Violazione degli obblighi di assistenza familiare: la prova del dolo incombe sul Pubblico Ministero

IL CASO. Accusato della fattispecie di cui all’art. 570 c.p., un genitore – ristretto in carcere per l’intero periodo in cui si era protratta la suindicata omissione – veniva assolto dal reato a lui ascritto, sia dal Tribunale di Bolzano, che dalla Corte d’Appello di Trento. 

Il giudice di seconde cure argomentava la non rimproverabilità del comportamento oggetto d’addebito, avendo riguardo alla circostanza che l’imputato versasse in condizioni di assoluta ed incolpevole impossibilità di adempiere agli obblighi scaturenti dalla filiazione e dai provvedimenti del giudice civile. Oltre a ciò, nel corso del giudizio di merito, era emerso che l’obbligato, nel suddetto periodo, avesse comunque aiutato economicamente la figlia minore, per quanto gli era stato possibile. 

Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trento, lamentando un’erronea applicazione dei principi di diritto elaborati in sede giurisprudenziale: secondo la Cassazione, infatti, l’inadempimento agli obblighi di cui all’art. 570 c.p. può essere ritenuto incolpevole solamente nella misura in cui si sia verificato in concomitanza con il periodo di detenzione (e conseguente indigenza), e che il soggetto ristretto abbia fatto richiesta, senza successo, all’amministrazione penitenziaria di essere ammesso a svolgere attività lavorativa e non abbia comunque percepito altri redditi. I giudici di merito, a detta del ricorrente, non avrebbero verificato la sussistenza delle summenzionate circostanze.

LA DECISIONE. Nel rigettare il ricorso presentato dalla Procura Generale, il Supremo Consesso coglie l’occasione per precisare la portata del principio in esame, espressione del principio più generale, secondo il quale l’inadempimento degli obblighi di assistenza familiare non costituisce reato solo nel caso in cui l’obbligato versi in una situazione d’indigenza non ascrivibile alla di lui colpa.
I Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza n. 4116/2020 (2 luglio 2019 – 30 gennaio 2020), pongono, dunque, l’accento sulla prova del dolo e delle cause di giustificazione.
A detta della Suprema Corte, infatti, dal principio suddetto non può in alcun modo derivare lo spostamento, in capo all’imputato, dell’onere di provare l’oggettiva ed incolpevole impossibilità di adempiere. Chiosa la Cassazione: “Se così fosse, sarebbero violate le regole di accertamento probatorio che impongono al pubblico ministero di provare il fatto oggetto della imputazione e la sua attribuibilità soggettiva al di là di ogni ragionevole dubbio.

Dunque, è la pubblica accusa a dover provare che il soggetto, pur potendo, non abbia volontariamente adempiuto ovvero si sia posto in condizione di non adempiere.

Diversamente, si addosserebbe all’imputato la prova di un fatto liberatorio strumentale all’esonero di una sorta di presunzione di responsabilità di posizione derivante dal mero fatto dell’inadempimento; se cioè la prova dell’impossibilità incolpevole di adempiere fosse posta a carico dell’imputato si costruirebbe un meccanismo presuntivo per cui, in assenza di prova contraria, l’imputato dovrebbe ritenersi sempre responsabile del reato, persino nei casi in cui questi abbia assolto ad un onere di allegazione puntuale di fatti e di circostanze specifiche ed astrattamente rilevanti.
Un onere di allegazione che tuttavia non può trasmodare in una richiesta di prova diabolica, né può essere inteso in collisione con la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 della Carta costituzionale
”.       

 

 

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