La Suprema Corte conferma la ricorribilità in cassazione dei decreti di sospensione della responsabilità genitoriale

IL CASO. Il Tribunale dei Minorenni di Roma, a seguito di ricorso della madre, ai sensi dell’art. 336 c.c.,  disponeva, in via non definitiva, la sospensione dalla responsabilità genitoriale del padre, nei confronti del figlio minore, incaricando i Servizi sociali territorialmente competenti di organizzare le visite padre/figli.

Il padre proponeva reclamo avverso tale pronuncia innanzi la Corte d’appello di Roma, reclamo che con decreto del 4.6.2019 veniva dichiarato inammissibile.

Ricorreva  in Cassazione il padre per due motivi: a) col primo viene denunciata la violazione degli artt. 739 e 742 c.p.c. da parte della Corte d’appello di Roma per aver escluso la natura decisoria e definitiva del decreto emesso dal TM, provvedimento che, invece che costituiva l’atto conclusivo di un procedimento autonomo idoneo ad aver efficacia rebus sic stantibus, comportando lo stesso la totale compressione della responsabilità genitoriale e non essendo modificabile o revocabile se non per la sopravvenienza di fatti nuovi; b) col secondo motivo deduceva la nullità del procedimento di primo grado per violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo, non essendosi provveduto a nominare un curatore speciale del minore e ad assicurare a quest’ultimo la difesa tecnica. La madre resisteva con controricorso.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con ordinanza 24.01.2020 n. 1668, ha richiamato la più recente giurisprudenza di legittimità che, mutando indirizzo, ha ripetutamente affermato come, fatta eccezione per il caso in cui si tratti di provvedimenti urgenti e temporanei, il decreto pronunciato in grado d’appello, a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emessi dal TM, sia impugnabile per cassazione. avendo carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale e modificabile solo per sopravvenute nuove circostanze di fatto e quindi idoneo a diventare res giudicata sia pure rebus sic stantibus.

La Corte ha quindi  accolto  il primo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il secondo, ribadendo che tale principio debba essere applicato anche alla fattispecie oggetto di controversia

“in quanto, pur non risultando emesso a conclusione del procedimento, ma essendo stato espressamente pronunciato “in via non definitiva” ed accompagnato dall’assegnazione al Servizio sociale del compito di individuare i tempi e le modalità di frequentazione tra il padre e il figlio, nonché dall’affidamento al Servizio sociale e ad un Centro specializzato del compito di procedere ad una valutazione del minore e del contesto familiare, il decreto di primo grado  riveste indubbiamente carattere decisorio, non essendo stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, ed apparendo idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull’esercizio della responsabilità genitoriale da parte de ricorrente”.

Pertanto la Suprema Corte ha cassato il decreto impugnato e disposto il rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma affinchè provveda in diversa composizione, anche al regolamento delle spese processuali.
 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli