Violenza assistita: configurabile l’aggravante anche se il minore non assiste abitualmente alle condotte maltrattanti

24 DICEMBRE 2022 | Maltrattamenti in famiglia

di avv. Anna Silvia Zanini

La Suprema Corte (Cassazione penale sez. VI) con la sentenza n. 40045 del 29 settembre 2022, si è pronunciata in ordine all’applicabilità dell’aggravante del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all’art. 572 co. 2 c.p., nel caso in cui gli atti di violenza posti in essere alla presenza del minore non rivestano il carattere dell'abitualità.

Risulta opportuno premettere che, sino al 2013, l’art. 572 al comma secondo prevedeva la circostanza aggravante nel caso di condotta commessa in danno di persona minore degli anni quattordici. Il predetto comma è stato abrogatao dal D.L. n. 93/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2013 che, contestualmente, ha introdotto l'art. 61 c.p. n. 11-quinquies che prevede la circostanza aggravante comune nel caso di condotta commessa in presenza o in danno di un minore degli anni diciotto in relazione, tra gli altri, al delitto di cui all’art. 572 c.p.

La norma in esame è stata nuovamente modifica dal cd. Codice Rosso, legge n. 69/2019, che, allo scopo di prevenire e contrastare il verificarsi di episodi di violenza domestica, ha inasprito il quadro sanzionatorio della fattispecie base di cui al comma 1 ed ha introdotto, al comma 2, la previsione di una circostanza aggravante, non più comune, ma ad effetto speciale.

Alla luce delle predette modifiche, e per quanto in questa sede interessa, il comma 2 dell’art. 572 c.p. prevede l'aumento della pena fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore. Con la medesima legge è stato, inoltre, espunto dall'art. 61, n. 11-quinquies, c.p. il riferimento all'art. 572 c.p., cosicché dall'entrata in vigore della L. n. 69 del 2019, allorché la condotta di maltrattamenti sia stata commessa in presenza o in danno di un minore, l'unica circostanza applicabile è quella prevista dall'art. 572 comma 2.

La Suprema Corte si era già pronunciata in relazione all'aggravante comune di cui all'art. 61, n. 11-quinquies c.p., affermando che, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che il minore assista anche ad uno dei fatti che costituiscono la condotta di reato, non essendo necessario che gli atti di violenza posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere dell'abitualità (Si veda ex plurimis Cass. Pen. Sez. 6, n. 8323 del 09/02/2021).

Con la sentenza in esame, n. 40045/2022, la Corte di Cassazione ha affermato come le medesime considerazioni debbano essere estese all'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 572 c.p. in quanto strutturalmente sovrapponibile all'ipotesi prima prevista dall'art. 61 n. 11-quinquies c.p.

La Suprema Corte ha, infatti, messo in rilievo la distinzione tra la struttura abituale della fattispecie incriminatrice e la struttura della circostanza aggravante per la cui sussistenza, dunque, è sufficiente che anche una sola condotta sia stata commessa in presenza del minore.

La Corte ha dunque concluso pronunciando il principio di diritto secondo il quale, ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui al comma 2 dell'art. 572 c.p.non è necessario che il minore assista abitualmente alla commissione delle condotte vessatorie, essendo, a tal fine, sufficiente che il minore degli anni diciotto percepisca anche una sola delle condotte rilevanti ai fini della commissione del reato, e ciò anche quando la sua presenza non sia visibile all'autore di questo, sempre che l'agente, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza”.

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