La procura speciale per il ricorso per Cassazione è valida anche se non è contestuale alla redazione dell’atto cui accede: così le Sezioni Unite

14 MARZO 2024 | Persone e processo

di Avv. Gabriella Dal Molin

Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 2075 del 19 gennaio 2024, hanno fatto chiarezza sulla difforme interpretazione offerta dalla giurisprudenza delle singole sezioni circa i requisiti formali richiesti per la validità della procura speciale, ed hanno enunciato il seguente principio di diritto:

"In tema di ricorso per cassazione, il requisito di specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso".

Con ordinanza interlocutoria n. 19039 del 5 luglio 2023, la Terza Sezione della Cassazione aveva trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite, per la trattazione della questione, oggetto di contrasto giurisprudenziale, relativa alla validità della procura speciale "...rilasciata anche in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell'atto stesso..." .

Due i filoni giurisprudenziali percorsi dalle singole Sezioni: il primo, di stampo "rigorista", sosteneva l'invalidità della procura speciale se la firma della parte non era autenticata contestualmente alla redazione del ricorso (Cass., Sez. III, 6 aprile 2022 n. 11240, Cass, Sez III, 7 aprile 2022, n. 11244, Cass. Sez. III, 21 aprile 2022 n. 12707, Cass. Sez. III, 4 aprile 2023, n. 9271 ); per il secondo la specialità della procura "...non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede dal momento che ... è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall'altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo..." ( tra le altre: Cass., Sez. III, 15 dicembre 2022, n. 36827, Cass. 6 novembre 2023, n. 30817).

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2075  del 19 gennaio 2024, hanno disatteso l'orientamento più formale e restrittivo, osservando che la ratio dell'art. 83 c.p.c. "...risiede nella certezza e nella conoscibilità  del potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio la parte, e non già nella corrispondenza dell'attività svolta dal difensore all'effettivo volere del rappresentato...". Ne discende l'irrilevanza del fatto che la procura sia stata conferita prima della redazione del ricorso (ex multis Cass, Sez. III, 17 gennaio 2022, n.1165).

Osserva ulteriormente la Corte che

"...la certificazione da parte dell'avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni  dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, ma come autenticazione minore..."

che non richiede quindi l'ulteriore attestazione che la sottoscrizione della procura sia avvenuta in presenza del legale.

Non solo,  "...il potere-dovere che la disciplina generale dell'art. 83, terzo comma c.p.c. attribuisce al difensore investe (e si esaurisce nel) la certificazione della sottoscrizione autografa della procura da parte del suo assistito ... potere che, pertanto non sussiste ... su un oggetto diverso e ulteriore..." quali sono la data e luogo di sottoscrizione (Cass. S.U., 19 novembre 2021 n. 35466).

Poiché l'avvocato, salvo le eccezioni specificatamente previste dalla legge, non ha il potere di attestare con efficacia probatoria piena né la data, né il luogo di rilascio della procura, tali elementi non possono ragionevolmente essere presi in considerazione ai fini della valutazione della validità della procura stessa.

E' interessante sottolineare che il percorso effettuato dalle Sezioni Unite per giungere alla formulazione del principio di diritto su riportato, propone richiami  "...a tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del trattato sull'Unione Europea, art. 6 CEDU)..." che attribuiscono un ruolo centrale al diritto alla difesa per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.

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