In Italia la conflittualità genitoriale vince ancora sulla violenza domestica: Affaire Scuderoni c. Italie - la CEDU condanna l’Italia per violazione degli articoli 3 e 8

24 NOVEMBRE 2025 | Maltrattamenti in famiglia

di Avv. Monica Mocellin

Con ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, una donna denunciava lo Stato italiano per non essere stata protetta dalle violenze domestiche del suo ex compagno che, dopo indagini penali inefficaci e lente – durate 4 anni – era stato assolto.

I fatti venivano derubricati dai giudici italiani a mera conflittualità genitoriale (le condotte dell’uomo considerate “dispetti”), per cui non veniva disposto alcun ordine di protezione a tutela della donna e del figlio, e veniva omessa una corretta valutazione del rischio.

La donna aveva denunciato episodi continui di violenza psicologica e fisica: minacce, denigrazioni, isolamento nella casa, privazione del sonno, sottrazione del minore, pedinamenti e controlli digitali.

Vi era stata anche un’aggressione fisica grave, documentata da referti medici (trauma cervicale e scapolare), ma ogni denuncia era risultata vana.

In data 23 settembre 2025, la Corte ha accolto il ricorso Scuderoni e condannato l’Italia per violazione degli articoli 3 e 8 CEDU, confermando un orientamento già presente in Landi c. Italia, De Giorgi, Kurt c. Austria - ma qui più esplicito - sulla responsabilità sistemica dei giudici italiani nella banalizzazione della violenza domestica.

La sentenza Scuderoni contro Italia riconduce la violenza domestica nell’ambito degli obblighi positivi dello Stato ai sensi degli articoli 3 e 8 CEDU.

La Corte ribadisce che la tutela dei diritti fondamentali non si esaurisce nella previsione astratta di strumenti repressivi, ma richiede un intervento effettivo, tempestivo e proattivo delle autorità competenti.

Nel caso di specie, pur in presenza di ripetute denunce, referti medici, testimonianze e indicatori chiari di un rischio reale e imminente per l’incolumità fisica e psicologica della vittima e del minore, le autorità italiane hanno mantenuto un approccio attendista, privo della particolare diligenza che la violenza domestica impone.

Nonostante la legislazione interna sia conforme agli standard della Convenzione di Istanbul, la sua applicazione concreta è risultata inadeguata.

In particolare la Corte osserva che, quando la ricorrente ha adito le giurisdizioni civili per ottenere un’ordinanza di protezione, la domanda è stata respinta sul presupposto che la sua versione e quella dell’ex marito differivano in merito alla natura delle violenze denunciate e che era pendente una procedura relativa alla custodia del figlio e all’assegnazione dell’uso dell’abitazione familiare.

Sottolineano i giudici di Strasburgo che il tribunale adito dalla ricorrente aveva sottovalutato la situazione, rifiutando la misura di protezione richiesta, ritenendo che si trattasse di una “situazione tipica di un conflitto all’interno di una coppia in fase di separazione”.

Inoltre, le autorità non avevano dimostrato la particolare diligenza richiesta – che avrebbe imposto una reazione immediata – dalle denunce di violenza domestica formulate dalla ricorrente.

La Corte nota che risulta dall’ultimo rapporto GREVIO sull’Italia che le violenze contro donne e bambini tendono frequentemente a intensificarsi a seguito di una separazione.

Le modalità di determinazione dei diritti di visita e di soggiorno costituiscono uno strumento ricorrente per perpetuare violenze sia fisiche che psicologiche. Esse sono, infatti, regolarmente strumentalizzate allo scopo di esercitare un controllo persistente sull’ex coniuge, con l’effetto di trasformare i contatti tra i due genitori in una forma di violenza post-separazione.

Nel caso di specie, appare che le autorità competenti non abbiano sufficientemente preso in considerazione questo elemento, che la ricorrente aveva invece espressamente menzionato più volte in tutti i suoi ricorsi e denunce.

La Corte, quindi, condivide le preoccupazioni del GREVIO riguardo all’esistenza di una pratica giudiziaria molto diffusa che consiste nell’escludere sistematicamente il carattere abituale di un comportamento violento ripetuto – riclassificando le violenze come un “conflitto coniugale” – quando questo comportamento si concentra in un breve periodo, quando i fatti si verificano alla fine di una relazione – magari senza precedenti denunce – oppure quando la vittima ha mostrato una resistenza attiva.

La Corte, inoltre, ricorda che il GREVIO ha evidenziato, nel trattamento giudiziario delle violenze coniugali, una persistenza di stereotipi dannosi, situazione che si traduce in particolare in una tendenza sistematica a:

  • ridurre le violenze all’interno della coppia a semplici “conflitti” e, così facendo, a considerare a priori entrambe le parti responsabili della violenza, “…ignorando il differenziale di potere generato dalla violenza stessa”
  • aderire a rappresentazioni stereotipate che presentano le relazioni intime come necessariamente “…strutturate attorno a rapporti di sopraffazione/sottomissione…”
  • presumere automaticamente che la vittima, se è all’inizio della separazione, cerchi vendetta, risarcimento oppure di punire il partner
  • escludere o riconoscere la violenza in base alla capacità o meno di sopportazione, di “tolleranza”, da parte della donna

La Corte osserva che tutte le constatazioni sopra citate valgono per il caso in esame: con il loro approccio, le autorità italiane, in particolare i tribunali, hanno ignorato la dinamica complessa della violenza domestica.

In conclusione, il mancato riconoscimento della gravità dei fatti, l’assenza di misure protettive adeguate e la banalizzazione del rischio hanno determinato la violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione, in quanto lo Stato non ha garantito né la protezione della vittima né il rispetto della sua vita privata e familiare.

 

 

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