La tutela giuridica ed economica per gli studenti con D.S.A.

di avv. Anna Maria Repice

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono disturbi del neuro-sviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente che si manifestano con l'inizio della scolarizzazione.

I DSA sono classificati in base alla difficoltà specifica che comportano.

Si dividono in: dislessia - disturbo specifico della lettura che si manifesta con una difficoltà nella decodifica del testo; disortografia - disturbo specifico della scrittura che si manifesta con difficoltà nella competenza ortografica e nella competenza fonografica; disgrafia- disturbo specifico della grafia che si manifesta con una difficoltà nell'abilità motoria della scrittura; discalculia - disturbo specifico dell'abilità di numero e di calcolo che si manifesta con una difficoltà nel comprendere e operare con i numeri.

Questi disturbi dipendono dalle diverse modalità di funzionamento delle reti neuronali coinvolte nei processi di lettura, scrittura e calcolo. Non sono causati da un deficit di intelligenza, da problemi ambientali o psicologici e nemmeno da deficit sensoriali.

I disturbi di apprendimento non costituiscono una patologia o un deficit organico ma un diverso neuro funzionamento del cervello, per cui lo studente portatore di tali disturbi non è ostacolato nella realizzazione della specifica abilità (lettura, scrittura, numerazione o altro) ma necessita di tempi più lunghi e carichi maggiori di attenzione.

Pertanto si stanca facilmente ed altrettanto facilmente perde la concentrazione nello studio.

Il soggetto di età minore (da 0 a 18 anni), che incontra persistenti difficoltà durante il suo percorso scolastico, legate ai disturbi di apprendimento, sin dai primissimi anni di età, ha diritto ad essere “equipaggiato” per “scalare la montagna” (per lui è veramente tale!) del percorso scolastico con “attrezzature” adeguate, sia a casa che a scuola.

La normativa n.170 del 2010 ha innovato profondamente la protezione giuridica dei soggetti di età minore, portatori dei suindicati disturbi, prevedendo l’attivazione, sin dai primi anni di scolarizzazione, in forza dell’art.3, di interventi tempestivi per l’identificazione precoce dei segnali di DSA.

La scelta della scuola dell’infanzia dovrà essere svolta con serietà ed attenzione, in quanto non in tutte si svolgono le attività di screening e di individuazione precoce di segnali “predittivi”, che invece sono preziosissime, in quanto prima i docenti individuano tali difficoltà prima questi giovanissimi studenti e studentesse potranno continuare a vivere serenamente, senza accumulare frustrazioni, in quanto, essendo normodotati, comprendono di incontrare difficoltà e soffrono per questo.

Mai come in questo caso è proprio vero il brocardo “Dimidium facti, qui coepit, habet” (Orazio, Epist., I, 2, 40) che corrisponde al nostro "Chi ben comincia, è alla metà dell'opera".

Le difficoltà conseguenti ai disturbi di apprendimento possono essere compensate con una buona attività di potenziamento/riabilitativa, che è importante iniziare al più presto.

Secondo la normativa n.170/2010 su citata, i docenti devono segnalare alle famiglie se le difficoltà che incontrano gli studenti durante l’anno scolastico persistano, all’esito delle attività di recupero. In tali casi i rappresentanti legali dei minori dovranno far seguire loro la valutazione da parte di équipes nei centri pubblici o privati accreditati (composte dalle figure del Neuropsichiatra infantile, dallo Psicologo e dal Logopedista), per ottenere la certificazione di DSA.

Tale documentazione dovrà evidenziare che il minore ha difficoltà persistenti a compiere le funzioni e i compiti propri dell’età.

Il rappresentante legale del minore con DSA dovrà consegnare tale certificazione:

  • alla scuola, affinché i docenti adottino tutte le misure di supporto stabilite dalla normativa n.170/2010;
  • al pediatra/ medico di famiglia, per ottenere il certificato medico

che avrà la validità di 90 giorni entro cui potrà svolgere la domanda, al fine di ottenere la prestazione della “indennità di frequenza”, ai sensi delle normative n.118/71 e n.289/90.

Tale beneficio assistenziale viene erogato da parte dell’I.N.P.S.  nei casi in cui i soggetti di età minore abbiano difficoltà persistenti a compiere le funzioni e i compiti propri dell’età (e quindi durante il percorso scolastico). Questa prestazione viene erogata dall’INPS ogni mese per tutto l'anno scolastico (ottobre-giugno) che, per l'anno 2022, è di importo pari a € 291,69 in favore dei minori da 0 a 18 anni.

In caso di frequenza di centri riabilitativi, durante il periodo estivo i minori, tramite i loro rappresentanti legali, hanno diritto a richiedere anche per questi mesi l’indicata provvidenza oltre alla tredicesima mensilità come stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 13985 del 28/05/2008.

