La rinunzia dell’erede del legatario al legato in sostituzione di legittima, avente ad oggetto il diritto di usufrutto

08 FEBBRAIO 2021

Con la sentenza 27.8.2020, n. 17861, la Corte di cassazione ha affermato che, in caso di legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto il diritto di usufrutto, qualora il legatario muoia prima di averlo accettato, la facoltà di rinunziarvi si trasmette all’erede di quest’ultimo. Ne consegue che, se il legatario (legittimario) era ancora nella condizione di poter rinunciare al legato e così assolvere all’onere richiesto per poter richiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie, nella medesima condizione si troverà il suo erede, divenuto titolare iure hereditatis dell’azione di riduzione. 
IL CASO. Tizia era destinataria, in base al testamento pubblico del coniuge Caio, di un legato in sostituzione di legittima, avente ad oggetto il diritto di usufrutto vitalizio su un terreno compreso nell’eredità. 
Con raccomandata di data 28.2.2005 indirizzata a Sempronio, erede universale di Caio, significava l’intenzione di agire in riduzione delle disposizione testamentarie di Caio, in quanto lesive della sua quota di legittima, pari alla metà del patrimonio del defunto. 
In data 22.7.2007 Tizia moriva lasciando suo unico erede Mevio, il quale, con raccomandata di data 18.3.2008 indirizzata a Sempronio, dichiarava di rinunciare al legato in sostituzione di legittima. 
Mevio, quindi, conveniva in giudizio Sempronio, chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie di Caio. 
Il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda attorea e, conseguentemente, attribuiva a Mevio una quota di comproprietà del terreno caduto in successione. 
La Corte d’appello di Cagliari confermava la sentenza di primo grado. Secondo la Corte di merito, la lettera della legittimaria Tizia di data 28.2.2005 conteneva l’univoca rinuncia al legato in sostituzione di legittima disposto da Caio. Inoltre, la rinuncia era stata poi reiterata con la lettera del 18.3.2008, con cui Mevio aveva formalmente rinunciato al legato in sostituzione di legittima.  
Sempronio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi:
i) violazione degli artt. 551, 649, 553 e ss. c.c. dal momento che, secondo il ricorrente, non solo la dichiarazione fatta in vita da Tizia non avrebbe contenuto un’univoca rinuncia al legato in sostituzione di legittima, non essendo incompatibile con la volontà di trattenere il legato e pretendere la legittima, ma al tempo stesso la dichiarazione successiva fatta da Mevio, sarebbe stata irrilevante, in quanto riferita ad legato avente ad oggetto un diritto (quello di usufrutto) che si era estinto con la morte della legataria; 
ii) violazione  dell’art. 2735 c.c. poiché, secondo il ricorrente, la lettera di rinuncia del 18.3.2008, scritta da Mevio dopo la morte di Tizia, avrebbe costituito confessione stragiudiziale circa l’assenza,  nella lettera in vita della legataria Tizia del 2005, dei requisiti per configurare un’efficace rinuncia al legato sostitutivo. Secondo Sempronio, la Corte d’appello avrebbe dovuto, quindi, assumere come provato che la raccomandata del 28.2.2005 non costituiva rinuncia al legato in sostituzione di legittima, avendo Mevio confessato di avervi rinunciato solo successivamente con lettera del 18.3.2008.  
LA SENTENZA. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo il primo motivo inammissibile e il secondo assorbito dal rigetto del primo. 
Anzitutto, secondo la Corte di cassazione, la Corte di merito non aveva violato i principi di cui agli artt. 551, 649 e 553 c.c. nel ritenere che la rinuncia al legato, per come era espressa, non potesse ingenerare fraintendimenti. 
Inoltre, “l’assunto del ricorrente”, secondo cui la rinuncia al legato sostitutivo fatta dopo la morte di Tizia sarebbe tam quam non esset, “non è giuridicamente corretto”. Secondo gli Ermellini, è vero che “il legato sostitutivo rimane soggetto alla norma generale dell’art. 649 c.c., per cui il legato si acquista immediatamente all’apertura della successione, senza bisogno di accettazione, salva tuttavia la facoltà di rinunciarvi”, ma è altrettanto vero che “in dottrina è comune l’osservazione che il fatto che l’acquisto del legato avvenga automaticamente non vuol dire che l’accettazione sia inutile o irrilevante. Con l’accettazione, infatti, il legatario fa definitivamente proprio il beneficio del legato e ciò si traduce nella definitività giuridica dell’acquisto, che non è più rinunciabile”. Da ciò ne deriva che

se il legatario muore senza avere accettato, la facoltà di rinunziare, quale potere inerente al rapporto successorio in atto non esauritosi con il definitivo conseguimento del legato, passa all’erede”. Pertanto, “se il dante causa era ancora nella condizione di poter rinunciare al legato e assolvere all’onere richiesto per poter domandare la riduzione delle disposizioni testamentarie, nella medesima condizione si troverà il suo erede, divenuto titolare iure hereditatis dell’azione di riduzione”. 

Con riferimento al diritto di usufrutto, la Corte ha osservato che “non si trasmette all’erede il diritto, ma si trasmette comunque la posizione giuridica connessa al legato acquistato ope legis dal legatario, inclusa la facoltà di rinunciare. Pertanto, il rilievo che l’erede del legatario non subentra nel diritto di usufrutto non fornisce argomento per negare che egli non possa compiere la scelta, cui allude l’art. 551 c.c., comma 2, fra rendere definitivo il diritto già acquistato dal proprio dante causa (…) o rinunciarvi, assolvendo all’onere cui è subordinata l’azione di riduzione”.

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