La ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite: conta solo la durata del matrimonio?

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. lavoro, n. 8263 del 28.04.2020, ritorna sulla questione dei criteri di ripartizione della pensione di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite, precisando che la ripartizione deve tener conto, oltre al criterio della durata dei matrimoni, anche di altri elementi correttivi, quali l’entità dell’assegno divorzile a favore dell’ex coniuge, le condizioni economiche dei soggetti interessati ed anche la durata delle convivenze prematrimoniali. 

IL CASO. La Corte d’appello di Catania aveva rideterminato la quota della pensione di reversibilità, attribuendone all’ex moglie divorziata i due terzi ed il restante terzo al coniuge superstite.

La Corte di merito aveva infatti considerato il solo periodo di durata dei due matrimoni, senza prendere in esame altri possibili elementi di valutazione, in particolare non riconoscendo alcuna rilevanza alla convivenza more uxorio dovuta all’attesa del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio dell’ex coniuge.

Il coniuge superstite aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Corte territoriale aveva disatteso l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 419 del 1999, secondo la quale occorre ponderare, oltre alla durata dei matrimoni, anche altri elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità. 

La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale, secondo la quale ”la mancata considerazione di qualsiasi correttivo nell’applicazione del criterio matematico di ripartizione renderebbe possibile, paradossalmente, che il coniuge superstite consegua una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita, mentre l’ex coniuge potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto sproporzionata all’assegno in precedenza goduto”.

L’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale significa che

“la ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge deve essere disposta “tenendo conto” della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali.

A questa espressione non può tuttavia essere attribuito un significato diverso da quello letterale: il giudice deve "tenere conto” dell’elemento temporale, la cui valutazione non può in alcun modo mancare; anzi a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non sino a divenire esclusivo nell’apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo matematico”.

Fra gli elementi correttivi da considerare, secondo la discrezionalità del giudice, vi sono certamente l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche degli interessati, nonché la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.

Nel caso in esame la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto irrilevante la convivenza prematrimoniale, in quanto mera convivenza more uxorio, recessiva rispetto al permanere del vincolo matrimoniale della fase della separazione precedente al divorzio.

In merito, invece, alla dovuta rilevanza della convivenza prematrimoniale la Suprema Corte ha chiarito che ”la convivenza prematrimoniale, in particolare, per essere valutata quale indice sintomatico della funzione di sostegno economico assolta dal dante causa nel corso della propria vita mediante la condivisione dei propri beni con la persona poi  divenuta coniuge, non può essere artificialmente parcellizzata solo perché, in parte, coincidente con il periodo di separazione legale che ha preceduto il divorzio”.

E ciò significa “attribuire alla convivenza prematrimoniale (e non semplicemente more uxorio) la funzione di indice correttivo da inserire all’interno del complessivo ed articolato giudizio che deve condurre alla adeguata determinazione delle quote”.

In conclusione, la sentenza impugnata aveva disatteso il principio interpretativo delineato dalla giurisprudenza di legittimità e si era limitata alla mera riproposizione “del calcolo aritmetico” della durata dei rapporti matrimoniali, anziché procedere alla formulazione di un “giudizio composito” che tenesse in considerazione ulteriori e necessari correttivi.
 

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