Genitori stranieri: il diritto di restare nell'interesse del figlio minore

Due genitori stranieri ricorrono alla Corte di Cassazione impugnando il provvedimento della Corte d’appello di Roma, Sezione per i Minorenni, che aveva confermato il diniego dell’autorizzazione a permanere nel territorio dello Stato nell’interesse del figlio minore di anni 11, residente in Italia presso i nonni paterni.

Due gli elementi di fatto valorizzati dal Giudice del merito: l’assenza di un solido legame del minore con i genitori (i nonni paterni vengono indicati come riferimento “principale ed esclusivo”) e il grave precedente penale a carico dei genitori (maltrattamento verso il primo figlio, cui era conseguita la morte di questi), per il quale entrambi avevano scontato una pena detentiva, con sospensione della responsabilità genitoriale.

Di qui il diniego dell’autorizzazione a permanere in Italia (consentita dal TU Stranieri in presenza di gravi motivi connessi allo stato psico fisico del figlio minore) e il diniego di rimpatrio del minore assieme ai genitori nel Paese di origine.

Nelle more del giudizio di Cassazione interveniva il provvedimento del Tribunale per i Minorenni che reintegrava i genitori nella responsabilità genitoriale e nasceva un altro figlio.

I genitori ricorrevano, quindi, in Cassazione, lamentando l’assenza di una valutazione, concreta e personalizzata, da parte del giudice di merito della loro situazione, risultandone così inficiato il giudizio proporzionalità tra il loro allontanamento dal territorio nazionale (ex art. 28 comma 3, e 31 comma 3 d.lgs. 286/98 – TU Stranieri) e il sacrificio imposto al diritto del figlio al mantenimento dell’unità familiare e della relazione con propri genitori, tutelato dall’art. 24, commi 2 e 3, della Carta di Nizza, dall’art. 8 della Cedu e dagli artt. 2,29, 30 e 31 della Costituzione italiana.

Il giudice d’appello avrebbe travisato la relazione dei servizi sociali e non considerato la situazione attuale del rapporto genitori- figlio. Quindi non avrebbe valorizzato la risalenza nel tempo delle condotte penali, la relazione tra figlio e genitori durante la detenzione, gli studi e il conseguimento di una laurea da parte del padre, e soprattutto la convivenza instauratasi tra genitori e figlio, dopo la scarcerazione, presso l’abitazione dei nonni paterni, con un legame affettivo definito dai Servizi Sociali come “importante”.

Il ricorso viene accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello.

La decisione della Cassazione richiama i principi fondamentali in materia dalla recente sentenza delle Sezioni Unite n. 15750/2019.

In presenza di una domanda del genitore straniero di autorizzazione alla permanenza nel territorio nazionale per gravi motivi di danno per il figlio, questa gravità deve essere intesa come pregiudizio effettivo all’equilibrata crescita psico-fisica del minore. Ne consegue l’obbligo preliminare di verificare concretamente se il genitore costituisca per il minore una figura di riferimento, sia sul piano della relazione affettiva, sia su quello dell’attività di accudimento e di cura svolta dall’adulto all’interno del nucleo familiare.

L’eventuale decisione di rigetto può conseguire solo ad un esame in fatto (con esito negativo) concreto, puntuale e circostanziato.

Questo è il solo modo corretto di condurre il giudizio di bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico, dettate per la sicurezza ed il controllo del territorio nazionale e che presiedono alla disciplina dei flussi migratori, e l’interesse del minore (con valore prioritario) in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico.

Il minore può, infatti, subire grave pregiudizio per la privazione della una figura genitoriale di riferimento (di qui la possibilità di autorizzazione alla temporanea permanenza nel territorio dello Stato del genitore straniero ex art. 31 comma 3 d.lgs. n. 286/1998), così come per l’improvviso sradicamento dal territorio italiano conseguente alla necessità di seguite il genitore allontanato (art. 31 comma 1, art. 19 comma 2, lett.a d.gls. n. 286/1998).

La Cassazione osserva che, nel caso di specie, nel corso del procedimento, si erano verificate varie sopravvenienze, come il recupero del ruolo genitoriale (cfr. decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma di reintegro della responsabilità genitoriale), e ritiene, quindi, di cassare in parte qua la decisione di merito e di rinviare la causa alla Corte d’appello, per una complessiva e puntuale rivalutazione del quadro fattuale.

Indica, quindi, la necessità di verificare, anche a mezzo dei Servizi Sociali, se si sia ricostituita tra minore e genitori una significativa relazione di affetti e accudimento tale da sostenere la misura richiesta di autorizzazione alla permanenza temporanea in Italia; e se, in presenza di questo legame effettivo e affettivo, l’allontanamento del minore a seguito dei genitori possa costituire un dannoso sradicamento dal territorio nazionale.

 

 

 

 

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