Gratuito patrocinio: Il diniego o la revoca possono essere impugnati solo dalla parte che intendeva avvalersene

di avv. Luca Clapci

IL CASO. Il Tribunale di Lecce rigettava l’opposizione proposta dall’avvocato Tizio avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio disposto a favore di Caia, che egli aveva assistito in un procedimento civile.

Caia, infatti, dopo la revoca dell’incarico al difensore aveva richiesto la documentazione fiscale per un versamento diretto fatto in suo favore della somma di € 300,00: osservava pertanto il tribunale che stante il divieto di previsto dall’art. 85 comma 1 del DPR 115/2002 (“Divieto di percepire compensi o rimborsi”: 1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico. 2. Ogni patto contrario è nullo. 3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale) e non avendo l’avv. Tizio provato la falsità della dichiarazione resa da Caia sulla corresponsione diretta della somma, ciò costituiva motivo di revoca del gratuito patrocinio.

L’avvocato Tizio proponeva avverso tale decisione ricorso per Cassazione sulla base di due motivi e sollevava, altresì, questione di legittimità costituzionale in relazione all’art.99 del DPR 115/2002 e dell’art. 48 del RD 12/1941, con riferimento agli art. 3 e 25 della Costituzione.

Resisteva con controricorso il Ministero della Giustizia.

LA DECISIONE La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile cassando l’ordinanza impugnata senza rinvio, in quanto l’opposizione non poteva essere proposta. Per carenza di legittimazione ad agire. 

Il collegio ha osservato che in tema di patrocinio a spese dello Stato la giurisprudenza della Cassazione è consolidata nell’affermare che

  1. “La legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio”;
  2.  “il difensore può agire esclusivamente ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante”;
  3. “Non è quindi consentito al difensore proporre opposizione, in via diretta ed esclusiva, avverso il decreto di revoca, essendo carente di legittimazione ad agire” ;
  4.  la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice”.

Nel caso in esame, pertanto, l’avv. Tizio non era legittimato a proporre il ricorso di opposizione in quanto l’unico soggetto che poteva dolersi della revoca dell’ammissione a gratuito patrocinio era la cliente Caia, unica titolare del diritto al patrocinio.

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