La Cassazione ribadisce le regole per il mantenimento del “figlio neomaggiorenne” e del “figlio adulto”

di Avv. Valentina Alberioli

IL CASO. Il Tribunale di Pordenone, nell’ambito del procedimento di modifica delle condizioni del divorzio attivato da Tizio, revocava l’obbligo di quest’ultimo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne Caia e l’assegnazione all’ex coniuge Mevia dell’ex casa familiare, ravvisando l’intervenuta autosufficienza economica della ragazza.

La Corte d’Appello di Trieste, in accoglimento del reclamo promosso da Mevia, riteneva, invece, che il recente avvio del percorso universitario e lo svolgimento di lavori saltuari e precari costituissero elementi insufficienti a far ritenere fondata la richiesta del padre, tenuto conto che comunque la figlia aveva intrapreso e proseguito con una certa regolarità il suo percorso di studi. Ciò a fortiori in considerazione dell’età di Caia, “che non era certo elevata rispetto alle consuetudini sociali, ai fini dell’obbligo di trovarsi una sistemazione”.

Inoltre, l’inizio del ciclo universitario di studi avvenuto non subito dopo il termine delle scuole superiori “non costituiva necessariamente indice di un atteggiamento neghittoso verso le proprie responsabilità di giovane adulta, potendo essere dovuto a fattori molteplici e a difficoltà diverse anche di ordine psicologico”.

La Corte d’Appello triestina disponeva, quindi, che Tizio tornasse a provvedere al versamento di un contributo al mantenimento della figlia di euro 400 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie, confermando l’assegnazione della casa coniugale alla reclamante.

Avverso tale decisione Tizio proponeva ricorso per cassazione, in base a quattro motivi.  

Con il primo motivo denunciava la nullità del provvedimento impugnato o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., a causa dell’errata e/o falsa applicazione e/o violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e della conseguente inversione dell’onere probatorio incombente sulle parti. In particolare, secondo Tizio la Corte d’Appello di Trieste, nel ritenere che egli non avesse fornito adeguata prova della raggiunta autosufficienza economica della figlia maggiorenne, non aveva fatto corretta applicazione del principio secondo cui, “nel caso si controverta sul permanere in capo al genitore dell’obbligo al mantenimento della prole ormai maggiorenne, è sul soggetto beneficiario che grava l’onere di provare la mancanza di indipendenza economica, che costituisce la precondizione del diritto preteso, e l’impegno profuso nella cura della propria preparazione tecnica o professionale, nonché nella ricerca di un’occupazione lavorativa”.

Con il secondo motivo Tizio lamentava, poi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 148, 315-bis, 316-bis, 337-septies e 2967 c.c., 115 e 116 c.p.c.: la Corte d’Appello di Trieste, nel ritenere che l’età di Caia ed il tardivo inizio di un percorso universitario non fossero elementi idonei a provare il venir meno del diritto al mantenimento - vieppiù alla luce delle consuetudini sociali attualmente in voga, che vedono innalzata l’età in cui un figlio deve ritenersi obbligato a trovarsi una sistemazione -, non aveva considerato i principi di autoresponsabilità e della funzione educativa del mantenimento, in applicazione dei quali “il permanere del diritto al mantenimento doveva essere negato a fronte dell’iscrizione a un corso di studi ultraliceale all’età di ventiquattro anni, cinque anni dopo la conclusione ordinaria della scuola secondaria di secondo grado, senza che risultassero dimostrate le ragioni di questa tardiva scelta e la coerenza del percorso di studi intrapreso rispetto alle aspirazioni ed alle attitudini di una giovane che, conclusi gli studi superiori, ‘è apparsa a lungo indugiare nell’incertezza, senza spendersi né per ultimare un percorso formativo lineare né per reperire un’occupazione lavorativa stabile’”.

Con il terzo motivo il ricorrente prospettava, poi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., un difetto di motivazione a causa di un errore nella valutazione del compendio probatorio: la Corte d’Appello di Trieste, nel valutare la condizione soggettiva della giovane, aveva fatto ricorso al fatto notorio, ai sensi dell’art. 115, comma 2, c.p.c., dando però un’interpretazione errata a tale concetto, che avrebbe dovuto essere inteso in senso rigoroso, ovvero come fatto acquisito dalla collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. Nel caso di specie, secondo Tizio la circostanza secondo la quale nell’attuale società si ritiene che una persona a venticinque anni non sia obbligata a trovarsi un lavoro (e abbia quindi diritto di essere mantenuta dai genitori) non costituiva fatto notorio, in quanto un simile assunto non corrisponderebbe alla realtà nell’attuale società.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24731 del 2024, è tornata a pronunciarsi in merito ai presupposti per il mantenimento del figlio maggiorenne e al relativo onus probandi a pochissimi giorni dalla precedente ordinanza n. 24391 del 2024 (https://www.avvocatipersonefamiglie.it/notizie/mantenimento-dei-figli-minorenni-e-maggiorenni/la-cassazione-detta-le-regole-per-il-mantenimento-del-%E2%80%9Cfiglio-neomaggiorenne%E2%80%9D-e-del-%E2%80%9Cfiglio-adulto%E2%80%9D/).

Già nell’incipit della motivazione ha precisato che “è senza dubbio errata l'affermazione da cui muove la corte di merito, laddove ha sostenuto che l’onere della prova dell’autosufficienza dei figli spetta al genitore”, in quanto la giurisprudenza della Corte “è ormai uniforme nell’affermare il principio di diritto secondo cui l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente(cfr., ex plurimis, Cass. 26875/2023).

Quest’ultimo deve, infatti, provare “la circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza,

se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il ‘figlio adulto’, in ragione del principio dell’autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un’autonoma collocazione lavorativa

(cfr., ex plurimis, Cass. 26875/2023; cfr. altresì Cass. 29264/2022, Cass. 37366/2021, Cass. 17380/2020, Cass. 17183/2020), tenuto conto delle “scelte di vita fino a quel momento operate e [dell’] impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa”.

Incombe sul giudice l’obbligo di effettuare una valutazione caso per caso, sulla base dei suddetti principi, senza che vi sia possibilità per lo stesso di “fare ricorso a considerazioni di carattere generale (quali le consuetudini esistenti nella nostra società ai fini dell'obbligo di ‘trovarsi una sistemazione’) che facciano riferimento al criterio dell'id quod plerumque accidit piuttosto che verificare se, nel caso concreto, la presunzione di idoneità al reddito al raggiungimento della maggiore età sia superata dalla prova del ricorrere di condizioni che integrino il diritto al mantenimento ulteriore”.

Nel caso di specie, ad avviso del Giudice di legittimità la Corte d’Appello triestina ha operato una “inesatta ripartizione dell’onere probatorio”, ritenendo erroneamente che gli elementi presuntivi addotti da Tizio (id est: età della figlia, inizio del percorso universitario solo nel 2022 e svolgimento di lavori saltuari e precari) non fossero idonei a far ritenere fondata la sua tesi.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Tizio, rinviando alla Corte d’Appello di Trieste per un nuovo esame della causa in conformità ai suddetti principi.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli