Per la cassazione la sottrazione di minore non rientra nelle condotte maltrattanti

12 SETTEMBRE 2022 | Maltrattamenti in famiglia

di avv. Anna Silvia Zanini

La Suprema Corte (Cassazione penale sez. VI, 03/05/2022 n.21634) si è pronunciata in merito al rapporto tra il reato di sottrazione e trattenimento del minore all’estero, di cui all’art. 574-bis c.p., e il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi previsto e punito dall’art. 572 c.p.

IL CASO

La madre di 2 minori veniva condannata in primo e secondo grado per i reati di maltrattamenti (per avere costretto una delle figlie, da agosto del 2017, a disegnare se stessa ed il padre in atteggiamenti sessuali, ripetendole ossessivamente che il padre e la nonna paterna compivano su di lei atti sessuali, istruendola sulla narrazione di atti sessuali da riferire alla Polizia Giudiziaria e ai consulenti, così da cagionarle una sindrome da alienazione parentale e alterando il suo normale sviluppo della sfera emotiva e sessuale); di calunnia (per aver incolpato falsamente il padre della bambina di reati sessuali in danno di quest’ultima richiedendo all’ospedale di visitare la figlia in ordine a presunti abusi sessuali ed istruito la piccola a riferire fatti sessuali nel corso di sommarie informazioni testimoniali alla Polizia); nonché del reato di cui all’art. 574 bis c.p. (per avere sottratto da ottobre 2018 le due figlie al padre, unico esercente la responsabilità genitoriale, conduncendole all’estero contro la volontà di questi).

La madre proponeva ricorso per Cassazione lamentando che la Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto che la sottrazione delle minori ed il loro trattenimento all'estero costituisse, oltre al reato previsto autonomamente dall’art. 574 bis c.p., anche una condotta di maltrattamento.

La ricorrente deduceva che non erano stato accertato quali conseguenze avesse avuto sulle minori tale condotta che, contestata sino ad ottobre 2019, comportava ratio temporis l’applicazione della nuova e più severa cornice sanzionatoria introdotta per il reato di maltrattamenti dalla legge n. 69 del 2019 (Codice Rosso).

La Suprema Corte, accogliendo il motivo presentato dall’imputata, rilevava come nel caso in questione si profilasse la violazione del principio cardine del nostro ordinamento del ne bis in idem sostanziale, il quale vieta che un medesimo fatto storico possa essere giuridicamente imputato due volte alla medesima persona.

Il reato di maltrattamenti in famiglia può concorrere con quello di cui all'art. 574-bis c.p., in quanto quest'ultimo reato, quandanche riguardi il medesimo minore, viene ad incriminare le specifiche condotte tipizzate di "abductio" e di trattenimento del minore al di fuori del territorio dello Stato, che determinino un impedimento all'esercizio della responsabilità genitoriale e costituiscano al contempo una preclusione per il figlio di mantenere la comunanza di vita con i genitori.

Il reato di cui all'art. 574-bis c.p. ha, infatti, natura plurioffensiva, in quanto lede sia le prerogative di colui che esercita sul minore la responsabilità genitoriale (il genitore o il tutore) sia (attraverso l'impedimento delle relazioni del minore con quest'ultimo e il suo allontanamento dall'ambiente di abituale dimora) il diritto del minore stesso a vivere nel suo habitat naturale.

La sottrazione di minore, afferma la Corte di legittimità, non costituisce di per sé un’ulteriore offesa rilevante ai fini della configurazione del reato di maltrattamenti contro familiari.

La Suprema Corte ha dunque parzialmente accolto il ricorso della madre affermando che la condotta di sottrazione e trattenimento del minore all’estero non costituisce di per sé, per il principio del ne bis in idem sostanziale, un'ulteriore offesa rilevante ai fini dell'articolo 572 del codice penale.

La sentenza impugnata, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, dovrà essere oggetto di nuovo giudizio.

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