Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?
La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità28 GIUGNO 2022 | Numero speciale Le persone con disabilità: la riforma tra progetto di vita e inclusionedi avv. Rebecca Gelli La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, e, ad oggi, conta più di centosessanta firmatari, inclusa l’Unione europea. L’Italia ha ratificato il trattato con legge del 3 marzo 2009 n. 18: quindi, in un momento sicuramente successivo all’entrata in vigore della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, che ha rappresentato e tuttora rappresenta il principale riferimento normativo per l’assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità. Prima dell’adozione di una Convenzione ad hoc, i diritti delle persone fragili trovavano parziale, anche se non organico, riconoscimento nella comunità internazionale, in quanto ricompresi nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e, per i minori, nella Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989: atti che, implicitamente o per tramite di una sintetica enunciazione, già contenevano alcune disposizioni che statuivano il divieto di discriminazione per ragioni basate, tra l’altro, sulla disabilità. Scopo della Convenzione in oggetto è raccogliere una nuova sfida culturale, partendo dalla stessa definizione di disabilità, e quindi proteggere e includere la persona con disabilità, garantendole la titolarità, il pieno godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. La Convenzione si compone di cinquanta articoli, è preceduta da un articolato Preambolo e seguita da un Protocollo opzionale. I primi dieci articoli enunciano le definizioni, lo scopo e i principi generali, quali il principio di uguaglianza, non discriminazione, accessibilità ed indipendenza della persona con disabilità, che vengono riaffermati anche con speciale riguardo alle donne e ai minori, astrattamente considerati più fragili. I successivi venti articoli enunciano i diritti fondamentali delle persone con disabilità, partendo dal diritto alla vita e passando attraverso tutti i diritti della persona in quanto tale, declinati in ogni possibile sfumatura: diritto all’uguale riconoscimento di fronte alla legge, diritto all’accesso alla giustizia, diritto all’integrità e alla sicurezza della persona, diritto alla cittadinanza, libertà di movimento, di scelta, di espressione, opinione e informazione, rispetto della vita privata, del domicilio e della famiglia, diritto alla salute, all’educazione e al lavoro, fino alla partecipazione alla vita politica, culturale e ricreativa, agli svaghi, allo sport. Gli ultimi venti articoli stabiliscono, infine, le procedure e regolano i compiti degli organi che sono deputati al controllo dell’applicazione della Convenzione e dettano le disposizioni transitorie e finali, relative al deposito, all’entrata in vigore e alla firma del trattato. Interessante la lettura del Preambolo che, nel raccogliere le dichiarazioni di intento degli Stati, evidenzia il deficit culturale nell’approccio alla disabilità. Con esso, gli Stati Parte: “riaffermando l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali e la necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità senza discriminazioni” (lettera c), “preoccupati per il fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare ostacoli nella loro partecipazione alla società come membri eguali della stessa, e ad essere oggetto di violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo” (lettera k), manifestano di voler addivenire alla stipula: “convinti che una convenzione internazionale globale ed integrata per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità potrà contribuire in modo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo” (lettera y). In tal senso, come risulta da una lettura incrociata del Preambolo (lettera e) e dell’art. 1, la Convenzione opera una vera e propria rivoluzione copernicana del concetto di “disabilità” che, anche grazie alla sensibilità offerta dal contributo delle associazioni di categoria che hanno partecipato alla relativa stesura, viene definita in maniera del tutto innovativa, passando da un approccio medico ad uno prettamente sociale. Se la legge n. 104/1992 definiva “persona handicappata” “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”, la Convenzione statuisce, infatti, che: “per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, minorazioni che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”. Il concetto di disabilità diventa, quindi, relazionale: in quest’ottica, non esistono persone disabili, ma solo persone disabilitate da barriere culturali ed ambientali, all’interno di una società che non riesce ad essere inclusiva, predisponendo e approntando misure adeguate ad accogliere, in condizioni di uguaglianza, tutti i consociati, consentendo loro una dignitosa qualità di vita. La disabilità non è malattia, né deviazione dallo standard dell’individuo normodotato, ma solo una tra le molteplici e diverse condizioni umane: invero, nemmeno esiste una “normalità umana” da valorizzare come parametro normativo, perché è la diversità che declina l’umanità. La disabilità diventa allora la misura del rapporto positivo