Covid-19 e la tutela giurisdizionale dei diritti: una, nessuna, centomila

09 APRILE 2020 | Numero Speciale COVID-19

Se l’emergenza in corso sotto il profilo sanitario vede una diversità di risposte e di ordinanze Regionali di contenuto a volte diverso, spesso anche in contraddizione con quanto disposto a livello centrale, l’ambito giudiziario purtroppo ha dato ai decreti emergenziali che si sono susseguiti risposte e interpretazioni diverse in ogni Tribunale e men che mai, come sarebbe stato auspicabile, di concerto con la Corte d’appello territoriale.

In allegato troverete una breve raccolta dei provvedimenti dei singoli Tribunali del Veneto reperiti sui Siti ufficiali e pubblicati ad oggi (Venezia, Padova, Treviso, Belluno, Rovigo, Vicenza e Verona), dalla cui lettura si evince come, a fronte dell’incertezza delle disposizioni contenute nei decreti emergenziali e nonostante i chiarimenti che il Governo ritiene di aver dato con il d.l. n.18/2020 e con la Relazione illustrativa al decreto stesso, soprattutto per quello che più attiene alla materia della famiglia, dei minori e delle persone, le interpretazioni continuano ad essere le più disparate.

In particolare vi è una grandissima disparità di vedute sull’interpretazione da dare all’espressione “alimenti”, nonostante la Relazione illustrativa del d.l. faccia espresso riferimento alla concezione più ampia prevista dal Regolamento 4/2009, il che permetterebbe una trattazione più ampia del numero di cause e in particolare delle cause separative e divorzili.

I filoni interpretativi sono sostanzialmente due:

  • Chi ritiene che la ratio del decreto vada sempre e comunque interpretata come primariamente dettata per contenere il contagio e quindi conseguentemente che la lettura debba essere orientata a tenere meno udienze possibili, a tutela del diritto alla salute;
  • Chi ritiene invece che laddove si tratti di status, alimenti mantenimento e comunque affari che riguardino minori la ritardata trattazione produca in re ipsa un grave pregiudizio e che quindi debba prevalere il rispetto dei diritti fondamentali.

Da ciò deriva che in alcuni Tribunali si tengano le udienze presidenziali in altri, che il Presidente emetta i provvedimenti indefettibili senza vedere le parti, in altri ancora che vengano rinviate come fossero udienze civili normali: insomma una situazione caotica e sovente poco rispettosa del tanto declamato interesse del minore.

Se è pur vero che la norma non è chiara, è altrettanto vero che i procedimenti dovrebbero essere esaminati dai Giudici assegnatari e non con provvedimenti generali del Presidente del Tribunale.

Resta però in carico ai difensori il dovere di sollecitare i Giudici alla trattazione dei procedimenti, segnalando i pregiudizi derivanti dal ritardo, proponendo la trattazione, se e quando possibile, dell’udienza dematerializzata o da remoto a tutela dei soggetti più deboli.

Segnaliamo anche il provvedimento di un Presidente di sezione del Tribunale di Bologna che autorizza i servizi sociali a sospendere tutti gli incontri protetti a loro demandati dal TO. 

 

Barbara Bottecchia, Avvocato in Venezia

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