Per la Cassazione spetta al Giudice civile valutare l’interesse del minore all’aggiunta del cognome materno ma la fase esecutiva è riservata al Prefetto

di Avv. Barbara Bottecchia

IL CASO. Ad un minore, nato in costanza di matrimonio nel 2015, era stato attribuito il solo cognome paterno. Successivamente, alla fine dell’unione coniugale, la madre chiede di poter aggiungere il proprio cognome, ma il padre non presta il proprio consenso, necessario poiché il minore era nato in epoca antecedente alla decisione della Corte Costituzionale n. 131/2022.

Con ricorso ex art. 316 cc secondo comma e 337 ter cc terzo comma la madre adisce quindi il Tribunale di Firenze chiedendo l’aggiunta del proprio cognome a quello paterno, sottolineando anche l’importanza del cognome della propria famiglia, citato anche nella Divina Commedia, di cui lei era l’ultima discendete.

Il Tribunale di Firenze respinge la richiesta ritenendo non applicabile al caso di specie l’art. 262 c.c nuova formulazione, essendo il bambino nato prima della pronuncia e ritenendo competente il Prefetto, ai sensi dell’art. 89 DPR n. 396/2000, tenuto conto che la domanda doveva intendersi come istanza di modifica del cognome e non di rettifica degli atti dello Stato civile.

La madre proponeva appello insistendo nella domanda e precisando che il Prefetto non avrebbe accettato la domanda in assenza di consenso del padre.

La Corte d’appello di Firenze, ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 316 c.c., ha accolto l’appello precisando che spetta al Giudice, in caso di contrasto tra i genitori e in assenza del consenso paterno richiesto dal Prefetto, “compiere direttamente la valutazione di merito per ragioni di economia processuale senza quindi nuovamente attendere l’esito amministrativo cui si è già pervenuti e che in assenza di domanda congiunta non potrà che essere il medesimo. Pertanto la Corte ritenendo meramente emulativo e non dirimente il rifiuto opposto dal padre a fronte dei valori di pari dignità dei genitori richiamati dalla Corte Costituzionale e considerato anche il rilievo storico del cognome materno ha autorizzato l’aggiunta del cognome materno a quello paterno ordinando i provvedimenti conseguenti.

Il padre ricorre in cassazione con due motivi:

  • con il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 360 primo comma n. 1 cpc per motivi attinenti alla giurisdizione poichè trattandosi di domanda di modifica del cognome andava rivolta al Prefetto;
  • con il secondo motivo denuncia ex art. 360 primo comma n. 2 e 3 cpc, la violazione delle norme sulla competenza laddove la Corte si è ritenuta competente ex art. 316 c.c. laddove vi era in realtà un problema di giurisdizione.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8369/2025, ha trattato i motivi unitariamente osservando quanto segue.

Anzitutto Il Supremo collegio ha precisato:

  • che l’oggetto del caso in esame non era l’attribuzione del cognome originario (non essendo applicabile l’art. 262 c.c. nella nuova formulazione) ma la modifica dello stesso astrattamente di competenza del Prefetto al quale ci si deve rivolgere presentando apposita motivata istanza;
  • tuttavia essendo sorto contrasto tra i genitori sull’opportunità di presentare tale domanda, diventa competente il Giudice ordinario, ai sensi degli artt. 316 commi 2 e 3 e 337-ter comma 3 c.c., trattandosi di un contrasto che si riferisce alle scelte di maggior rilevanza per il minore;
  • tale valutazione sulla scelta più opportuna, nell’interesse del minore, spetta al Giudice ordinario che deve accertare l’effettivo e concreto interesse del minore all’aggiunta del cognome materno.

La Corte d’appello di Firenze ha quindi, secondo la Cassazione, correttamente ritenuto la propria competenza, ai sensi dell’art. 316 comma 2 c.c., trattandosi di un caso di disaccordo tra i genitori su decisioni di particolare rilevanza per il figlio, ma ha errato laddove ha disposto e ordinato direttamente al Prefetto di modificare il cognome del minore aggiungendo quello materno.

In sostanza il Supremo Collegio ha confermato oltre alla competenza della Corte d’appello anche la scelta operata, dai giudici d’appello, in tema di prevalenza dell’interesse del minore all’aggiunta del cognome materno, tenuto conto dell’immotivato rifiuto paterno e dell’importanza storica del cognome della mamma ma ha censurato la sentenza d’appello laddove ha disposto direttamente la modifica del cognome anziché autorizzare la madre a presentare la domanda al Prefetto.

Il Supremo collegio ha pertanto, per le motivazioni sopra riportate, accolto il ricorso in parte qua, ma, decidendo nel merito ex art. 384 secondo comma c.c., ha autorizzato la madre quale rappresentante ad acta del minore a rivolgere al Prefetto ex art. 89 DPR 396/2000 la domanda di modifica del cognome del figlio minore.

La decisione è sicuramente apprezzabile per la chiarezza espositiva e per la novità della questione ma non potrà che avere un’applicazione limitata ai minori nati tra il 1 gennaio 2007 e il 2 giugno 2022.

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