Maternal preference e valutazione in concreto del best interest della prole nell’ordinanza n. 6078/2026 della Corte di Cassazione

di Avv. Valentina Alberioli

IL CASO. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Parma in data 27.03.2024 Sempronia chiedeva la separazione (e il successivo divorzio) dal marito Tizio, alle seguenti condizioni: affidamento condiviso dei figli gemelli minori Caio e Mevio, con loro collocamento prevalente presso di sé; assegnazione della casa familiare; assegno di mantenimento personale di euro 400,00 mensili; contributo paterno al mantenimento della prole di euro 900,00 mensili (id est euro 450,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.

Si costituiva in giudizio Tizio, chiedendo l’addebito della separazione alla moglie, l’affidamento condiviso dei figli “con tempi di permanenza paritari” e loro residenza presso l’abitazione familiare, da assegnarsi in suo favore in quanto di sua proprietà.

Con ordinanza in data 8.07.2024 il Giudice adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell’art.473-bis 22, primo comma c.p.c., disponendo l’affidamento condiviso dei gemellini ad entrambi i genitori, con loro residenza presso la casa familiare e “tempi paritari di frequentazione” (precisamente, a settimane alterne, dal lunedì alla domenica, con il padre presso la casa familiare e con la madre presso l’abitazione della nonna materna); poneva a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie, riconosceva l’assegno unico per intero in favore di Sempronia ed incaricava il Servizio Sociale competente per territorio di sottoporre ad osservazione il nucleo familiare.

Con ricorso depositato in data 18.07.2024, Sempronia impugnava detta ordinanza avanti alla Corte d’Appello di Bologna, contestando sia la collocazione paritaria alternata dei minori, in quanto “contraria all’interesse degli stessi, alla stabilità e continuità delle proprie abitudini di vita e priva di qualsivoglia valutazione in ordine alla concreta situazione del nucleo familiare”, sia la mancata assegnazione della casa coniugale alla madre a fronte della ritenuta inammissibilità della relativa domanda perché dalla stessa formulata per la prima volta nella seconda memoria ex art. 473-bis 17 c.p.c.

Tizio si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’istanza di sospensione e, nel merito, il rigetto del reclamo; in via riconvenzionale, chiedeva l’assegnazione della casa familiare di sua esclusiva proprietà, con ordine alla moglie di rilasciarla entro e non oltre trenta giorni dalla pronuncia.

Con ordinanza del 29.10.2024 la Corte d’Appello disponeva che Tizio potesse tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana e a weekend alternati e assegnava la casa familiare a Sempronia in quanto genitore prevalentemente collocatario (con termine al marito di 30 giorni per il rilascio della stessa). Osservava - diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Parma - che “l’assegnazione della casa coniugale in presenza di figli minori”, oltre ad essere “funzionale a tutelare l’interesse prioritario dei figli alla continuità della vita familiare”, costituiva un diritto indisponibile” e che, per tale motivo, trovava applicazione l’art. 473-bis.19 c.p.c., con conseguente inoperatività delle decadenze previste dagli art. 473-bis.14 e 473-bis.17 c.p.c. Osservava, poi, che il collocamento prevalente presso la madre rendeva necessaria la previsione di un contributo paterno al mantenimento dei minori che, considerati i redditi sostanzialmente paritari delle parti e l’età dei figli, riteneva equo fissare in euro 200,00 per ciascun minore oltre al 50% delle spese straordinarie.

Avverso tale provvedimento Tizio proponeva ricorso per cassazione, in base a tre motivi.

Con il primo motivo egli denunciava falsa ed errata applicazione ed interpretazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell’art. 337 ter c.c., commi 1 e 2) per avere la Corte utilizzato come unico criterio per il collocamento la tenera età dei figli, “in spregio all’ormai consolidato nella giurisprudenza che considera il collocamento paritario la massima espressione del principio della bigenitorialità, ossia di mantenere un rapporto equilibrato e costante con entrambi i genitori”.

Con il secondo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., in particolare dell’art. 337-ter e sexies c.c., per avere la Corte d’Appello assegnato la casa coniugale alla madre in quanto collocataria prevalente dei minori “senza valutare quale fosse l’interesse prevalente dei figli, senza considerare di chi fosse la proprietà della casa e senza tenere conto della circostanza di parità economica tra i coniugi”.

Infine, con il terzo motivo censurava la decisione sotto il profilo dell’omesso esame di alcuni fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c., in particolare per aver la Corte d’Appello trascurato di considerare che i minori venivano accuditi prevalentemente dal padre “che può contare su un orario di lavoro che termina intorno alle 14,30 e beneficia anche del supporto della propria madre”.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6078/2026, ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo in conseguenza assorbito il secondo.

A tal fine, ha innanzitutto ricordato che “il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, in applicazione dell’art. 337 ter c.c., è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21425 del 06/07/2022). Non solo la scelta della tipologia di affidamento (condiviso, esclusivo o super-esclusivo), ma anche la disciplina del collocamento e delle modalità di frequentazione devono seguire il criterio appena indicato, tenuto conto che sono tali statuizioni a incidere in concreto sulla relazione tra genitore e figlio”.

Secondo la Corte di Cassazione, la Corte d’Appello di Bologna - disponendo il collocamento prevalente dei figli presso la madre sul presupposto che “quando si verte in ipotesi di figlio minore in età prescolare o consimile, si deve considerare la rilevanza della posizione materna, in quanto maggiormente rispondente agli interessi della prole” - non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, poiché ha, così, operato un giudizio “in astratto”, incentrato sulla sola età dei minori, che comunque avevano già compiuto otto anni, senza preoccuparsi di prestare attenzione alle “modalità di relazione in atto dei bambini con i genitori” e, quindi, alle “concrete condizioni di vita della famiglia”.

È stato, pertanto, affermato il seguente principio di diritto, cui dovrà attenersi la Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, ai fini del nuovo esame della vicenda: “Nei provvedimenti previsti dall’art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all’età del figlio”.

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli