Oltre alla quota di TFR l’ex coniuge ha diritto a percepire anche la quota di incentivo alle dimissioni anticipate?

30 GIUGNO 2023 | Separazione e divorzio

di avv. Gabriella Dal Molin

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1204 dell'8 maggio 2023, ha rimesso gli atti al Primo Presidente in relazione all’applicabilità della norma di cui all'art. 12 bis della l.n. 898/1970 alle somme erogate al dipendente quale incentivo per le sue dimissioni anticipate.

L'ex moglie, titolare di assegno divorzile, adiva il Tribunale di Milano chiedendo la corresponsione, in suo favore, della quota 40% di tutte le somme percepite dall'ex marito al momento delle dimissioni anticipate dall'azienda presso la quale lavorava come dirigente.

Il Tribunale accoglieva in parte la domanda attorea e condannava l'ex marito a corrispondere alla donna la quota 40% del solo TFR: riteneva infatti che l'incentivo alle dimissioni anticipate avesse carattere "sostanzialmente risarcitorio" e quindi spettasse integralmente al dipendente.

La Corte d'Appello di Milano, investita della questione a seguito di impugnazione della ex moglie, confermava la sentenza di primo grado e sottolineava che "...pur a negare la natura risarcitoria affermata dal Tribunale ... il cosiddetto incentivo all'esodo, benché avente natura retributiva, fuoriusciva senz'altro dall'alveo del trattamento di fine rapporto...": infatti non si trattava di retribuzioni maturate in costanza di matrimonio, bensì emolumenti corrisposti anticipatamente al lavoratore "...che aveva perduto la sua occupazione in attesa che ne reperisse un'altra..." (cfr. sentenza 4725/2019).

Avverso tale sentenza la donna proponeva ricorso per Cassazione sulla base di due motivi; l'ex marito depositava ricorso incidentale.

Con il primo motivo la ricorrente principale denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 bis della legge 898/1970, anche in combinato disposto con gli artt. 2 e 29 della Costituzione, con il secondo motivo veniva rilevata la violazione e falsa applicazione della medesima norma anche in combinato disposto con gli artt. 17 e 19 del T.U.I.R..

La Suprema Corte, poiché con riferimento al primo motivo del ricorso principale accertava l'esistenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali, ha rimesso gli atti al Primo Presidente.

Nello specifico la Corte di legittimità in alcune pronunce ha affermato che in caso di divorzio sono soggette alla disciplina di cui all'art. 12 bis "...le somme corrisposte dal datore di lavoro come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (cd. incentivi all'esodo), atteso che ... costituiscono reddito di lavoro dipendente, essendo predeterminate al fine di sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto (cfr. Cass. Civ. 12.07.2016 n.14171; cass. Civ. 17.12.2003 n. 19309)...".

Nello stesso solco esegetico la Cassazione ha affermato che le somme erogate al dipendente a titolo di incentivo per le dimissioni anticipate, costituiscono redditi da lavoro dipendente, assoggettati a tassazione separata ex D.P.R. n. 917 del 1986 art. 16, 1 comma, lettera a), volti "...a sollecitare e remunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto...".

In altra pronuncia, per la verità meno recente, la Corte di legittimità ha ritenuto che la quota di TFR spettante al coniuge titolare di assegno divorzile ai sensi dell'art. 12 bis "...riguarda unicamente quell'indennità (comunque denominata) che, maturando alla cessazione del rapporto di lavoro, è determinata in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell'entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; non spetta pertanto al coniuge divorziato una parte di altri eventuali importi erogati, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma ad altro titolo (nella specie a titolo di incentivo all'anticipato collocamento in quiescenza) (cfr. Cass. Civ. 17.04.1997 n. 3294)...".

In tale contesto, sono stati rimessi gli atti al Primo Presidente della Corte perché disponga "... -se reputa - che questo medesimo Giudice di legittimità pronunci a sezioni unite in ordine al presente ricorso..."

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