o negativo tra la persona e il suo ambiente di riferimento: ambiente che, in forza del cosiddetto “principio di accomodamento ragionevole” (“reasonable accomodation”), deve accogliere le modifiche e gli adattamenti necessari per ampliare l’inclusione. Questo obiettivo di inclusione viene perseguito attraverso una serie di principi di natura programmatica – che, nel nostro ordinamento, fungono anche da parametro interposto di legittimità, ai sensi dell’art. 117 Cost. – al fine di orientare la normativa interna degli Stati Parti della Convenzione: i quali, pur con un margine di discrezionalità applicativa, si sono impegnati ad adottare tutti gli interventi legislativi, politici, amministrativi necessari per attuare la Convenzione. Tale Convenzione promuove, in particolare, l’accettazione della disabilità come parte della diversità umana, nonché il rispetto per la dignità intrinseca (“respect for inherent dignity”), la libertà di scelta e l’indipendenza (“living independently”) delle persone disabili, favorendo la loro la piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società (“being included in the community”), in condizioni di uguaglianza e pari opportunità rispetto agli altri: da una parte, stigmatizzando le discriminazioni, dall’altra, favorendone l’integrazione (“equality and non-discrimination”). Più precisamente, gli Stati Parti riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere in maniera autonoma ed indipendente, non solo assicurando misure di protezione e sostegno alle situazioni di povertà e impedendo che siano vittime di segregazione, ma anche sviluppando programmi di abilitazione e riabilitazione (“habilitation and rehabilitation”), in vista dell’emancipazione, dell’autonomia e della piena integrazione in tutti gli ambiti, ivi compreso quello scolastico e lavorativo. In quest’ottica, vengono in rilievo non soltanto le necessità primarie della persona con disabilità, ma anche l’esigenza di dare concretezza ad un “progetto di vita” personalizzato, che sia espressione dei suoi desideri e delle sue inclinazioni ed ambizioni, in modo che possa diventare protagonista consapevole della propria esistenza. La protezione smette così la sua veste paternalistica, di mera assistenza della persona fragile come minus habens, e diventa un aspetto strettamente correlato alla tutela dell’inclusione, alla valorizzazione della dignità e alla promozione dello sviluppo dell’autonomia della persona fragile, perché possa ambire alla propria realizzazione personale. L’inclusione, tuttavia, è soprattutto un approdo culturale e, con il trattato, gli Stati si impegnano ad avviare campagne di sensibilizzazione per favorire un atteggiamento empatico e recettivo nei confronti delle persone fragili, al fine di abbattere le barriere fisiche e mentali che ne ostacolano l’integrazione (“accessibility”) e di accrescere la consapevolezza sulle loro capacità, autonomie e meriti (“awareness-raising”), combattendo ogni stereotipo e pregiudizio. Gli Stati si impegnano, altresì, a raccogliere e condividere le informazioni – compresi i dati statistici, le buone prassi, i risultati delle ricerche e le conoscenze scientifiche e tecniche – che permettano di formulare le politiche sulla disabilità e riconoscono l’importanza della cooperazione internazionale (“international cooperation”), a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per il perseguimento degli obiettivi della Convenzione. Si propongono, quindi, di istituire e/o individuare, in seno alla propria amministrazione, una struttura di coordinamento (per l’Italia, l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), incaricata di facilitare le azioni legate all’attuazione della Convenzione, nei differenti settori e a differenti livelli (“national implementation and monitoring”). Presso le Nazioni Unite, è, infine, stato istituito un Comitato sui diritti delle persone con disabilità che vigila, con incarico permanente, sull’adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione, esaminando i rapporti degli Sati e formulando i suggerimenti e le raccomandazioni che ritiene appropriati, sia nei confronti degli stessi, sia nei confronti dell’Assemblea Generale (“suggestions and general reccomendations”). Per gli Stati che, come l’Italia, abbiano sottoscritto anche il Protocollo opzionale, il Comitato è, inoltre, competente a ricevere e ad esaminare, conducendo, se lo ritiene opportuno, un’inchiesta, le comunicazioni presentate da individui o gruppi di individui che, esauriti tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili, assumano di essere vittime di violazioni della Convenzione. Oltre agli organi della Convenzione, anche il Consiglio dei diritti umani e l’Unicef, quali organi sussidiari delle Nazioni Unite, hanno il compito di promuovere il rispetto e la difesa dei diritti dell’uomo e del bambino, esaminando le violazioni, in particolare quelle che rivestono carattere flagrante e sistematico, di tali diritti, ivi compresi quelli delle persone disabili, la cui tutela è affidata ad uno speciale relatore (“special rapporteur on the rights of persons with disability”). Allegati Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
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