In caso di nuova convivenza stabile dell’ex coniuge non vi è perdita automatica dell’assegno divorzile

01 GIUGNO 2023 | Mantenimento del coniuge

di avv. Chiara Curculescu

IL CASO. Il Tribunale di Venezia, con sentenza emessa in data 17.3.2023, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi rigettando sia la domanda proposta dal ricorrente di porre a carico della convenuta l’obbligo di corrispondergli un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne, sia la domanda della convenuta volta al riconoscimento di un assegno divorzile per sé stessa.

In merito alla richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia maggiorenne, il Tribunale ha rilevato il mancato assolvimento da parte del richiedente dell’onere della prova della condizione di incolpevole non autosufficienza economica della figlia. Infatti, quest’ultima, venticinquenne, aveva da anni concluso il percorso di studi non avendo voluto intraprendere il percorso universitario, e aveva iniziato un periodo di tirocinio formativo. D’altronde, già nella fase presidenziale, non era stato modificato il precedente assetto concordato in sede di separazione consensuale, in base al quale il mantenimento della figlia era stato posto in via esclusiva a carico del padre proprio “in ragione del fumus dell’imputabilità alla figlia del suo stato di non indipendenza economica”.

Il Tribunale di Venezia, sul punto, ha ricordato che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “la maggiore età, tanto più quando è matura (come nel caso di specie), implica l’insussistenza del diritto al mantenimento poiché la capacità di mantenersi e l’attitudine al lavoro sussistono sempre dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente seguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro”.

Riguardo alla domanda di riconoscimento di un assegno divorzile a carico del marito, quest’ultimo si è opposto allegando anzitutto la sussistenza di una stabile relazione della moglie con un nuovo compagno, con il quale – così come risultante dalla relazione investigativa prodotta – la stessa conviveva. La moglie stessa, inoltre, aveva espressamente ammesso la relazione con il compagno, seppur rilevando (ma dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni) che la convivenza si era nel frattempo conclusa.

Ebbene, a fronte dell’instaurazione di un nuovo progetto di vita da parte della moglie, il Tribunale di Venezia ha ribadito come sia escluso ogni automatismo diretto alla perdita dell’assegno divorzile, così come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 32918/2021.

Infatti, “qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa”, ma deve essere il coniuge richiedente a dare prova “del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge”.

Nel caso preso in considerazione, ciò che la moglie convenuta non è riuscita a dimostrare è proprio la sussistenza dei presupposti per l’ottenimento di un assegno divorzile in funzione compensativa. In particolare non è stato provato che la signora, priva di un titolo di studio o di una qualifica professionale al momento del matrimonio, abbia sacrificato la propria carriera o le proprie aspirazioni professionali per dedicarsi alla famiglia. Per precisione, inoltre, il Tribunale non ha ritenuto sussistere nemmeno i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione assistenziale poiché, dall’istruttoria svolta, è emersa la presenza di mezzi adeguati “per provvedere in modo autonomo e dignitoso al proprio sostentamento”.

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