La Corte di Cassazione riconosce al genitore collocatario il diritto di percepire integralmente l’assegno unico universale

IL CASO. Il Tribunale di Lanciano, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Tizio e Caia, disponeva l’affidamento condiviso di Sempronio con suo collocamento presso la madre, cui veniva altresì assegnata la casa coniugale, un contributo paterno al mantenimento del predetto minore e della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente Mevia pari a complessivi euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili in favore di Caia, nonché l’attribuzione in via esclusiva a quest’ultima dell’assegno unico universale. 

La Corte d’Appello, a parziale accoglimento dell’appello proposto da Tizio, fissava in euro 100,00 mensili l’assegno divorzile a suo carico, confermando per il resto l’impugnata sentenza. In particolare, riteneva infondato il motivo riguardante l’assegnazione in via esclusiva dell’assegno unico universale all’ex moglie, in quanto “occorreva tener conto che si trattava di misura a sostegno della genitorialità disposta nell’interesse del minore, fatto che pertanto induceva a riconoscere la spettanza di tale misura al genitore unico collocatario, in modo che potesse direttamente assolvere in modo più adeguato alle esigenze del minore”. 

Avverso tale sentenza Tizio ricorreva per cassazione, in base a tre motivi. 

In particolare, con il terzo motivo denunciava violazione dell’art. 6, comma 4 del D.Lgs. 230/2021 per aver la Corte d’Appello accolto la domanda di Caia di percepire integralmente l’assegno unico in mancanza di accordo tra i genitori. Secondo il ricorrente, infatti, “l’assegno unico universale, salvo diverso accordo tra genitori, spetta al 50% ai genitori esercenti la potestà genitoriale, anche separati o divorziati, e solo in caso di affidamento esclusivo [e non già, quindi, in caso di mero collocamento prevalente del figlio, n.d.r.] spetterebbe al solo genitore affidatario; l’attribuzione esclusiva ad un solo genitore in caso di affidamento condiviso, come nel caso di specie, non sarebbe prevista dalla legge”. 

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4672/2025, tra l’altro, ha pronunciato l’infondatezza del terzo motivo.

A tal fine ha richiamato la normativa in tema di assegno unico universale, secondo l’interpretazione della stessa elaborata direttamente dall’Inps: - l’art. 6, comma 4 del D.Lgs. 230/2021, in base al quale “L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”; - l’art. 2, comma 1 del medesimo decreto legislativo, che riconosce l’assegno ai nuclei familiari con figli; - l’art. 5, comma 4 del medesimo decreto legislativo, laddove viene precisato che “per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi”; - la Circolare dell’Inps n. 23/22, in base alla quale

qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l’assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l’assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all’assegno di mantenimento”.

La Corte di Cassazione ha ritenuto condivisibile l’interpretazione della predetta normativa fornita dalla Circolare INPS 23/22, in quanto “conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa”.

Infatti, la norma, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza di accordo tra i genitori, l’assegno vada attribuito al genitore affidatario, da un lato contempla “una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l’immediato pagamento dell’assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all’Inps”. 

Dall’altro, tale norma non può essere riferita al solo caso in cui venga disposto un affidamento esclusivo,

ben potendo il giudice attribuire integralmente l’assegno unico al genitore collocatario del minore nell’ambito di un affidamento condiviso, “trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”. 

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse esente da censure, in quanto “risponde del tutto alle citate finalità dell’assegno unico, con la precisazione che l’attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell’ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l’utilizzo dell’intera somma nell’esclusivo interesse della prole” (in altri termini, le somme corrisposte dall’Inps a titolo di assegno unico sarebbero soggette ad un “vincolo di utilizzazione” nell’interesse dei figli), fermo restando il diritto del genitore che non percepisce tale misura “a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell’interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale”.

La Corte di Cassazione ha, quindi, rigettato il ricorso, compensando tuttavia tra le parti le spese del giudizio di legittimità, “tenuto conto della novità della questione sottesa al terzo motivo”. 

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