Non sempre i provvedimenti ex art 709 ter cpc sono ricorribili per cassazione

avv. Anna Sartor

Con l’ordinanza n. 1568/2021, la Corte di Cassazione ritorna sulla questione della ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale o sulle modalità di affidamento, emessi ai sensi dell’art.709 ter c.p.c, ribadendo il principio che, mancando dei requisiti di decisorietà e definitività, non sono ricorribili in Cassazione ai sensi dell’art.111 Cost.

Nel caso esaminato, la Corte d’appello di Messina su ricorso ex art.709 ter c.p.c., risolvendo la lite insorta fra coniugi divorziati, aveva autorizzato il padre ad iscrivere il figlio minore presso una scuola negli USA con trasferimento della sua residenza.

La madre aveva proposto ricorso alla Corte Suprema, assumendo, fra i vari motivi, che la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare il ricorso inammissibile, e comunque contrario agli interessi del minore, che con la frequentazione alla scuola nordamericana veniva allontanato dal suo indirizzo e controllo nella crescita, privilegiando esclusivamente le ambizioni sportive del figlio. Il padre si difendeva, precisando che il procedimento sulla sentenza di divorzio era ancora pendente per cassazione e chiedendo che il ricorso contro l’ordinanza della corte territoriale fosse dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

La Corte, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e precisato in premessa che l’art.709 ter c.p.c. è stato introdotto dalla legge n. 54 del 2006 sull’affidamento condiviso con lo scopo di fornire “uno strumento per la soluzione dei conflitti tra genitori riguardo ai figli”, in prevedibile aumento a seguito della nuova normativa, consentendo al giudice di intervenire in merito all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento dei minori con “provvedimenti opportuni”, anche a modifica di provvedimenti assunti, disponendo altresì il risarcimento dei danni a favore delle persone lese da inadempienze gravi o condannando il responsabile al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Peraltro l’introduzione di tale norma “non ha modificato il regime dell’impugnazione di siffatti provvedimenti” ma “si è limitata ad indicare in modo analitico, i provvedimenti che il giudice può emettere, stabilendo che gli stessi restano impugnabili nei modi ordinari”.

La sentenza precisa, inoltre, che la norma di cui al terzo comma trova giustificazione “nella diversa natura dei provvedimenti che, nel procedimento in esame, possono essere richiesti al giudice” con richiamo, quindi, alla specifica tipologia del provvedimento in relazione alla natura, contenuto e finalità.

In quest’ottica, mentre la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ricorribile per cassazione ai sensi dell’art.111 Cost. il provvedimento di irrogazione di una sanzione pecuniaria o la condanna al risarcimento dei danni emessi ai sensi dell’art.709 ter c.p.c., poiché rivestiti dei caratteri della decisorietà e della definitività, non così invece “quando l’oggetto del ricorso attenga alle controversie in ordine all’esercizio concreto delle modalità di affidamento, in quanto, in tal caso, il ricorso per cassazione è inammissibile”, poiché tali statuizioni “non sono né definitive , né decisorie e quindi non ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.”

La Corte ricorda come esempio di tali provvedimenti non ricorribili, quelli in materia della scelta della scuola del figlio, di un intervento medico sul minore o tutte le “questioni minute e quotidiane della vita del minore” , così pure i provvedimenti con cui il giudice modifichi i provvedimenti in vigore, tutti interventi giurisdizionali che attengono “al controllo esterno” sull’esercizio della responsabilità genitoriale, che non hanno carattere di definitività, potendo essere sempre riproposti con successivo ricorso.

In conclusione, la Corte precisa: “Non è dall’adozione del provvedimento nell’ambito di quelli previsti dall’art.709 ter c.p.c, su ricorso proposto in via principale, che deriva, in sé, l’inammissibilità del ricorso, ma dalla natura dei provvedimenti emessi dal giudice di merito: ove essi siano volti alla mera conformazione delle modalità concrete di esercizio della responsabilità genitoriale, difettano i presupposti per reputare ammissibile il ricorso straordinario per cassazione”.

In base a questo principio è stato quindi ritenuto inammissibile il ricorso della madre poiché riguardante un provvedimento basato sull’apprezzamento del giudice del merito, soggetto alle regole del rito camerale, come tale inidoneo ad acquistare autorità di giudicato, modificabile e revocabile sia per nuovi elementi sopravvenuti, che sulla base di un riesame di merito o di legittimità delle risultanze processuali.

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