TFR: diritto alla quota e sua esigibilità

di Avv. Barbara Bottecchia

IL CASO. Il Tribunale di Cassino con sentenza n.228 dell’11 novembre del 2024 fa chiarezza su alcuni aspetti relativi ai presupposti e all’esigibilità del diritto alla quota del TFR.

Con ricorso depositato al Tribunale di Cassino la signora AA premesso di essere divorziata dal marito e di essere beneficiaria di assegno divorzile, chiedeva che le fosse riconosciuta la quota del 40% dell’indennità di fine rapporto dell’ex coniuge dalla data di assunzione alla data della sentenza di divorzio in relazione alla durata del matrimonio.

Si costituiva l’ex coniuge opponendosi alla richiesta della ricorrente e chiedendo che la domanda fosse rigettata.

Si dava ingresso all’istruttoria documentale in relazione agli importi del TFR maturato e percepito.

Sulle note sostitutive di udienza la causa veniva rimessa al collegio.

 

LA DECISIONE. Il Tribunale, richiamato il testo della norma che disciplina i presupposti e la quantificazione della somma dovuta a titolo di TFR la quale testualmente recita

Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.

Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennitá totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il matrimonio.”.,

Ha precisato che il diritto alla quota:

  • diviene attuale e quindi azionabile solo quando il trattamento di fine rapporto sia stato percepito dall’ex lavoratore;
  • che esiste solo se chi lo richiede non è passato a nuove nozze;
  • e il richiedente sia beneficiario di assegno divorzile;
  • come riferimento temporale ai fini della quantificazione va precisato che il periodo comprende oltre al matrimonio anche tutta la fase di separazione fino alla sentenza di divorzio (sullo status)

Passando al caso di specie, dalla documentazione presente in atti, risulta percepita dall’ex coniuge esclusivamente una parte dell’indennità dovuta e, solo in relazione a questa parte, la domanda di pagamento richiesta dall’ex moglie, può essere accolta.

Né è stata accolta la domanda, avanzata dalla ricorrente, di ordinare all’ente previdenziale il pagamento diretto a lei della quota, non essendo tale possibilità normativamente prevista né applicabile per analogia con le ipotesi previste per l’assegno di mantenimento; inoltre i presupposti del diritto ad ottenere la quota, come già precisato, vanno accertati con riferimento al momento in cui il diritto diviene esigibile cioè al momento dell’effettiva percezione dell’indennità.

Il Tribunale pertanto accoglieva solo parzialmente la domanda della ricorrente condannando l’ex coniuge al pagamento della sola somma già percepita dal datore di lavoro e dichiarando per il resto la domanda inammissibile.

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