Nipote malato: quando i nonni devono contribuire al suo mantenimento?

Con l’ordinanza n. 14951/2020, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui gli ascendenti hanno l’obbligo di contribuire al mantenimento dei nipoti, fornendo ai genitori i mezzi economici necessari, qualora quest’ultimi non siano nelle condizioni di far fronte alle esigenze dei minori.

Nel caso esaminato, la Corte d’appello di Perugia aveva confermato la sentenza del Tribunale di Perugia, con cui l’ascendente paterno di un minore disabile era stato condannato al pagamento di un assegno di € 130,00 mensili quale contributo al mantenimento del nipote, da versare alla madre.

Il nonno paterno aveva proposto ricorso alla Corte Suprema, assumendo che la madre non aveva dimostrato lo stato di bisogno, né la sua incapacità a provvedere da sola ai bisogni del figlio, considerata la sua stabile occupazione e la convivenza presso l’abitazione dei propri genitori, e sostenendo inoltre, che anche il padre del minore lavorasse stabilmente.

La Corte, ha rigettato il ricorso e, richiamandosi ad un consolidato orientamento (Cass.n.10419/2018), ha in primo luogo precisato che “l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art.148 c.c. spetta primariamente ed integralmente ai loro genitori sicchè, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro”.

Di conseguenza

“l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - è infatti subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello primario dei genitori, non essendo appunto consentito rivolgersi agli ascendenti solo perché uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l’altro genitore sia in grado di mantenere la prole”.

Nel caso in esame la sentenza della Corte territoriale aveva correttamente applicato tale orientamento, perchè la madre aveva dimostrato che con il proprio modesto stipendio non era in grado di far fronte alle esigenze del figlio, malato e bisognoso di terapie riabilitative, nonostante il sostegno economico dei propri genitori, con i quali coabitava, e inoltre, aveva documentato l’impossibilità di riscuotere il mantenimento da parte del padre che nel corso degli anni si era sempre sottratto al suo dovere di contribuire al  mantenimento del figlio.

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