguardo, la Cassazione ha, infatti, rilevato che il riferimento all’assegno di divorzio non può costituire un criterio generale e astratto idoneo a sostituire quello della durata del matrimonio, ovvero può essere considerato un antecedente vincolante nella determinazione della quota della pensione di reversibilità, perché “non può essere consentito al giudice di individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso e considerato che il giudice non può creare in via d’interpretazione quell’astratto automatismo che, come precisato dalla Corte costituzionale, non è nella ratio dell'istituto (Cass. 10391/2012; Cass. 5268/2020; Cass. 5831/2025)”.

Per tali ragioni, il Giudice di legittimità, in accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per una nuova valutazione del caso.

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