Questa indennità è finalizzata a garantire il diritto all’istruzione e a favorire il successo scolastico a tutti i minori, livellando le disparità di trattamento, fra quelli provenienti da famiglie più abbienti e quelli provenienti da famiglie meno abbienti.

Usufruendo di tale prestazione, tali studenti potranno avere accesso a tutti i supporti di cui hanno bisogno (tutor compiti, terapie di logopedia, sostegno psicologico, acquisto dispositivi elettronici, ecc.).   

È utile evidenziare che l’indennità di frequenza non è un supporto economico previsto esclusivamente per i minori con DSA ma vi possono accedere tutti i minori da 0 a 18 anni in possesso dei seguenti requisiti : essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) dovute ad altre problematiche di salute ( ad es. il diabete), o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore"; frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine, compreso il nido; non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.931,29.

Vale sottolineare che un soggetto di età minore non dispone di un reddito proprio. Pertanto non sussiste un limite di reddito per lo studente con DSA, che, tramite il proprio rappresentante legale, svolga domanda per ottenere questa indennità.

L’iter amministrativo per ottenere la prestazione in commento è il seguente: il medico emetterà il proprio certificato, in via telematica, in cui riporterà quanto già scritto nella certificazione DSA.

Il certificato medico ha validità di 90 giorni, entro i quali il rappresentante legale del minore dovrà depositare, tramite un operatore di patronato o anche autonomamente con lo “SPID”, la domanda di invalidità, ai sensi della legge n.118/71, presso l’I.N.P.S. ed attendere la comunicazione per la convocazione alla visita medica collegiale presso la sede della Commissione medica (appartenente alla Azienda Sanitaria Unica Regionale) più vicina al luogo di residenza del minore.

Nel corso della visita l’Autorità esaminerà tutta la documentazione riguardante i disturbi di apprendimento, la relativa certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata accreditata, con la specifica dichiarazione di “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età”, gli strumenti compensativi e dispensativi di cui lo studente ha bisogno, eventuale documentazione raccolta durante le visite specialistiche (otorino, oculista, psicologo, neurologo, neuropsichiatra infantile), altresì apposita documentazione che attesti l'iscrizione o l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici ovvero di frequenza di un centro specialistico compensativo o riabilitativo e tutta la documentazione sulle spese sostenute per terapie logopediche, ripetizioni, programmi compensativi, acquisto di PC e software, frequenza di Centri compensativi o per un tutor-compiti.

In caso di esito positivo, l’erogazione dell’indennità decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso, ed avrà termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

La Commissione medica potrebbe emettere parere negativo sul diritto all’erogazione del beneficio dell’indennità di frequenza.

In questo caso i genitori e/o il tutore del minore con DSA avrebbero il diritto di impugnare il verbale di mancato accoglimento della domanda, entro 6 mesi dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi al Tribunale del luogo di residenza del minore, richiedendo, con ricorso, tramite un avvocato, ai sensi dell’art.445 bis c.p.c., la nomina di un medico da nominarsi come consulente tecnico d’ufficio.

Una volta prestato il giuramento di rito, tale professionista avrebbe il compito di prendere visione della documentazione già allegata all’atto della visita alla Commissione medica, di incontrare il minore, alla presenza dei genitori e dei rispettivi consulenti delle parti (INPS e genitori) ed all’esito di redigere una propria consulenza tecnica e di depositarla presso il Tribunale.

All’esito del deposito telematico della consulenza, il Giudice, ai sensi dell’art.445 c.p.c., assegnerebbe il termine di trenta giorni, per il diritto di ciascuna parte di esprimere le proprie contestazioni alla perizia ed in caso di assenza di tali contestazioni, emetterebbe il decreto di omologa della C.T.U.

Tale provvedimento, trascorsi ulteriori trenta giorni, in assenza di deposito telematico della dichiarazione di dissenso, diventerebbe definitivo.

Nel caso in cui la consulenza tecnica d’ufficio in favore dello studente con DSA fosse seguita da decreto di omologa definitivo, il rappresentante legale dello stesso otterrebbe gli arretrati delle indennità calcolati a far data della domanda e la vittoria delle spese legali.

Altro beneficio economico molto importante per le famiglie con minori DSA è la maggiorazione dell’importo dell’”Assegno Unico” spettante (D. lgs. n. 230/2021 in attuazione della L. n. 46/2021), calcolato in base al grado di disabilità senza limiti di età.

Per i casi di soggetti di età minore, con altre e più serie problematiche di salute, che necessitano di assistenza continuativa da parte di un adulto, i loro rappresentanti legali seguiranno lo stesso iter per ottenere l’indennità di accompagnamento da parte dell’I.N.P.S.

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