Omessa trascrizione di matrimonio concordatario: per la Cassazione il coniuge, legittimamente, può rifiutarne la trascrizione tardiva e pertanto non rispondere degli asseriti danni

di Avv. Barbara Bottecchia

IL CASO. La vicenda riguarda il matrimonio di due coniugi siciliani, che si erano regolarmente sposati in chiesa con rito concordatario nel 2009. Solo l’anno successivo, al momento della richiesta di separazione, la moglie si accorge che il sacerdote celebrante aveva omesso la trascrizione del matrimonio concordatario, non avendo inviato all’ufficiale dello Stato civile la relativa richiesta.

La moglie, decisa ad ottenere la separazione, chiede al marito di provvedere congiuntamente alla trascrizione tardiva dell’atto di matrimonio; il marito nega il proprio consenso ed ella pertanto, nel 2011, conviene in giudizio, innanzi al Tribunale di Messina, il marito, il sacerdote e la Curia chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali, dalla stessa subiti a causa della mancata trascrizione del matrimonio.

Il Tribunale di Messina prima e la Corte d’Appello successivamente adita, respingono la domanda della moglie rilevando:

in primis che l’attrice avrebbe potuto utilizzare lo strumento previsto dalla normativa vigente; infatti l’art. 95 del DPR 3 novembre 2000 n.396 permette al coniuge di chiedere l’accertamento dell’effettiva celebrazione e del possesso dello stato coniugale, in modo da poter ottenere la trascrizione tardiva con effetto ex tunc;

in secondo luogo che il rifiuto del marito di aderire alla domanda di trascrizione tardiva non può essere considerato illecito o contra jus e pertanto non può essere fonte di responsabilità, seppur moralmente discutibile.

La Corte d’Appello precisa, altresì, che il ripensamento al consenso alla trascrizione e pertanto la decisione di dare valore civile al matrimonio religioso rientra nel diritto di autodeterminarsi liberamente rispetto ad una scelta personalissima sulla quale si può cambiare idea, alla luce della modifica intervenuta nel 1985 al Concordato in tema di trascrizione tardiva, che ora sembra subordinata al consenso di entrambi i nubendi; ciò a differenza della disciplina previgente che da tale consenso invece prescindeva.

Con riferimento alla richiesta di condanna del celebrante la Corte conferma quanto già stabilito dal Tribunale e cioè che la mancata trascrizione non costituisce causa immediata e diretta del danno lamentato che peraltro non risulta provato.

La moglie ricorreva per Cassazione con due motivi.

LA DECISIONE. Il Supremo collegio ritiene inammissibili entrambi i motivi ma li analizza comunque per dichiararne anche l’infondatezza, sull’assunto che in ambito di trascrizione tardiva del matrimonio concordatario, ai sensi dell’art. 8 comma 1, sesto periodo, della legge 25 marzo 1985 n.121, il consenso di ambedue i nubendi costituisce condizione necessaria per la trascrizione successiva dell’atto, non potendo più presumersi sulla base del solo consenso originario alla celebrazione.

Con la conseguenza che il rifiuto di uno dei coniugi di prestare detto consenso non integra condotta illecita ai sensi dell’art.2043 c.c. né può essere ricondotto, neppure in via analogica, alla promessa di matrimonio ex art. 81 c.c., trattandosi di esercizio legittimo del diritto all‘autodeterminazione in un atto personalissimo.

Inoltre, la mancata trascrizione non è di per sé fonte di danno risarcibile, ove non sia fornita prova concreta del pregiudizio subito.

Il Supremo Collegio dichiara pertanto inammissibile il ricorso con decisione dell’8 luglio 2025 depositata il 2 settembre, ben 14 anni dopo l’inizio della vicenda processuale, ribadendo che non c’è obbligo giuridico al consenso per la mancata trascrizione, e che difetta la prova del danno anche sotto il profilo della richiesta di condanna del celebrante che omise la trasmissione degli atti all’Ufficiale dello Stato civile.

La decisione, che si articola tra il diritto civile e quello canonico, lascia alquanto perplessi quantomeno sotto quattro diversi profili:

  • il matrimonio era stato celebrato secondo il rito concordatario e i coniugi avevano espressamente dichiarato la loro volontà che lo stesso avesse anche effetti civili: per omissione del celebrante ciò non è avvenuto; perché non riconoscere l’errore e condannare quantomeno il celebrante ad un simbolico risarcimento?
  • non viene affrontato il problema sotto il profilo di quello che sarebbe potuto succedere se ci fossero stati figli o se la moglie o il marito fossero deceduti per il profilo successorio;
  • difficile non vedere una lesione delle legittime aspettative del coniuge che aveva prestato il consenso ad un matrimonio non semplicemente canonico ma concordatario;
  • non sembra bastare una diversa disciplina della trascrizione tardiva a mutare la natura del matrimonio concordatario, che è tale proprio perché se ne vuole la trascrizione per ottenere gli effetti civili: quello che si vuole all’atto della celebrazione è un matrimonio concordatario non semplicemente canonico o sacramentale.

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